Storico delle modifiche apportate all'articolo 41 T.U. Edilizia aggiornato al 2019
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 41 T.U. Edilizia (Demolizione di opere abusive).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 41 T.U. Edilizia Demolizione di opere abusive
Vigente dal: 26/11/2003 Vigente al:Testo precedenteDemolizione di opere abusive1.In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta daldirigente odalresponsabile delcompetente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.2.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamenteefinanziariamente idonee.3.
Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede allademolizionecon i mezziadisposizionedella pubblicaamministrazione, ovvero tramite impresafinanziariamentee tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibilefrail Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro delladifesa.
5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.Testo modificatoDemolizione di opere abusive1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (in G.U. 1a s.s. 7/7/2004, n. 26) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 49-ter dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (che ha disposto la sostituzione del presente articolo).