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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo II
Art. 8
Art. 8 disp. att. c.p.c.
Revisione dell'albo. (Abrogato)
L'albo è permanente. Esso è riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo. Il primo presidente della corte d'appello invita le camere di commercio, industria e agricoltura a fare le loro proposte e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Ultimo aggiornamento:
16 giugno 2017
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