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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo III
Art. 86
Art. 86 disp. att. c.p.c.
Forma della cauzione.
Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo
119
del Codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari. Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio.
Ultimo aggiornamento:
16 giugno 2017
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