L. 3 luglio 2017, n. 105 (GU n.157 del 7-7-2017)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 338 del codice penale
1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico,
amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai
singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le
seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere,
ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi
provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto
rilascio o adozione dello stesso»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo
o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli
componenti».
Art. 2
Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale
1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto
dall'articolo 338 del codice penale».
Art. 3
Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale
1. Dopo l'articolo 339 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di
natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli
582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla meta' se la
condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente
di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del
compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o
del servizio».
Art. 4
Modifica all'articolo 393-bis del codice penale
1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo le parole: «338,
339,» e' inserita la seguente: «339-bis,».
Art. 5
Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo
il primo comma e' inserito il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa
pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la
libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste
dal presente testo unico».
Art. 6
Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli
amministratori locali
1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di
prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero
dell'interno la composizione e le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti
degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro
dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti
compiti:
a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei
confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di
apposita banca dati;
b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte
idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori
locali vittime di episodi intimidatori;
c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli
amministratori locali e di promozione della legalita', con
particolare riferimento verso le giovani generazioni.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 luglio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando