D.L. 31 agosto 2016, n. 168 convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. 29/10/2016, n. 254).
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168
Capo I
Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la corte di
cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la definizione del contenzioso presso la Corte di
cassazione e adottare misure per l'efficienza degli uffici
giudiziari;
Considerata la finalita' di assicurare una maggiore funzionalita'
ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti
misure;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo, nonche' in
materia di magistratura amministrativa e di organizzazione dei
relativi uffici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo
per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita' per la
definizione del contenzioso
1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di
assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto
conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e
secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo'
applicare temporaneamente i magistrati addetti all'ufficio del
massimario e del ruolo con anzianita' di servizio nel predetto
ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni della Corte per lo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'.
Il collegio giudicante della Corte non puo' essere composto da piu'
di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato
ai sensi del comma che precede.».
Art. 2
Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di
copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di
primo grado
1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per una
sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le
Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di
primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i
tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»
sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a domanda e per
una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la
Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti
di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e
i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto
mesi.»;
b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e»
sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense
relativamente agli uffici di legittimita', nonche'».
2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi a concorso» sono
inserite le seguenti «e di quelli aumentati ai sensi del comma
3-bis»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Entro
cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il
Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della
magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo
l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si
renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria
medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi
a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro
un mese dalla richiesta.»;
b) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato.
3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire
una piu' celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici
giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari
dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e
2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in
via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in
sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non
consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura
ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi, effettuata
presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui
si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma
dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del
2006, hanno la seguente durata:
a) tre mesi, per il primo periodo;
b) due mesi, per il secondo periodo;
c) cinque mesi, per il terzo periodo.
4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano anche ai
concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e'
autorizzata la spesa di euro 5.804.334 per l'anno 2017, di euro
6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro
3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro
3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro
3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro
3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026.
Art. 3
Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati
1. All'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono
sostituite dalle seguenti: «ad una sede» e le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
Art. 4
Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto
di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad
altre amministrazioni
1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale amministrativo
di cui al periodo precedente non puo' essere destinato
temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di
appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di
sorveglianza.».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso
l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale
con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato o
assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre
2019.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente
ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni, in corso nonche' a
quelli presso gli organi costituzionali.
Art. 5
Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema
Corte di cassazione e modifica del limite di eta' per il conferimento
di funzioni direttive di legittimita'
1. Al fine di assicurare la continuita' negli incarichi apicali,
direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione
e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle
molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione
dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni
apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di
cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016 e che
debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la
medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti
gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 90 del 2014.
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento
della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano
almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a
riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento
della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano
almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a
riposo.».
Art. 6
Modifiche alla legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di norme
sull'ordinamento giudiziario
1. Alla Tabella B, allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
«a) alla lettera I il numero: "366" e' sostituito dal numero:
"314";
b) alla lettera L il numero: "9.039" e' sostituito dal numero:
"9.091".».
Capo II
Misure urgenti per la Giustizia amministrativa
Art. 7
Disposizioni sul processo amministrativo telematico
1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio
2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in
quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica
per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.»;
b) all'articolo 136:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio
personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e
i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, anche in
considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di
riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della
controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il
presidente della sezione se il ricorso e' gia' incardinato o il
collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare
dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di deposito di cui
al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e
negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalita' telematiche
previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di
attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e
dei documenti.»;
2) al comma 2-bis, le parole: «Tutti gli atti» sono sostituite
dalle seguenti: «Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti» e le
parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;
3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Quando il difensore depositi con modalita' telematiche
la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su
supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme,
attesta la conformita' della copia al predetto atto mediante
l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di
conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o
del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformita' di
cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste
di pubblici ufficiali.
2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la
questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in
causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di
scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare mediante
upload attraverso il sito istituzionale.».
2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere eseguite»
sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»;
b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. E' assicurata la possibilita' di depositare con modalita'
telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo
giorno consentito. Il deposito e' tempestivo se entro le ore 24:00
del giorno di scadenza e' generata la ricevuta di avvenuta
accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato
a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione
delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei
documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo
giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti e
documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo
cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel
fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo
d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli atti
legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati.
L'aggiornamento dell'indice e' curato dal segretario ai sensi del
comma 4.»;
d) all'articolo 13, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i
seguenti:
«1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto, tutti gli
adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti
ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017
sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato
nel decreto di cui al comma 1.
1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli
scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con
PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito
istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli
avvocati. Le comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del
domiciliatario.»;
e) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Misure transitorie per l'uniforme applicazione del
processo amministrativo telematico.
1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il
collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il
punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente
sull'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di processo
amministrativo telematico ha gia' dato luogo a significativi
contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali
amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere
in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza
emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza,
puo' chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o
della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente
del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame
dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del
giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno
dall'udienza in cui e' pubblicata l'ordinanza. Il presidente del
tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni dalla
richiesta; il silenzio equivale a rigetto. Il presidente del
Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro
trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al
tribunale il processo e' sospeso fino all'esito della decisione della
plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a
rigetto. L'adunanza plenaria e' calendarizzata non oltre tre mesi
dalla richiesta, e decide la sola questione di diritto relativa al
processo amministrativo telematico.».
3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonche' quelle
disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi
introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a
far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a
tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado
di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non
oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i
giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo
grado, con modalita' telematiche deve essere depositata almeno una
copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con
l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico.
5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute
negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non si
applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39
e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.
6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della
giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1° gennaio 2017 i
depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono
effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante
l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata
risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della
giustizia.
7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attivita'
relative all'avvio del processo amministrativo telematico, di
garantire le disponibilita' delle risorse umane e strumentali
occorrenti nonche' di verificare il rispetto dei connessi obblighi di
servizio, e' istituita una commissione di monitoraggio, presieduta
dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal
presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore
anzianita' di ruolo, dal segretario generale della giustizia
amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per
l'informatica e le tecnologie di comunicazione, nonche', ove
necessario, da altri componenti aventi particolari competenze
tecniche, anche esterni all'amministrazione, indicati dal consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore
a tre. La partecipazione alla commissione e' obbligatoria e a titolo
totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale e delle
risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della
giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di
Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione
e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono
necessarie per la migliore funzionalita' del processo amministrativo
telematico.
8. E' abrogato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30
giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 2016, n. 161.
Art. 8
Ufficio per il processo amministrativo
1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la
piena attuazione del processo amministrativo telematico, dopo
l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' inserito il
seguente:
«Art. 53-ter (Ufficio per il processo). - 1. A supporto
dell'attivita' dei magistrati amministrativi sono costituite
strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la
regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali,
denominate: "ufficio per il processo", mediante l'utilizzo,
nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata
al presente provvedimento, del personale di segreteria di area
funzionale III. Alla suddetta attivita' possono, altresi', concorrere
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo
a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo
2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio
per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41,
comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di
organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti
e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso,
prevedendo un unico ufficio per una pluralita' di sezioni
dell'ufficio giudiziario, nonche' eventualmente fissando il limite
dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per
l'attivazione dell'ufficio per il processo.».
2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 9
Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa
1. Per assicurare la funzionalita' del Servizio centrale per
l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia
amministrativa, nonche' per l'attuazione del programma di
digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'avvio del
processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017,
la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree
funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali
del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali e' rideterminata con la Tabella A
allegata al presente decreto e secondo i posti di funzione
dirigenziali, cosi' come previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005.
2. La copertura e' assicurata mediante autorizzazione di una
procedura di assunzioni straordinarie di 53 unita' di personale, a
tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, da inquadrare rispettivamente, tre,
come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III
Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel
profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area
del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo
professionale di assistente informatico.
3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2,
con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei
limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia
amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e
della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e
alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche'
alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto
dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto
disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, e successive modificazioni, nonche' in deroga ai limiti
assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn
over.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 6.
Art. 10
Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati
amministrativi e contabili e avvocati dello Stato
1. Al fine di salvaguardare la funzionalita' della giustizia
amministrativa e in particolare delle funzioni consultive e
giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni dell'articolo
5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato
nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo
stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo
anno di eta' al 31 dicembre 2016.
2. Per assicurare la funzionalita' della Avvocatura dello Stato, le
disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche agli
avvocati dello Stato nella posizione equivalente ai magistrati
ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano
compiuto il settantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016.
3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalita' della Corte dei
conti, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i
magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o
semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di eta'
alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a
riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016
e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta
fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal
citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
Capo III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
al settimo periodo, la parola: «1211» e' sostituita dalla seguente:
«1075», le parole: «821 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016».
2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, la parola: «40.966.000» e' sostituita dalla seguente:
«34.710.000», la parola: «57.906.000» e' sostituita dalla seguente:
«51.650.000» e la parola: «56.906.000» e' sostituita dalla seguente:
«50.650.000».
3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, la parola: «37.766.000» e' sostituita dalla
seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» e' sostituita dalla
seguente: «49.450.000».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5,
pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017, a 6.214.395
euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019, a 3.254.431
euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021, a 3.563.285
euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023, a 3.702.158
euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a 3.841.032
euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari a euro
2.553.700 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gia' destinate, dal comma 11-bis
del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia
amministrativa, che restano, pertanto, acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Madia, Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
(articolo 9)
Tabella A
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
RIEPILOGO NAZIONALE
QUALIFICHE DIRIGENZIALI AREE FUNZIONALI- POSIZIONI ECONOMICHE
DOTAZIONE ORGANICA
DENOMINAZIONE PROFILI PROFESSIONALI
+-----------------------+-------------+
|Dirigenti | |
+-----------------------+-------------+
|Dirigente generale | 2|
+-----------------------+-------------+
|Dirigente | 49|
+-----------------------+-------------+
|Dirigente tecnico | 3|
+-----------------------+-------------+
| | TOTALE 54|
+-----------------------+-------------+
|Area funzionale III | |
+-----------------------+-------------+
|Ex posizione economica | |
|C3 -C2 -C1 | |
+-----------------------+-------------+
|Funzionario | 244|
+-----------------------+-------------+
|Funzionario informatico| 35|
+-----------------------+-------------+
| | TOTALE 279|
+-----------------------+-------------+
|Area funzionale II | |
+-----------------------+-------------+
|Ex posizione economica | |
|B3 - B2 - B1 | 577|
+-----------------------+-------------+
|Assistente informatico | 68|
+-----------------------+-------------+
| | TOTALE 645|
+-----------------------+-------------+
|Area funzionale I | |
+-----------------------+-------------+
|Ex posizione economica | |
|A1 | TOTALE 77|
+-----------------------+-------------+
|TOTALE COMPLESSIVO | 1055|
+-----------------------+-------------+
LEGGE 25 ottobre 2016, n. 197
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti
per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per
l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia
amministrativa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2016, N. 168
All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «del regio decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto»;
al primo capoverso, dopo le parole: «puo' applicare
temporaneamente» sono inserite le seguenti: «, per un periodo non
superiore a tre anni e non rinnovabile,» e dopo le parole: «a due
anni,» sono inserite le seguenti: «che abbiano conseguito almeno la
terza valutazione di professionalita',»;
al secondo capoverso, le parole: «Il collegio giudicante della
Corte non puo' essere composto da» sono sostituite dalle seguenti:
«Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non puo'
fare parte» e le parole: «del comma che precede» sono sostituite
dalle seguenti: «del terzo comma».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. (Misure per la ragionevole durata del procedimento per
la decisione del ricorso per cassazione). - 1. Al codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 375:
1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in
camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in
pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della
questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il
ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo
376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il
giudizio";
b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Se, a un sommario esame del ricorso, la
suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa
ogni formalita', rimette gli atti alla sezione semplice";
c) all'articolo 377:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fissazione
dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto
preliminare del presidente";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il
presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando
occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o
dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma
dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata";
d) all'articolo 379:
1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
"Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a
esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori
delle parti a svolgere le loro difese";
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Non sono ammesse repliche";
e) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 380-bis. (Procedimento per la decisione in camera di
consiglio sull'inammissibilita' o sulla manifesta fondatezza o
infondatezza del ricorso). - Nei casi previsti dall'articolo 375,
primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione
indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con
decreto l'adunanza della Corte indicando se e' stata ravvisata
un'ipotesi di inammissibilita', di manifesta infondatezza o di
manifesta fondatezza del ricorso.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il
decreto e' notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno
facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo
375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice";
f) dopo l'articolo 380-bis e' inserito il seguente:
"Art. 380-bis.1. (Procedimento per la decisione in camera di
consiglio dinanzi alla sezione semplice). - Della fissazione del
ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi
dell'articolo 375, secondo comma, e' data comunicazione agli avvocati
delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il
pubblico ministero puo' depositare in cancelleria le sue conclusioni
scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di
consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre
dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di
consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero
e delle parti";
g) l'articolo 380-ter e' sostituito dal seguente:
"Art. 380-ter. (Procedimento per la decisione sulle istanze di
regolamento di giurisdizione e di competenza). - Nei casi previsti
dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al
pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza
sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle
parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque
giorni prima della medesima adunanza.
In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del
pubblico ministero e delle parti";
h) all'articolo 390, primo comma, le parole: "o siano
notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di
cui all'articolo 380-ter" sono sostituite dalle seguenti: "o sino
alla data dell'adunanza camerale, o finche' non siano notificate le
conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui
all'articolo 380-ter";
i) all'articolo 391:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo
disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di
consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso
provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il
presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la data della
decisione";
2) al secondo comma, dopo le parole: "Il decreto" sono
inserite le seguenti: ", l'ordinanza";
l) all'articolo 391-bis:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di
cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi
dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo
395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o
la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La
correzione puo' essere chiesta, e puo' essere rilevata d'ufficio
dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione puo' essere chiesta
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione
ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento";
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma";
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate
dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se
ritiene l'inammissibilita', altrimenti rinvia alla pubblica udienza
della sezione semplice".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati
alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o
adunanza in camera di consiglio».
All'articolo 2:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II
del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di
consentire una piu' celere copertura delle vacanze nell'organico
degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati
ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni
2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad
eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato
alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro
della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 71 del 12 dicembre 2014, e nominati con
decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015, ha, in via
straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni,
una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola
superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi,
anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari.
Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso
gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
a) tre mesi, per il primo periodo;
b) due mesi, per il secondo periodo;
c) sei mesi, per il terzo periodo».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» e le
parole: «"ad una sede"» sono sostituite dalle seguenti: «", ad una
sede"»;
Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del
termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede
all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso
dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni
caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o
di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di entrata
in vigore del presente decreto».
All'articolo 4:
al comma 3, le parole: «e alle assegnazioni, in corso» sono
sostituite dalle seguenti: «e alle assegnazioni in corso».
All'articolo 5:
al comma 2, capoverso, primo e secondo periodo, le parole: «al
momento della data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data».
All'articolo 6:
al comma 1, alinea, le parole: «alla legge 30 luglio 2007, n.
111» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge 5 marzo 1991, n.
71»;
alla rubrica, le parole: «alla legge 30 luglio 2007, n. 111» sono
sostituite dalle seguenti: «alla legge 5 marzo 1991, n. 71».
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1-ter, le parole: «soggetti al
processo amministrativo telematico» sono sostituite dalle seguenti:
«soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico»;
alla lettera b):
al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia
delle comunicazioni di segreteria e' sufficiente che vada a buon fine
una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente
il collegio difensivo"»;
al numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo la
parola: «dispensare» sono inserite le seguenti: «, previo
provvedimento motivato,»;
il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i
provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli
uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica"»;
al numero 3):
al capoverso 2-ter, al primo periodo, dopo le parole:
«all'articolo 22, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di
cui al» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Analogo
potere di attestazione di conformita' e' esteso agli atti e ai
provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente
esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il
rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi
dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza
esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari»;
al capoverso 2-quater, le parole: «a depositare» sono
sostituite dalle seguenti: «a depositarli» e le parole: «il sito
istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «il sito internet
istituzionale»;
al comma 2:
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Al fine di garantire la tenuta del sistema e la
perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della
giustizia amministrativa puo' stabilire, con proprio decreto, i
limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di
deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se
non e' possibile effettuare piu' invii dello stesso scritto difensivo
o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il
presidente della sezione se il ricorso e' gia' incardinato o il
collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il
deposito cartaceo"»;
alla lettera d), capoverso 1-quater, al primo periodo, la parola:
«devono» e' sostituita dalla seguente: «possono» e, al secondo
periodo, le parole: «sono fatte» sono sostituite dalle seguenti:
«possono essere fatte»;
alla lettera e):
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo IV,»;
al capoverso 13-bis:
le parole: «13-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «Art.
13-bis.»;
al comma 1, al primo periodo, le parole: «e l'applicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «e sull'applicazione» e le parole:
«chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o
della sezione staccata di appartenenza di» sono soppresse, il secondo
periodo e' soppresso, al terzo periodo, le parole: «della plenaria»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'adunanza plenaria» e, al quinto
periodo, le parole: «e' calendarizzata non oltre tre mesi dalla
richiesta,» sono sostituite dalle seguenti: «e' convocata per una
data non successiva a tre mesi dalla richiesta»;
al comma 3, le parole: «dall'articolo 38, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis,
del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, all'articolo 13 delle norme di
attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del
processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede
alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i
tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita'
attuative della sperimentazione e' demandata agli organi della
giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
decreto"»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole da: «nonche', ove necessario,» fino
a: «tre» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' da altri componenti
aventi particolari competenze tecniche, anche esterni
all'amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno
nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio
nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti
indicati dalle associazioni specialistiche piu' rappresentative di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre
2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle sedute del
consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle quali
possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore
funzionalita' del processo amministrativo telematico partecipano, con
diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure, il
presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il presidente di
tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianita' di
ruolo.»;
al comma 8, le parole: «E' abrogato» sono sostituite dalle
seguenti: «Sono abrogati il comma 1-bis dell'articolo 38 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la lettera b) del comma 1-bis
dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i pareri resi dal
Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi all'attivita'
consultiva sono sottoscritti con firma digitale.
8-ter. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo
telematico previsto per il 1º gennaio 2017, l'articolo 192 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:
"Art. 192. (L) - (Modalita' di pagamento). - 1. Salvo il caso
previsto dal comma 2, il contributo unificato e' corrisposto
mediante:
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di
valori bollati.
2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al
giudice amministrativo e' versato secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo,
resta fermo il disposto dell'articolo 191.
5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica".
8-quater. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei
comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto,
titolo VI, del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle
citta' metropolitane.
8-quinquies. Dalle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis. (Sinteticita' e chiarezza degli atti di parte). - 1.
Al fine di assicurare la sinteticita' e la chiarezza degli atti di
parte, anche in considerazione dell'avvio e dell'attuazione del
processo amministrativo telematico, al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", secondo quanto disposto dalle norme di
attuazione";
b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Processo
amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti
processuali";
2) dopo l'articolo 13-bis e' aggiunto il seguente:
"Art. 13-ter. (Criteri per la sinteticita' e la chiarezza degli
atti di parte). - 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del
giudizio in coerenza con i principi di sinteticita' e chiarezza di
cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso
e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti
dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di
Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale
forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di
categoria degli avvocati amministrativisti.
2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli
atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della
controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi
interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti
sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali
dell'atto.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i
quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i
relativi limiti.
4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al
comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare
l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di
formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto e' soggetto ad
aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo
procedimento di cui al comma 1.
5. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate
nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle
questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non e'
motivo di impugnazione".
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente
del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 13-ter delle
norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 1 del presente articolo:
a) al comma 6 dell'articolo 120 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010, le parole da: "Al fine di consentire" fino alla fine del
comma sono soppresse;
b) il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, e' abrogato».
All'articolo 8:
al comma 1, capoverso Art. 53-ter, comma 1, primo periodo, le
parole: «tabella A allegata al presente provvedimento» sono
sostituite dalle seguenti: «tabella A allegata al decreto-legge 31
agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426».
All'articolo 11:
al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 22, comma 1,» e'
inserita la seguente: «alinea,» e dopo le parole: «n. 83,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132,»;
al comma 4, dopo le parole: «3.841.032 euro» e' inserita la
seguente: «annui»;
al comma 6, dopo le parole: «euro 2.553.700» e' inserita la
seguente: «annui».