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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo III
Art. 68
Art. 68 disp. att. c.p.c.
Istanza di conciliazione.
L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al giudice di pace con ricorso o verbalmente. Se l'istanza è proposta con ricorso, il giudice di pace fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle. Se è proposta verbalmente, il giudice di pace redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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