L. 3 luglio 2017, n. 105 (GU n.157 del 7-7-2017)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'articolo 338 del codice penale 
 
  1. All'articolo 338 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  primo   comma,   dopo   le   parole:   «Corpo   politico,
amministrativo o  giudiziario»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ai
singoli componenti» e dopo la parola:  «collegio»  sono  inserite  le
seguenti: «o ai suoi singoli componenti»; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per  ottenere,
ostacolare o impedire  il  rilascio  o  l'adozione  di  un  qualsiasi
provvedimento,  anche  legislativo,  ovvero  a  causa   dell'avvenuto
rilascio o adozione dello stesso»; 
    c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico,  amministrativo
o  giudiziario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  ai  suoi  singoli
componenti». 
                               Art. 2 
 
      Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 380 del  codice  di  procedura  penale,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) delitto di violenza o  minaccia  ad  un  Corpo  politico,
amministrativo o giudiziario o ai suoi  singoli  componenti  previsto
dall'articolo 338 del codice penale». 
                               Art. 3 
 
        Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale 
 
  1. Dopo l'articolo 339 del codice penale e' inserito il seguente: 
    «Art.  339-bis  (Circostanza  aggravante.  Atti  intimidatori  di
natura ritorsiva ai danni di un  componente  di  un  Corpo  politico,
amministrativo o giudiziario).  - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli  articoli
582, 610, 612 e 635 sono aumentate da  un  terzo  alla  meta'  se  la
condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente
di un Corpo  politico,  amministrativo  o  giudiziario  a  causa  del
compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni  o
del servizio». 
                               Art. 4 
 
           Modifica all'articolo 393-bis del codice penale 
 
  1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo  le  parole:  «338,
339,» e' inserita la seguente: «339-bis,». 
                               Art. 5 
 
Modifica all'articolo 90 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
         Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 
 
  1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la  composizione
e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  dopo
il primo comma e' inserito il seguente: 
    «Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  alla  stessa
pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la
libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali  previste
dal presente testo unico». 
                               Art. 6 
 
Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli
                        amministratori locali 
 
  1. Al fine di favorire  la  migliore  attuazione  delle  misure  di
prevenzione e di contrasto sono definite con  decreto  del  Ministero
dell'interno  la  composizione  e  le  modalita'   di   funzionamento
dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei  confronti
degli amministratori  locali,  istituito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno 2 luglio 2015,  al  quale  sono  attribuiti  i  seguenti
compiti: 
    a) effettuare il  monitoraggio  del  fenomeno  intimidatorio  nei
confronti degli amministratori  locali  anche  mediante  utilizzo  di
apposita banca dati; 
    b) promuovere studi e analisi per  la  formulazione  di  proposte
idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori
locali vittime di episodi intimidatori; 
    c)   promuovere   iniziative   di   formazione    rivolte    agli
amministratori  locali  e  di   promozione   della   legalita',   con
particolare riferimento verso le giovani generazioni. 
  2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante  utilizzo  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 3 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando