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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo III
Art. 97
Art. 97 disp. att. c.p.c.
Divieto di private informazioni.
Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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