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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo III
Art. 77
Art. 77 disp. att. c.p.c.
Ritiro del fascicolo di parte.
Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo
169
del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio. In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.
Ultimo aggiornamento:
16 giugno 2017
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