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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo III
Art. 62
Art. 62 disp. att. c.p.c.
Udienza di discussione.
Il giudice di pace, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo
189
del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa. L'udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.
Ultimo aggiornamento:
16 giugno 2017
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