Note
La norma prevede due distinte ipotesi di rettificazione di errori:• una prima fase in cui l'iscrizione non è ancora stata resa pubblica: si può procedere alla rettifica senza un nuovo decreto;
• una seconda fase in cui l'iscrizione è stata resa pubblica ed è coperta dalla pubblica fede: la rettifica, da farsi con un nuovo decreto, può essere proposta su iniziativa del conservatore (rapporto tavolare), dalla parte che ha domandato l'iscrizione o di quella a cui l'iscrizione profitta. L'errore deve essere ascrivibile all'ufficio e non alla parte che ha formulato erroneamente la domanda. Se però, medio tempore, sono pervenute nuove domande il giudice tavolare dovrà fissare un'udienza per sentire gli interessati, senza pregiudicare i diritti di chi abbia presentato istanze sulla fede delle risultanze del libro fondiario.
- Art. 11 D.P.G.R. 6/L-2007 -
- Art. 11 L.R. 4/1999 -
- Art. 23 L.R. 4/1999 -
- Art. 10 D.P.G.R. 6/L-2007
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