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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo III
Art. 70-bis
Art. 70-bis disp. att. c.p.c.
Computo dei termini di comparizione.
I termini di comparizione, stabiliti nell'articolo
163-bis
del codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo
168-bis
quarto comma dello stesso codice.
Ultimo aggiornamento:
16 giugno 2017
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Art. 70
Art. 70-ter
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