D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

Capo I
Disposizioni generali
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega
al Governo per la riforma  organica  della  magistratura  onoraria  e
altre disposizioni sui giudici di pace; 
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; 
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  273,  e,  in
particolare, l'articolo 4; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 5 maggio 2017; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Magistratura onoraria 
 
  1. Il «giudice onorario di pace» e' il magistrato onorario  addetto
all'ufficio del giudice di pace. Al giudice  onorario  di  pace  sono
assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9. 
  2. Il «vice procuratore onorario» e' il magistrato onorario addetto
all'ufficio  di  collaborazione  del  procuratore  della   Repubblica
istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono
assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16. 
  3. L'incarico di magistrato  onorario  ha  natura  inderogabilmente
temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita' con  lo
svolgimento di attivita' lavorative o professionali e  non  determina
in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare
tale compatibilita', a ciascun magistrato onorario  non  puo'  essere
richiesto un  impegno  complessivamente  superiore  a  due  giorni  a
settimana. Ai magistrati onorari sono  assegnati  affari,  compiti  e
attivita', da svolgere sia in udienza che fuori  udienza,  in  misura
tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma. 
  4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie  secondo
principi  di  autoorganizzazione  dell'attivita',  nel  rispetto  dei
termini e delle modalita' imposti dalla legge  e  dalle  esigenze  di
efficienza e funzionalita' dell'ufficio. 
                               Art. 2 
 
             Istituzione dell'ufficio di collaborazione 
                  del procuratore della Repubblica 
 
  1.  Sono  costituite,  nelle  procure  della  Repubblica  presso  i
tribunali ordinari, strutture organizzative  denominate  «ufficio  di
collaborazione del procuratore della Repubblica». 
  2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni
organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice  procuratori
onorari, del personale di  segreteria,  di  coloro  che  svolgono  il
tirocinio formativo a norma dell'articolo  73  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, o la  formazione  professionale  dei  laureati  a
norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. 
                               Art. 3 
 
Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
  onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace 
 
  1. La dotazione organica dei giudici onorari di  pace  e'  fissata,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,  acquisito  il  parere  del  Consiglio
superiore  della  magistratura,  tenendo  conto  delle  esigenze   di
efficienza e funzionalita' dei servizi della giustizia, in  relazione
a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni del  Capo
III. Con separato decreto del Ministro della giustizia e' determinata
la pianta organica degli uffici del giudice di pace. 
  2. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione
organica dei giudici onorari di pace non puo', in ogni  caso,  essere
superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni
giudicanti di merito. Nel computo di cui  al  primo  periodo  non  si
considerano i magistrati  professionali  con  funzioni  direttive  di
merito giudicanti. 
  3. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, e'  fissata  la
dotazione organica dei vice procuratori onorari e con il decreto  del
Ministro della giustizia di cui al secondo periodo del predetto comma
e' conseguentemente determinata la pianta organica  degli  uffici  di
collaborazione del procuratore della Repubblica. 
  4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione
organica dei vice procuratori onorari non puo', in ogni caso,  essere
superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni
requirenti di merito. Nel computo di cui  al  primo  periodo  non  si
considerano i magistrati  professionali  con  funzioni  direttive  di
merito requirenti. 
  5. La dotazione organica e le piante organiche  sono  stabilite  in
modo da assicurare il rispetto di quanto  disposto  dall'articolo  1,
comma 3. 
  6. La modifica della pianta organica degli uffici di cui ai commi 1
e 3 e' disposta, anche su segnalazione dei capi degli uffici, con  le
modalita' di cui ai predetti commi. 
  7.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1,  secondo  periodo,  e'
individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il  numero  dei
giudici onorari di pace che  esercitano  la  giurisdizione  civile  e
penale presso il medesimo  ufficio  nonche'  il  numero  dei  giudici
onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel
cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace. 
  8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della
legge 28 aprile 2016, n. 57, i criteri di cui ai commi 2 e 4  per  la
determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e
dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Capo II
Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità
                               Art. 4 
 
             Requisiti per il conferimento dell'incarico 
                       di magistrato onorario 
 
  1. Per il conferimento  dell'incarico  di  magistrato  onorario  e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
  a) cittadinanza italiana; 
  b) esercizio dei diritti civili e politici; 
  c) essere di condotta incensurabile; 
  d) idoneita' fisica e psichica; 
  e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta; 
  f) laurea in giurisprudenza a seguito  di  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni; 
  g) in caso di partecipazione  alla  assegnazione  di  incarichi  di
magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente,  nella
Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  nella  Regione  Valle   d'Aosta,
conoscenza, rispettivamente, della  lingua  tedesca  e  della  lingua
francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito
si applicano le vigenti disposizioni di legge. 
  2. Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che: 
  a) hanno riportato condanne  per  delitti  non  colposi  o  a  pena
detentiva   per   contravvenzioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione; 
  b) sono stati sottoposti a misure di  prevenzione  o  di  sicurezza
personali; 
  c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione  piu'
lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; 
  d) sono stati collocati in quiescenza; 
  e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi  le
funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto; 
  f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato  onorario,
a norma dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro  confronti  la
revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21. 
  3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: 
  a)  l'esercizio  pregresso  delle  funzioni  giudiziarie,  comprese
quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e); 
  b) l'esercizio, anche  pregresso,  per  almeno  un  biennio,  della
professione di avvocato; 
  c) l'esercizio, anche  pregresso,  per  almeno  un  biennio,  della
professione di notaio; 
  d)  l'esercizio,  anche   pregresso,   per   almeno   un   biennio,
dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; 
  e)  lo  svolgimento  con  esito  positivo  del  tirocinio  di   cui
all'articolo  7,  senza   che   sia   intervenuto   il   conferimento
dell'incarico di magistrato onorario; 
  f) l'esercizio pregresso, per almeno  un  biennio,  delle  funzioni
inerenti ai servizi delle cancellerie e  segreterie  giudiziarie  con
qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; 
  g) lo svolgimento, con  esito  positivo,  dello  stage  presso  gli
uffici giudiziari, a norma  dell'articolo  73  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98; 
  h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche; 
  i)  l'esercizio,  anche   pregresso,   per   almeno   un   biennio,
dell'insegnamento di  materie  giuridiche  negli  istituti  superiori
statali. 
  4. In caso di uguale titolo di preferenza  ai  sensi  del  comma  3
prevale, nell'ordine: 
  a) la maggiore anzianita'  professionale  o  di  servizio,  con  il
limite massimo di dieci anni di anzianita'; 
  b) la minore eta' anagrafica; 
  c) il piu' elevato voto di laurea. 
                               Art. 5 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario: 
  a) i membri del  Parlamento  nazionale  e  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia, i membri del  Governo  e  quelli  delle  giunte
degli  enti  territoriali,  nonche'  i  deputati  e   i   consiglieri
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; 
  b)  gli  ecclesiastici  e  i  ministri  di  qualunque   confessione
religiosa; 
  c) coloro che  ricoprono  o  che  hanno  ricoperto,  nei  tre  anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei  partiti
e movimenti politici o nelle associazioni sindacali  comparativamente
piu' rappresentative; 
  d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; 
  e) coloro che svolgono  abitualmente  attivita'  professionale  per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per  istituti  o
societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge,  la
parte dell'unione civile, i conviventi, i  parenti  fino  al  secondo
grado o gli affini entro il primo  grado  che  svolgono  abitualmente
tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita  le
funzioni giudiziarie. 
  2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare  le
funzioni di magistrato onorario in  uffici  giudiziari  compresi  nel
circondario  del  tribunale  nel  quale  esercitano  la   professione
forense, ovvero nel quale esercitano la professione  forense  i  loro
associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci
della societa' tra professionisti, il coniuge, la  parte  dell'unione
civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o  gli  affini
entro  il  primo  grado.  Gli  avvocati  che  esercitano  la  propria
attivita' professionale nell'ambito di societa'  o  associazioni  tra
professionisti non  possono  esercitare  le  funzioni  di  magistrato
onorario nel circondario  del  tribunale  nel  quale  la  societa'  o
l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa  di
incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale  per
i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici  amministrativi
e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie. 
  3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono  le  funzioni
di magistrato onorario non possono esercitare la professione  forense
presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario  del  tribunale
ove ha sede l'ufficio giudiziario  al  quale  sono  assegnati  e  non
possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti
svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Il divieto si applica anche  agli  associati  di  studio,  ai  membri
dell'associazione  professionale  e  ai  soci  della   societa'   tra
professionisti,  al  coniuge,  la  parte   dell'unione   civile,   ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro  il
primo grado. 
  4. I magistrati onorari che hanno tra  loro  vincoli  di  parentela
fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio
o di convivenza non possono  essere  assegnati  allo  stesso  ufficio
giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle
parti dell'unione civile. 
  5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere  o  mantenere
incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi  nel  circondario
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie. 
                               Art. 6 
 
                       Ammissione al tirocinio 
 
  1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con  delibera,
da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui  deve
provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla
base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle  piante
organiche degli uffici del giudice di pace  e  dei  vice  procuratori
onorari, determinando le modalita' di formulazione del relativo bando
nonche' il termine per la presentazione delle domande. 
  2. All'adozione ed  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  del  bando  per  il  conferimento  degli
incarichi nel rispettivo  distretto  provvede,  entro  trenta  giorni
dalla delibera  di  cui  al  comma  1,  la  sezione  autonoma  per  i
magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui  all'articolo  10
del decreto legislativo 27  gennaio  2006,  n.  25,  dandone  notizia
mediante  inserzione  del  relativo  avviso  nel  sito  internet  del
Ministero della giustizia e comunicazione ai  consigli  degli  ordini
degli avvocati e dei notai nonche' alle universita' aventi  sede  nel
distretto. 
  3. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine,
riportato nel bando, per la presentazione al presidente  della  corte
di appello delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti  e  i
titoli posseduti, sulla base di un  modello  standard  approvato  dal
Consiglio superiore della magistratura. Alla domanda e'  allegata  la
dichiarazione   attestante    l'insussistenza    delle    cause    di
incompatibilita' previste dalla legge. 
  4. Gli  interessati  possono  presentare,  in  relazione  ai  posti
individuati a norma del comma 1, domanda di ammissione  al  tirocinio
per non piu' di tre uffici dello stesso distretto. 
  5. La sezione autonoma  per  i  magistrati  onorari  del  consiglio
giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale  al  quale
il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la  graduatoria
degli aspiranti, sulla base dei  criteri  indicati  nell'articolo  4,
commi 3 e  4,  e  formula  le  motivate  proposte  di  ammissione  al
tirocinio  sulla  base  delle  domande  ricevute  e  degli   elementi
acquisiti. 
  6. Le  domande  degli  interessati  e  le  proposte  della  sezione
autonoma per i magistrati  onorari  del  consiglio  giudiziario  sono
trasmesse al Consiglio superiore della magistratura. 
  7. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per  ciascun
ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati  pari,
ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma  1,
aumentato  della  meta'  ed  eventualmente   arrotondato   all'unita'
superiore. 
  8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non  adotta  la
delibera di cui al comma 1 per  due  bienni  consecutivi,  le  piante
organiche degli  uffici  del  giudice  di  pace  e  degli  uffici  di
collaborazione del procuratore della Repubblica sono rideterminate in
misura corrispondente ai posti effettivamente coperti. 
                               Art. 7 
 
               Tirocinio e conferimento dell'incarico 
 
  1. Il  tirocinio  e'  organizzato  dal  Consiglio  superiore  della
magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo  le
rispettive  competenze  e   attribuzioni   come   determinate   dalle
disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30  gennaio  2006,
n. 26. 
  2. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito  il  comitato
direttivo della Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio  e
le  modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  presso   gli   uffici
giudiziari. 
  3. Il tirocinio per il  conferimento  dell'incarico  di  magistrato
onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto: 
  a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario  nel  cui
circondario ha sede l'ufficio del giudice di  pace  in  relazione  al
quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio; 
  b) per i vice procuratori onorari, nella procura  della  Repubblica
presso  la  quale  e'  istituito  l'ufficio  di  collaborazione   del
procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata  disposta
l'ammissione al tirocinio. 
  4.  La  sezione  autonoma  del   consiglio   giudiziario   di   cui
all'articolo 10 del decreto  legislativo  27  gennaio  2006,  n.  25,
organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari
attuando  le  direttive  generali  del  Consiglio   superiore   della
magistratura e nominando i magistrati  collaboratori  tra  magistrati
professionali dotati di adeguata esperienza e  di  elevato  prestigio
professionale. 
  5. Il  tirocinio  si  svolge  sotto  la  direzione  del  magistrato
collaboratore,  il  quale  si  avvale  di  magistrati   professionali
affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati  i  tirocinanti
per la pratica giudiziaria in materia civile e penale. 
  6. Il tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli  uffici
giudiziari, consiste altresi'  nella  frequenza  obbligatoria  e  con
profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30  ore,
organizzati dalla Scuola superiore  della  magistratura,  nel  quadro
delle attivita' di formazione iniziale della magistratura onoraria di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  n.
26 del 2006, avvalendosi della rete della  formazione  decentrata  di
cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2,  su  materie
indicate  dalla  stessa  Scuola   superiore,   nonche'   su   materie
individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi  sono
coordinati  da  magistrati  professionali  tutori,  designati   dalla
struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di  Corte
d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una  sessione
pratica. I tutori assicurano  l'assistenza  didattica  ai  magistrati
onorari  in  tirocinio  e  curano  lo  svolgimento  delle   attivita'
formative mediante esercitazioni pratiche,  test  e  altre  attivita'
teorico-pratiche   individuate   dalla   Scuola    superiore    della
magistratura.  Terminati  i  corsi,  la  struttura  della  formazione
decentrata, sulla  base  delle  relazioni  dei  magistrati  tutori  e
dell'allegata documentazione  comprovante  l'esito  dei  test,  delle
esercitazioni e delle  altre  attivita'  pratiche  svolte,  redige  e
trasmette alla sezione autonoma  per  i  magistrati  onorari  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del  2006  un  rapporto
per ciascun magistrato onorario. 
  7. La sezione autonoma  per  i  magistrati  onorari  del  consiglio
giudiziario,  acquisito  il  rapporto  del  magistrato  collaboratore
comprensivo  delle  schede  valutative   trasmesse   dai   magistrati
affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di
cui al comma 6,  formula  un  parere  sull'idoneita'  del  magistrato
onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio,  propone  al  Consiglio
superiore della magistratura  la  graduatoria  degli  idonei  per  il
conferimento dell'incarico, formata sulla base della  graduatoria  di
ammissione al tirocinio. 
  8.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,   acquisita   la
graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i
magistrati onorari idonei al  conferimento  dell'incarico  in  numero
pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio. 
  9. La graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia  per  i  due
anni successivi all'adozione della delibera del  Consiglio  superiore
della magistratura di cui all'articolo 6, comma 1. Sulla  base  della
graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura  designa,  per
ciascun  ufficio,  i  magistrati  onorari  idonei   al   conferimento
dell'incarico in  relazione  ai  posti  resisi  vacanti  nel  periodo
compreso tra l'adozione del decreto di cui al comma 11 e la  scadenza
del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma. 
  10. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di  cui  al
comma 7 ed ai quali non sia stato conferito  l'incarico  nell'ufficio
in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al  tirocinio  a
norma dell'articolo 6, comma 7, possono essere destinati, a  domanda,
ad altre sedi, anche collocate in distretti  diversi  da  quello  del
predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo  6,
comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si  provvede
alla formazione di una graduatoria sulla base  dei  criteri  indicati
nell'articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui  al
secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura  designa  i
magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico. 
  11. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto. 
  12.  Ai  magistrati  onorari  in  tirocinio   non   spetta   alcuna
indennita'. 
  13. Ai magistrati collaboratori  e  ai  magistrati  affidatari  non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo  svolgimento
dell'attivita' formativa di cui al presente articolo. 
Capo III
Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace
                               Art. 8 
 
                   Coordinamento ed organizzazione 
                  dell'ufficio del giudice di pace 
 
  1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio  del  giudice  di
pace che ha sede nel circondario e, in particolare,  distribuisce  il
lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra  i  giudici,
vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento  dei  servizi  di
cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione  di  direzione
che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario. 
  2. La proposta di organizzazione e' disposta con il procedimento di
cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di  appello
formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente  del
tribunale, sentita la sezione autonoma per i  magistrati  onorari  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 
  3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1,  il  presidente
del tribunale puo' avvalersi  dell'ausilio  di  uno  o  piu'  giudici
professionali. 
  4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno  o  piu'  giudici
professionali il  compito  di  vigilare  sull'attivita'  dei  giudici
onorari di pace in materia  di  espropriazione  mobiliare  presso  il
debitore e di  espropriazione  di  cose  del  debitore  che  sono  in
possesso di terzi, nonche' di  indicare  le  direttive  e  le  prassi
applicative in materia, concordate nel corso delle  riunioni  di  cui
all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo. 
  5. Dodici mesi prima della scadenza  del  termine  del  31  ottobre
2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il Ministero  della  giustizia
mette a disposizione dell'ufficio del giudice  di  pace  i  programmi
informatici necessari per la gestione del registro  dei  procedimenti
di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di
cose del debitore che sono in possesso di terzi e per  l'assegnazione
con modalita' automatiche  dei  medesimi  procedimenti.  I  programmi
informatici assicurano che l'assegnazione degli  affari  abbia  luogo
secondo criteri di trasparenza. 
                               Art. 9 
 
           Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace 
 
  1. I giudici onorari  di  pace  esercitano,  presso  l'ufficio  del
giudice di pace, la giurisdizione in materia civile  e  penale  e  la
funzione conciliativa in materia civile secondo le  disposizioni  dei
codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali. 
  2.  I  giudici  onorari  di  pace  sono,  inoltre,  assegnati  alla
struttura  organizzativa  denominata  «ufficio  per   il   processo»,
costituita, a norma  dell'articolo  16-octies  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
dicembre 2012, n. 221, presso il tribunale del  circondario  nel  cui
territorio ha sede l'ufficio  del  giudice  di  pace  al  quale  sono
addetti. 
  3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il  processo
non possono  esercitare  la  giurisdizione  civile  e  penale  presso
l'ufficio del giudice di pace. 
  4. Nel corso dei primi due anni dal  conferimento  dell'incarico  i
giudici onorari di pace devono essere assegnati  all'ufficio  per  il
processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e  le  attivita'
allo stesso inerenti. 
  5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo
puo'  essere  assegnata,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e  penali,  di
competenza del tribunale ordinario. 
                               Art. 10 
 
              Destinazione dei giudici onorari di pace 
                    nell'ufficio per il processo 
 
  1.  La  proposta  di  assegnazione  dei  giudici  onorari  di  pace
all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero  dei
giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in base
al decreto di cui  all'articolo  3,  comma  1,  secondo  periodo,  e'
formulata dal presidente del tribunale secondo  quanto  previsto  dal
presente articolo e in conformita' ai criteri obiettivi  indicati  in
via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura,
avendo riguardo, in  particolare,  alla  funzionalita'  degli  uffici
giudiziari. 
  2. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte  l'anno,
le posizioni da coprire nell'ufficio per il  processo,  tenuto  conto
anche delle assegnazioni in  scadenza  nei  successivi  sei  mesi,  e
propone l'assegnazione d'ufficio a tale struttura  organizzativa  dei
giudici onorari di pace  che  si  trovano  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 9, comma 4. 
  3. Il presidente del  tribunale  determina  altresi'  le  posizioni
residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i
giudici onorari di pace del circondario ai  fini  della  formulazione
della domanda di assegnazione. 
  4. Il presidente, nel caso in cui vi siano piu'  aspiranti,  tenute
presenti le esigenze di efficienza del tribunale e  dell'ufficio  del
giudice di pace interessato,  individua  i  magistrati  da  assegnare
sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione: 
  a) attitudine  all'esercizio  dei  compiti  e  delle  attivita'  da
svolgere, desunta dalla pregressa attivita' del magistrato  onorario,
dalla tipologia di affari trattati  dal  medesimo,  dalle  esperienze
professionali anche  non  giurisdizionali  pregresse  comprovanti  le
specifiche competenze in relazione  all'incarico  da  assegnare,  con
preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad
aree o materie uguali o omogenee; 
  b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle  attivita'
inerenti all'ufficio; 
  c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio. 
  5. In assenza di aspiranti, la scelta  deve  cadere  su  coloro  ai
quali e' stato conferito l'incarico di magistrato onorario  da  minor
tempo,  anche  se  operanti  in  settori   diversi   da   quello   di
destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo  attitudinale
od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente  nella
proposta di assegnazione. 
  6. L'assegnazione dei giudici onorari di pace  all'ufficio  per  il
processo del  tribunale  e'  disposta  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 7-bis del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12;  la
proposta e' trasmessa  al  consiglio  giudiziario,  che,  sentita  la
sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10  del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio parere
e inoltra gli atti al  Consiglio  superiore  della  magistratura  per
l'approvazione. 
  7. L'assegnazione d'ufficio disposta a norma del comma 2  cessa  di
produrre effetti alla scadenza del biennio  di  cui  all'articolo  9,
comma 4. 
  8. Il giudice onorario di pace non puo' essere inserito, a domanda,
in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non  siano
decorsi due anni dal giorno  in  cui  ha  effettivamente  iniziato  a
svolgere l'attivita' presso l'ufficio per il  processo  al  quale  e'
assegnato. Nel caso in cui sia stato assegnato d'ufficio  il  termine
e' ridotto ad un anno. 
  9. L'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio  per  il
processo del tribunale puo' essere revocata per sopravvenute esigenze
di funzionalita' dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice
onorario  e'  addetto.  Quando  sono  assegnati  all'ufficio  per  il
processo piu' giudici onorari di pace addetti all'ufficio del giudice
di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al
primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede  sulla  base
dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in  mancanza  di  domande,  dei
criteri previsti  dal  comma  5.  Alla  revoca  si  provvede  con  le
modalita' di cui al comma 6. 
  10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a
supporto del quale la struttura organizzativa e' assegnata  e,  sotto
la direzione e il coordinamento del  giudice  professionale,  compie,
anche  per  i  procedimenti  nei  quali  il  tribunale   giudica   in
composizione  collegiale,  tutti  gli  atti  preparatori  utili   per
l'esercizio della  funzione  giurisdizionale  da  parte  del  giudice
professionale,  provvedendo,  in   particolare,   allo   studio   dei
fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla
predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il  giudice  onorario
puo' assistere alla camera di consiglio. 
  11.  Il  giudice   professionale,   con   riferimento   a   ciascun
procedimento civile e al fine di assicurarne la  ragionevole  durata,
puo' delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio  per
il processo, compiti e attivita', anche relativi a  procedimenti  nei
quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purche' non di
particolare complessita', ivi compresa  l'assunzione  dei  testimoni,
affidandogli  con  preferenza  il   compimento   dei   tentativi   di
conciliazione,  i  procedimenti  speciali  previsti  dagli   articoli
186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonche' i
provvedimenti di  liquidazione  dei  compensi  degli  ausiliari  e  i
provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive. 
  12. Al giudice  onorario  di  pace  non  puo'  essere  delegata  la
pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione: 
  a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti  di  volontaria
giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli  affari
di competenza del giudice tutelare; 
  b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in  materia  di
previdenza e assistenza obbligatoria; 
  c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione
o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; 
  d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili
di valore non superiore ad euro 50.000, nonche' relative al pagamento
a qualsiasi titolo di somme  di  denaro  non  eccedenti  il  medesimo
valore; 
  e) per i provvedimenti che definiscono cause  di  risarcimento  del
danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,  purche'
il valore della controversia non superi euro 100.000; 
  f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti  che  definiscono
procedimenti di espropriazione presso terzi, purche'  il  valore  del
credito pignorato non superi euro 50.000. 
  13. Il giudice  onorario  di  pace  svolge  le  attivita'  delegate
attenendosi alle direttive concordate con  il  giudice  professionale
titolare del procedimento,  anche  alla  luce  dei  criteri  generali
definiti  all'esito  delle  riunioni  di  cui  all'articolo  22.   Il
Consiglio superiore della magistratura individua le modalita' con cui
le direttive concordate sono formalmente documentate e  trasmesse  al
capo dell'ufficio. 
  14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in  considerazione
delle specificita' del caso concreto,  di  non  poter  provvedere  in
conformita' alle  direttive  ed  ai  criteri  di  cui  al  comma  13,
riferisce al giudice professionale, il quale compie le attivita' gia'
oggetto di delega. 
  15. Il giudice professionale esercita la  vigilanza  sull'attivita'
svolta dal giudice onorario e, in presenza  di  giustificati  motivi,
dispone la revoca della delega a  quest'ultimo  conferita  e  ne  da'
comunicazione al presidente del tribunale. 
                               Art. 11 
 
               Assegnazione ai giudici onorari di pace 
                  dei procedimenti civili e penali 
 
  1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il
processo e che non rientrano nella categoria indicata all'articolo 9,
comma 4, puo' essere assegnata, nei limiti di  cui  al  comma  5,  la
trattazione  di  procedimenti  civili  e  penali  di  competenza  del
tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per
situazioni straordinarie  e  contingenti,  non  si  possono  adottare
misure organizzative diverse: 
  a) il tribunale o una sua sezione  presenta  vacanze  di  posti  in
organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri  parziali  o
totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di  oltre  il  trenta
per  cento  l'attivita'  dei  giudici  professionali   assegnati   al
tribunale o alla sezione; 
  b) il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto ai quali  e'
stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge  19
marzo 2001, n. 89, rilevato alla data di cui al comma 9, e' superiore
di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero  complessivo  dei
procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero  il
numero dei procedimenti penali rispetto ai quali e' stato superato il
predetto termine, rilevato alla medesima data, e' superiore di almeno
il quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti
penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti  da  apposite
rilevazioni statistiche operate dal Ministero della  giustizia  sulla
base dei criteri generali  definiti  di  concerto  con  il  Consiglio
superiore della magistratura; 
  c) il numero medio dei procedimenti  civili  pendenti  per  ciascun
giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato  alla
data di cui al comma 9, supera di almeno il  settanta  per  cento  il
numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti  per  ciascun
giudice  professionale  di  tribunale  ovvero  il  numero  medio  dei
procedimenti penali pendenti per  ciascun  giudice  professionale  in
servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera  di
almeno  il  cinquanta  per  cento  il  numero  medio  nazionale   dei
procedimenti penali pendenti per  ciascun  giudice  professionale  di
tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal
Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di
concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo,
ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici; 
  d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali per
ciascun  giudice  professionale  in  servizio  presso  il  tribunale,
rilevato alla data di cui al comma 9, supera di  almeno  il  settanta
per  cento  il  numero  medio  nazionale  dei   procedimenti   civili
sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun  giudice  professionale
di  tribunale  ovvero  il  numero  medio  dei   procedimenti   penali
sopravvenuti annuali per ciascun giudice  professionale  in  servizio
presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il
cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali
sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun  giudice  professionale
di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche  operate
dal  Ministero  della  giustizia  sulla  base  dei  criteri  generali
definiti di concerto con il Consiglio superiore  della  magistratura,
distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e  per  dimensioni
degli uffici. 
  2. Quando la condizione di cui al comma 1, lettera a), ricorre  per
una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono  essere
assegnati  esclusivamente  i  procedimenti  devoluti  alla   medesima
sezione. 
  3. L'individuazione dei  giudici  onorari  ai  quali  assegnare  la
trattazione di procedimenti a norma del comma 1 e' effettuata  con  i
criteri di cui all'articolo 10,  comma  4,  ovvero,  in  mancanza  di
domande, previsti dal comma 5 del predetto articolo. 
  4. I criteri di assegnazione degli affari  ai  giudici  onorari  di
pace a norma del presente articolo sono  determinati  nella  proposta
tabellare di cui all'articolo 7-bis  del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12. 
  5. In ogni  caso,  il  numero  dei  procedimenti  civili  e  penali
assegnati a ciascun giudice onorario di pace  a  norma  del  presente
articolo non puo' essere superiore  ad  un  terzo  del  numero  medio
nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per  quello
penale, dei procedimenti pendenti per ciascun  giudice  professionale
del tribunale. 
  6. Non possono essere assegnati, a norma del comma  1,  ai  giudici
onorari di pace: 
    a) per il settore civile: 
  1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta  eccezione  per  le
domande proposte nel corso della  causa  di  merito  e  del  giudizio
petitorio  nonche'  dei  procedimenti  di  competenza   del   giudice
dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615
del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo  617
del medesimo codice nei limiti della fase cautelare; 
  2) i procedimenti  di  impugnazione  avverso  i  provvedimenti  del
giudice di pace; 
  3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di  previdenza
ed assistenza obbligatorie; 
  4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare; 
  5) i procedimenti in materia di famiglia; 
    b) per il settore penale: 
  1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550  del
codice di procedura penale; 
  2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di  giudice
dell'udienza preliminare; 
  3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal  giudice
di pace; 
  4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice  di  procedura
penale e il conseguente giudizio. 
  7. L'assegnazione degli affari, in attuazione dei criteri di cui al
comma 4, e' effettuata dal presidente  del  tribunale  non  oltre  la
scadenza del termine perentorio di sei  mesi  dal  verificarsi  della
condizione di cui alla lettera a) del comma 1  ovvero,  relativamente
alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del  medesimo  comma,
dalla pubblicazione dei dati di cui al  comma  9  e  puo'  riguardare
esclusivamente   procedimenti   pendenti   a   tale   scadenza.    Il
provvedimento di assegnazione degli affari, corredato delle  relative
statistiche  e  degli  altri  documenti  necessari  a  comprovare  la
sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ivi compresa  la  non
adottabilita' di misure organizzative diverse, e'  trasmesso,  previo
parere  del  Consiglio  giudiziario   nella   composizione   di   cui
all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.
25, al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione. 
  8.  L'assegnazione  puo'  essere  mantenuta  per  un  periodo   non
superiore a tre anni dalla scadenza  del  termine  di  cui  al  primo
periodo del comma 7 anche quando siano venute meno le  condizioni  di
cui al comma 1. L'assegnazione non puo' essere  nuovamente  disposta,
anche relativamente a giudici onorari  di  pace  diversi,  prima  che
siano decorsi tre anni dalla scadenza del triennio di  cui  al  primo
periodo, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a). 
  9. Con cadenza annuale il Ministero della giustizia  rende  noti  i
dati necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni di  cui  al
comma 1, rilevandoli alla data del 30 giugno di ciascun anno. 
  10.  Entro  dodici  mesi  dall'approvazione  del  provvedimento  di
assegnazione degli affari fondato sulla  sussistenza  di  vacanze  di
posti in organico ai sensi del comma  1,  lettera  a),  il  Consiglio
superiore della magistratura delibera la copertura dei posti  vacanti
in modo da far venir meno la condizione di cui alla predetta lettera. 
                               Art. 12 
 
              Destinazione dei giudici onorari di pace 
                     nei collegi civili e penali 
 
  1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per  il
processo e rispetto ai quali  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 9, comma  4,  possono  essere  destinati  a  comporre  i
collegi  civili  e  penali  del  tribunale,  quando   sussistono   le
condizioni di cui all'articolo 11 e secondo le modalita'  di  cui  al
medesimo articolo. I  provvedimenti  di  destinazione  devono  essere
adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi  dal
verificarsi della condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
a) ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e
d) del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9
del medesimo  articolo.  Ai  giudici  onorari  di  pace  destinati  a
comporre  i   collegi   possono   essere   assegnati   esclusivamente
procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione  e'  mantenuta
sino alla definizione dei relativi  procedimenti.  Del  collegio  non
puo' far parte piu' di un giudice onorario di pace. In ogni caso,  il
giudice onorario di pace non puo' essere destinato,  per  il  settore
civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti  in  materia
fallimentare e i  collegi  delle  sezioni  specializzate  e,  per  il
settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero
qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407,  comma  2,
lettera a), del codice di procedura penale. 
                               Art. 13 
 
        Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace 
 
  1. Nei casi di assenza  o  impedimento  temporanei  del  magistrato
professionale, il giudice onorario di pace puo' essere destinato,  in
presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di  supplenza,
anche nella  composizione  dei  collegi,  del  magistrato  assente  o
impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11,
comma 1.  L'individuazione  del  giudice  onorario  da  destinare  in
supplenza e' effettuata con i criteri di cui all'articolo  10,  comma
5. In ogni  caso,  il  giudice  onorario  di  pace  non  puo'  essere
destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico  di
lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali. 
                               Art. 14 
 
      Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace 
 
  1. Fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi di  vacanza
dell'ufficio del giudice di  pace  o  di  assenza  o  di  impedimento
temporanei di uno o piu' giudici onorari di pace, il  presidente  del
tribunale puo' destinare in supplenza uno o piu' giudici  onorari  di
pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo
periodo, quando in un ufficio del giudice  di  pace  del  circondario
ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del  tribunale
puo' destinare in applicazione uno o piu' giudici onorari di pace  di
altro ufficio del circondario. 
  2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del  comma
1 e' operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma  4,
ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5  del
predetto articolo. L'applicazione e' disposta con  decreto  motivato,
sentita la sezione autonoma per i magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25. Copia del decreto e' trasmessa  al  Consiglio  superiore
della  magistratura  e  al   Ministro   della   giustizia   a   norma
dell'articolo 42 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
settembre 1958, n. 916.  Il  parere  della  sezione  autonoma  per  i
magistrati onorari e' espresso,  sentito  previamente  l'interessato,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 
  3. L'applicazione non puo' superare la durata di  un  anno  e,  nei
casi di necessita' dell'ufficio al quale il giudice onorario di  pace
e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un
anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione  del  medesimo  giudice
onorario di pace non puo' essere disposta se non  siano  decorsi  due
anni dalla fine del periodo precedente. 
Capo IV
Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari
                               Art. 15 
 
            Organizzazione dell'ufficio di collaborazione 
                  del procuratore della Repubblica 
 
  1.  Il  procuratore  della   Repubblica   coordina   l'ufficio   di
collaborazione del procuratore della Repubblica  e,  in  particolare,
distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure  automatiche,
tra i  vice  procuratori  onorari,  vigila  sulla  loro  attivita'  e
sorveglia l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari. 
  2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1  il  procuratore
della Repubblica puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' magistrati
professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attivita'
dei vice procuratori  onorari  nelle  materie  delegate,  nonche'  di
fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse  anche
a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette. 
  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministero  della  giustizia  mette  a  disposizione   i
programmi informatici necessari affinche' la distribuzione del lavoro
di  cui  al  comma  1  sia  compiuta  mediante  ricorso  a  procedure
automatiche. I programmi informatici  assicurano  che  l'assegnazione
degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza. 
                               Art. 16 
 
           Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari 
 
  1.  Il  vice  procuratore   onorario   inserito   nella   struttura
organizzativa di cui all'articolo 2: 
  a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e
il suo coordinamento, compie tutti gli  atti  preparatori  utili  per
l'esercizio della funzione  giudiziaria  da  parte  di  quest'ultimo,
provvedendo   allo   studio   dei   fascicoli,    all'approfondimento
giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione  delle  minute
dei provvedimenti; 
  b) svolge le attivita' e adotta  i  provvedimenti  a  lui  delegati
secondo quanto previsto dall'articolo 17. 
  2. L'assegnazione  dei  vice  procuratori  onorari  alla  struttura
organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo  con  provvedimento  del
procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma  per  i
magistrati onorari del consiglio giudiziario. 
  3. Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico  i  vice
procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i  compiti  e  le
attivita' previste dal comma 1, lettera a). 
                               Art. 17 
 
          Attivita' delegabili ai vice procuratori onorari 
 
  1. Nei procedimenti davanti al giudice di  pace,  le  funzioni  del
pubblico ministero possono essere svolte, per delega del  procuratore
della Repubblica, dal vice procuratore onorario: 
  a) nell'udienza dibattimentale; 
  b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17  e  25  del  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274; 
  c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo  127
del codice di procedura penale e nei procedimenti  di  esecuzione  ai
fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2,  del  medesimo
codice. 
  2. Nei casi indicati  nel  comma  1,  la  delega  e'  conferita  in
relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. 
  3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in  composizione
monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui  agli
articoli 589 e 590 del codice penale commessi  con  violazione  delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  nonche'  di  cui
all'articolo  590-sexies  del  codice  penale,  il  vice  procuratore
onorario puo' svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e
secondo  le  direttive  stabilite  in  via  generale  dal  magistrato
professionale che ne coordina le attivita', le funzioni  di  pubblico
ministero: 
  a) nell'udienza dibattimentale; 
  b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui  all'articolo  558
del codice di procedura penale; 
  c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna  ai
sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale; 
  d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo  127
del codice di procedura penale. 
  4.  Il  vice  procuratore  onorario  delegato  puo'   assumere   le
determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta  nei
procedimenti relativi  ai  reati  per  i  quali  l'azione  penale  e'
esercitata con decreto di citazione diretta  ai  sensi  dell'articolo
550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando  si  proceda
con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558  del
codice di procedura penale, e  in  quelli  iniziati  con  decreto  di
giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale. 
  5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati
indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura  penale,
puo' redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonche' svolgere
compiti e attivita', anche di indagine, ivi compresa l'assunzione  di
informazioni dalle persone informate  sui  fatti  e  l'interrogatorio
della persona sottoposta ad indagini o imputata. 
  6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento  delle
attivita' a  lui  direttamente  delegate  alle  direttive  periodiche
menzionate all'articolo 15, comma 2, e puo' chiedere che  l'attivita'
e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale
titolare del procedimento se  non  ricorrono  nel  caso  concreto  le
condizioni di fatto per provvedere in loro conformita'. 
  7. Il procuratore della Repubblica,  in  presenza  di  giustificati
motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice  procuratore
onorario. 
Capo V
Della conferma nell'incarico
                               Art. 18 
 
                   Durata dell'ufficio e conferma 
 
  1. L'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro  anni.
Alla scadenza, l'incarico puo' essere confermato, a domanda,  per  un
secondo quadriennio. 
  2. L'incarico di magistrato onorario  non  puo',  comunque,  essere
svolto per piu' di otto  anni  complessivi,  anche  non  consecutivi,
includendo nel computo l'attivita' comunque svolta  quale  magistrato
onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati
tra quelli disciplinati dal presente decreto. 
  3.   In   ogni   caso,   l'incarico   cessa   al   compimento   del
sessantacinquesimo anno di eta'. 
  4.  La   domanda   di   conferma   e'   presentata,   a   pena   di
inammissibilita',  almeno  sei  mesi   prima   della   scadenza   del
quadriennio, al capo dell'ufficio  giudiziario  presso  il  quale  il
magistrato onorario esercita la funzione.  Relativamente  all'ufficio
del  giudice  di  pace  la  domanda  di  conferma  e'  presentata  al
presidente del tribunale nel cui circondario ha  sede  l'ufficio.  La
domanda e' trasmessa alla sezione autonoma per i  magistrati  onorari
del  consiglio  giudiziario  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 
  5. Unitamente alla domanda, sono trasmessi  alla  sezione  autonoma
per i magistrati onorari del consiglio giudiziario: 
  a)  un  rapporto  del  capo   dell'ufficio   o   del   coordinatore
dell'ufficio del giudice di pace  sull'attivita'  svolta  e  relativo
alla capacita', alla laboriosita', alla diligenza, all'impegno ed  ai
requisiti  dell'indipendenza,  dell'imparzialita'  e  dell'equilibrio
nonche'  sulla  partecipazione  alle  riunioni  periodiche   di   cui
all'articolo 22, commi 1 e 2; 
  b) copia degli atti e dei provvedimenti  esaminati  ai  fini  della
redazione del rapporto di cui alla lettera a); 
  c)  le  relazioni  redatte  dai  magistrati  professionali  che  il
magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma  10,  e
16, comma 1; 
  d) l'autorelazione del magistrato onorario; 
  e) le statistiche comparate  sull'attivita'  svolta,  distinte  per
tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento
ritenuto utile. 
  6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5,  lettera
a), sono esaminati, a campione, almeno venti  verbali  di  udienza  e
venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di  valutazione.  La
sezione autonoma per i magistrati onorari del  consiglio  giudiziario
stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di  udienza  e  dei
provvedimenti. 
  7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione
autonoma  per  i  magistrati  onorari  del   consiglio   giudiziario,
acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8,
lettera  c),  e  l'attestazione  della  struttura  della   formazione
decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo  al
magistrato  onorario  che  ha  presentato  domanda  di  conferma,  se
necessario  previa  audizione  dell'interessato,   un   giudizio   di
idoneita'  a  svolgere  le  funzioni  e  lo  trasmette  al  Consiglio
superiore della magistratura. 
  8. Il giudizio e' espresso a norma  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed e'  reso
sulla base degli elementi  di  cui  ai  commi  5  e  6,  nonche'  dei
seguenti, ulteriori elementi: 
  a)  l'effettiva  partecipazione  alle   attivita'   di   formazione
organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo  che  l'assenza
dipenda da giustificato motivo; 
  b) l'effettiva  partecipazione  alle  riunioni  periodiche  di  cui
all'articolo 22; 
  c) il parere del consiglio  dell'ordine  territoriale  forense  del
circondario in cui ha sede l'ufficio presso il  quale  il  magistrato
onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati  i  fatti
specifici incidenti sulla  idoneita'  a  svolgere  le  funzioni,  con
particolare  riguardo,  se  esistenti,  alle  situazioni  concrete  e
oggettive  di  esercizio  non  indipendente  della  funzione   e   ai
comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o  di  preparazione
giuridica. 
  9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio
di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma. 
  10. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto. 
  11. E' valutato negativamente ai fini della conferma  nell'incarico
l'aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura seriale,
salvo che non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio. 
  12. I magistrati  onorari  che  hanno  in  corso  la  procedura  di
conferma nell'incarico rimangono in servizio  fino  alla  definizione
della procedura di cui al presente articolo. La procedura di conferma
deve definirsi entro dodici mesi dalla scadenza del  quadriennio.  Se
la conferma non e' disposta  nel  rispetto  del  termine  di  cui  al
secondo periodo,  il  magistrato  onorario  non  puo'  esercitare  le
funzioni giudiziarie onorarie, ne' svolgere i compiti e le  attivita'
previsti dalle disposizioni di cui ai Capi  III  e  IV  del  presente
decreto,  con  sospensione  dall'indennita',  sino  all'adozione  del
decreto di cui al comma 10. 
  13. La conferma dell'incarico produce effetti  con  decorrenza  dal
primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio  gia'  decorso.
In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio a norma
del comma 12, primo periodo, cessano dall'incarico dal momento  della
comunicazione del  relativo  provvedimento  del  Consiglio  superiore
della magistratura. 
  14. Ai magistrati onorari che hanno esercitato  per  otto  anni  le
funzioni e i compiti  attribuitigli  e'  riconosciuta  preferenza,  a
parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei  concorsi  indetti  dalle
amministrazioni dello Stato. 
Capo VI
Dell'astensione e della ricusazione
                               Art. 19 
 
                      Astensione e ricusazione 
 
  1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace
ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo  51,  primo
comma, del codice di procedura civile e puo' essere ricusato, a norma
dell'articolo 52  del  medesimo  codice.  Ha  altresi'  l'obbligo  di
astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la  parte
dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado  o
gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in  qualunque
modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte
il difensore di una delle parti. 
  2. Con riguardo ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace
ha l'obbligo di astenersi nei  casi  previsti  dall'articolo  36  del
codice  di  procedura  penale  e  puo'  essere  ricusato,   a   norma
dell'articolo 37  del  medesimo  codice.  Ha  altresi'  l'obbligo  di
astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la  parte
dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado  o
gli affini entro il primo grado,  sono  stati  associati  o  comunque
collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa  parte  il
difensore di una delle parti. 
  3. Il giudice onorario di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi  e
puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte  dell'unione
civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualita'  di
avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o
il coniuge o la parte dell'unione civile o il  convivente  ha  svolto
attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle  parti
in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo periodo
si applica anche quando l'attivita' professionale e' stata svolta  da
un  avvocato  o  da  un  notaio  che   fa   parte   dell'associazione
professionale, della  societa'  tra  professionisti  o  dello  studio
associato a cui partecipa il giudice onorario. 
  4. Il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi  anche  in
ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione  civile,  il
convivente, i parenti fino al  secondo  grado  abbia  avuto  o  abbia
rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle  parti.
La disposizione di cui al primo periodo si applica  anche  quando  il
rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione e' intercorso tra  la
parte e un soggetto che  fa  parte  dell'associazione  professionale,
della societa' tra professionisti o  dello  studio  associato  a  cui
partecipa il giudice onorario. 
  5. Il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei  casi
di cui al presente articolo. 
Capo VII
Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca
                               Art. 20 
 
                   Doveri del magistrato onorario 
 
  1. Il magistrato  onorario  e'  tenuto  all'osservanza  dei  doveri
previsti per i  magistrati  ordinari,  in  quanto  compatibili  e  in
particolare esercita  le  funzioni  e  i  compiti  attribuitigli  con
imparzialita',  correttezza,  diligenza,  laboriosita',   riserbo   e
equilibrio e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio  delle
funzioni. 
                               Art. 21 
 
                    Decadenza, dispensa e revoca 
 
  1. Il magistrato onorario decade dall'incarico  quando  viene  meno
taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e  ai
compiti ad esso relativi, per  dimissioni  volontarie  ovvero  quando
sopravviene una causa di incompatibilita'. 
  2. Il magistrato  onorario  e'  dispensato,  anche  d'ufficio,  per
impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata
non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico  rimane  sospesa
senza diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23. 
  3. Il magistrato onorario e' revocato dall'incarico in ogni caso in
cui risulta l'inidoneita' ad esercitare le funzioni giudiziarie  o  i
compiti dell'ufficio del processo; in particolare e' revocato quando,
senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si  discostano
gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del  tribunale
o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo  23  ovvero,
nel caso di assegnazione di procedimenti  civili  o  penali  a  norma
dell'articolo  11,  non  ha  definito,  nel  termine  di   tre   anni
dall'assegnazione, un numero significativo di  procedimenti,  secondo
le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura. 
  4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di  fatto  rilevanti  ai
fini della valutazione di inidoneita' di cui al comma 3: 
  a) l'adozione di provvedimenti  non  previsti  dalla  legge  ovvero
fondati su grave  violazione  di  legge  o  travisamento  del  fatto,
determinati da ignoranza o negligenza; 
  b) l'adozione di provvedimenti affetti  da  palese  e  intenzionale
incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione,  tali  da
manifestare  una  inequivocabile  contraddizione  sul  piano  logico,
contenutistico o argomentativo; 
  c) la scarsa laboriosita'  o  il  grave  e  reiterato  ritardo  nel
compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero
nell'adempimento delle attivita' e dei compiti a lui devoluti; 
  d) l'assenza reiterata, senza giustificato  motivo,  alle  riunioni
periodiche di cui all'articolo 22, commi  1,  2  e  4,  nonche'  alle
iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo. 
  5. La revoca e' altresi' disposta  quando  il  magistrato  onorario
tenga in ufficio o  fuori  una  condotta  tale  da  compromettere  il
prestigio delle funzioni attribuitegli. 
  6. Il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della
corte di appello o al procuratore generale presso la  medesima  corte
ogni circostanza di fatto rilevante ai fini  della  decadenza,  della
dispensa o della revoca. 
  7. Relativamente all'ufficio del giudice di pace  la  comunicazione
di cui al comma 6 e' effettuata dal presidente del tribunale. 
  8. Il magistrato professionale che il magistrato onorario  coadiuva
a norma dell'articolo 10, comma 10,  e  dell'articolo  16,  comma  1,
comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per
l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo. 
  9. Nei casi di cui  al  presente  articolo,  con  esclusione  delle
ipotesi  di  dimissioni  volontarie,  il   presidente   della   corte
d'appello, per i giudici onorari di pace, o il  procuratore  generale
della Repubblica presso la corte di appello, per i  vice  procuratori
onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati  onorari  del
consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo
n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa  o  la  revoca.  La  sezione
autonoma, sentito l'interessato  e  verificata  la  fondatezza  della
proposta,  trasmette  gli   atti   al   Consiglio   superiore   della
magistratura affinche'  deliberi  sulla  proposta  di  decadenza,  di
dispensa o di revoca. 
  10. Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e
la revoca con decreto. 
Capo VIII
Delle riunioni periodiche e della formazione permanente
                               Art. 22 
 
                  Formazione dei magistrati onorari 
 
  1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni  trimestrali
organizzate  dal  presidente  del   tribunale   o,   su   delega   di
quest'ultimo,  da  un  presidente  di  sezione  o   da   un   giudice
professionale, per l'esame delle questioni giuridiche piu'  rilevanti
di cui abbiano  curato  la  trattazione,  per  la  discussione  delle
soluzioni  adottate  e  per  favorire  lo   scambio   di   esperienze
giurisprudenziali e di  prassi  innovative;  alle  predette  riunioni
partecipano anche i  giudici  professionali  che  si  occupano  delle
materie di volta in volta esaminate. 
  2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali
organizzate dal procuratore della  Repubblica  o  da  un  procuratore
aggiunto o da  un  magistrato  professionale  da  lui  delegato,  per
l'esame delle questioni giuridiche  piu'  rilevanti  di  cui  abbiano
curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate  e
per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e  di  prassi
innovative; alle predette riunioni  partecipano  anche  i  magistrati
professionali che  si  occupano  delle  materie  di  volta  in  volta
esaminate. 
  3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di  formazione
specificamente  dedicati  ai  giudici  onorari  di  pace  e  ai  vice
procuratori  onorari,  organizzati  dalla  Scuola   superiore   della
magistratura  nel  quadro  delle  attivita'   di   formazione   della
magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 26 del  2006,  avvalendosi  della  rete  della
formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto
articolo. Gli ordini professionali  ai  quali  i  magistrati  onorari
risultino   eventualmente   iscritti   valutano   positivamente    la
partecipazione  ai  corsi  di  cui  al   presente   comma   ai   fini
dell'assolvimento degli obblighi formativi  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti.  La  struttura  della  formazione   decentrata   attesta
l'effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attivita'  di
formazione e trasmette l'attestazione alla  sezione  autonoma  per  i
magistrati onorari  del  consiglio  giudiziario  in  occasione  della
formulazione del giudizio di cui all'articolo 18. 
  4. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il  processo
a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma dell'articolo
12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi
dell'articolo  11,  partecipano  alle  riunioni  convocate  ai  sensi
dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per
la trattazione delle materie di loro interesse. 
  5. La partecipazione alle riunioni periodiche di  cui  al  presente
articolo e alle iniziative di formazione e' obbligatoria. 
Capo IX
Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale
                               Art. 23 
 
             Indennita' spettante ai magistrati onorari 
 
  1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone  di  una
parte fissa e di una parte variabile di risultato. 
  2. Ai magistrati onorari che  esercitano  funzioni  giudiziarie  e'
corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda  in
misura  fissa,  pari  ad  euro  16.140,00,  comprensiva  degli  oneri
previdenziali ed assistenziali. 
  3. Ai giudici  onorari  di  pace  e  ai  vice  procuratori  onorari
inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e  nell'ufficio
di collaborazione del procuratore della  Repubblica  che  svolgono  i
compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera
a), l'indennita' di cui  al  comma  2  e'  corrisposta  nella  misura
dell'ottanta per cento. 
  4. Le indennita' previste  ai  commi  2  e  3  non  sono  tra  loro
cumulabili. 
  5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie
che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e'
corrisposta nella misura prevista dal comma  2  o  dal  comma  3,  in
considerazione delle funzioni ovvero dei compiti  e  delle  attivita'
svolti in via prevalente. 
  6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro
il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita'
dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei  principi  e  degli
obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione  dell'ufficio  e,
per il  tribunale,  dai  programmi  di  gestione  adottati  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  assegna  ai
magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia
con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso  l'ufficio  del
giudice di pace che ai compiti e alle  funzioni  assegnati  ai  sensi
degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati,
in  via  generale,  con  delibera  del  Consiglio   superiore   della
magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e'
comunicato  alla  sezione  autonoma  per  i  magistrati  onorari  del
consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25. 
  7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento  da  adottare
entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  tenuto  conto  della  media  di
produttivita'  dei   magistrati   dell'ufficio,   assegna   ai   vice
procuratori onorari gli obiettivi da  raggiungere  nell'anno  solare,
sia con riguardo alle funzioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,
lettera b), che ai compiti e alle attivita' di cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con  la
delibera di cui al comma 6. Il provvedimento  adottato  a  norma  del
presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per  i  magistrati
onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 
  8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio  superiore  della
magistratura individua i criteri e le procedure  per  la  valutazione
della realizzazione degli obiettivi. Tra  i  criteri  di  valutazione
rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita'
di gestione dell'udienza e  di  rapporto  con  gli  altri  magistrati
onorari, con i magistrati  professionali,  con  gli  avvocati  ed  il
personale  amministrativo,   la   partecipazione   all'attivita'   di
formazione,  la  percentuale  di  impugnazioni  rispetto  alla  media
dell'ufficio. 
  9. L'indennita' di risultato puo' essere riconosciuta in misura non
inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta  per  cento
dell'indennita' fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata
in tutto o in parte in relazione al livello  di  conseguimento  degli
obiettivi assegnati a  norma  del  presente  articolo,  verificato  e
certificato con le modalita' di cui al comma 10. 
  10.  Con  cadenza  annuale  il  presidente  del  tribunale   e   il
procuratore della Repubblica, verificato, con la  procedura  indicata
nella delibera di cui al comma 6, il livello di  conseguimento  degli
obiettivi assegnati, adottano uno  specifico  provvedimento  con  cui
certificano il grado di conseguimento dei risultati e  propongono  la
liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura.  Con
il  medesimo  provvedimento  il  presidente  del   tribunale   o   il
procuratore della Repubblica  attestano  se  il  magistrato  onorario
esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di
cui al comma 3 ovvero, nel caso  di  cui  al  comma  5,  indicano  le
incombenze  svolte   in   via   prevalente.   Il   provvedimento   e'
immediatamente esecutivo e ne  e'  data  comunicazione  alla  sezione
autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27  gennaio  2006,  n.  25,  e,  ai  fini  del  pagamento
dell'indennita',  al  presidente  della  Corte  di   appello   o   al
procuratore generale presso la medesima Corte. 
  11. Per l'esercizio delle  funzioni  e  dei  compiti  previsti  dal
presente decreto e' dovuta  esclusivamente  l'indennita'  di  cui  al
presente articolo. 
                               Art. 24 
 
     Attivita' dei magistrati onorari durante il periodo feriale 
 
  1. I magistrati onorari non prestano attivita' durante  il  periodo
feriale di cui all'articolo 1 della legge 7  ottobre  1969,  n.  742,
salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in  tal  caso,  e'
riconosciuto  il  diritto  di  non  prestare  attivita'  nel  periodo
ordinario  per  un  corrispondente  numero  di  giorni.  L'indennita'
prevista dall'articolo 23 e' corrisposta anche durante il periodo  di
cui al presente articolo. 
                               Art. 25 
 
           Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. 
           Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS 
 
  1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano
la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione  rimane  sospesa,  senza
diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23, per un periodo  non
superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2. 
  2. La gravidanza non comporta la  dispensa  dall'incarico,  la  cui
esecuzione rimane  sospesa,  senza  diritto  all'indennita'  prevista
dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta  del
parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o,  alternativamente,  a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei  quattro
mesi successivi al parto. 
  3. Ai fini della tutela previdenziale e  assistenziale,  i  giudici
onorari di pace e i  vice  procuratori  onorari  sono  iscritti  alla
Gestione Separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335. Per il versamento del contributo si applicano le
modalita' ed i termini previsti per  i  lavoratori  autonomi  di  cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata. 
  4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti  agli
albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di  pace  o
di  vice  procuratore  onorario,  per  i  quali   si   applicano   le
disposizioni contenute nel regolamento  di  attuazione  dell'articolo
21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  5. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le  malattie
professionali dei giudici onorari di  pace  e  dei  vice  procuratori
onorari e' attuata con le modalita'  previste  dall'articolo  41  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  in
base al tasso di rischio corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini
del calcolo del premio assicurativo,  si  assume,  come  retribuzione
imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  l'importo
mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale
di legge per la liquidazione delle rendite di cui  all'articolo  116,
terzo comma, del predetto decreto. Tale importo  mensile,  rivalutato
annualmente, non e' frazionabile. 
                               Art. 26 
 
         Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), le parole: «ai giudici  di
pace e» sono soppresse; 
  b) all'articolo 53, comma 2, dopo la  lettera  f)  e'  aggiunta  la
seguente: «f-bis) le indennita' corrisposte  ai  giudici  onorari  di
pace e ai vice procuratori onorari.»; 
  c) all'articolo 54, comma 8, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «I  redditi  indicati  alla  lettera  f-bis)  del  comma  2
dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle  indennita'  in
denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.». 
Capo X
Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace
                               Art. 27 
 
              Ampliamento della competenza del giudice 
                      di pace in materia civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) al libro primo sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, la  parola:  «cinquemila»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trentamila»; 
  b) al secondo comma, la parola:  «ventimila»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinquantamila»; 
  c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il numero 1) e'  sostituito  dal  seguente:  «1)  per  le  cause
relative ad apposizione di termini;»; 
  2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2)  per  le  cause  in
materia  di  condominio  negli  edifici,  come  definite   ai   sensi
dell'articolo  71-quater  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile;»; 
  3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti: 
  «3-ter) per le cause nelle materie di cui al  libro  terzo,  titolo
II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella
delle distanze nelle costruzioni; 
  3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo,
titolo II, Capo II, Sezione VII del codice  civile,  fatta  eccezione
per quella delle distanze di cui agli articoli 905,  906  e  907  del
medesimo codice; 
  3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di  acque  di
cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del  codice
civile; 
  3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di
cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; 
  3-septies) per le cause in  materia  di  specificazione,  unione  e
commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo  III,  sezione  II
del codice civile; 
  3-octies) per le cause in materia di  enfiteusi  di  cui  al  libro
terzo, titolo IV del codice civile; 
  3-novies) per le cause  in  materia  di  esercizio  delle  servitu'
prediali; 
  3-decies) per le cause di  impugnazione  del  regolamento  e  delle
deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; 
  3-undecies) per le cause in materia  di  diritti  ed  obblighi  del
possessore nella restituzione della cosa,  di  cui  al  libro  terzo,
titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»; 
    d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della
controversia, da determinarsi  a  norma  dell'articolo  15,  non  sia
superiore a trentamila euro: 
  1) per le cause in materia di usucapione dei beni  immobili  e  dei
diritti reali immobiliari; 
  2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale
di cui al libro terzo, titolo II, Capo  II,  sezione  II  del  codice
civile; 
  3) per le cause in materia di accessione; 
  4) per le cause in materia di superficie. 
  Quando una causa di competenza del giudice  di  pace  a  norma  dei
commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e  quarto  e'  proposta,
contro  la  stessa  parte,  congiuntamente  ad  un'altra   causa   di
competenza del tribunale, le relative domande, anche  in  assenza  di
altre ragioni di connessione,  sono  proposte  innanzi  al  tribunale
affinche' siano decise nello stesso processo.»; 
  2) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per  l'espropriazione  forzata
di cose mobili e' competente il giudice di pace. 
  Per l'espropriazione forzata di  cose  immobili  e  di  crediti  e'
competente il tribunale. 
  Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con
l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione  e'  competente
il tribunale anche relativamente ad esse. 
  Per la consegna e il rilascio  di  cose  nonche'  per  l'esecuzione
forzata degli obblighi di  fare  e  di  non  fare  e'  competente  il
tribunale.»; 
  3) all'articolo 113, secondo  comma,  la  parola:  «millecento»  e'
sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»; 
b)  al  libro  terzo,  titolo  II,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) all'articolo 513, terzo comma, le  parole:  «Il  presidente  del
tribunale o  un  giudice  da  lui  delegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il giudice di pace»; 
  2)  all'articolo  518,  sesto  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  3) all'articolo  519,  primo  comma,  le  parole:  «presidente  del
tribunale o da un giudice da  lui  delegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
  4)  all'articolo  520,  primo  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  6) all'articolo 543, la parola: «tribunale»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «giudice»; 
c)  al  libro  quarto,  titolo  IV,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) all'articolo 763, primo comma, dopo  le  parole:  «dal  giudice»
sono inserite le seguenti: «di pace»; 
  2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono
inserite le seguenti: «di pace»; 
  3) all'articolo 765, secondo  comma,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, la parola:  «tribunale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
  b) il secondo periodo e' soppresso; 
  4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» e'  sostituita,  ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace». 
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo,  la  parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
      2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al secondo comma, le parole: «tribunale  del  circondario»
sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»; 
        b) al sesto comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
    3) all'articolo 621,  primo  comma,  le  parole:  «tribunale  del
circondario» sono sostituite dalle seguenti:  «giudice  di  pace  del
luogo»; 
    4) all'articolo 736, secondo comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace». 
    b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo 1211 la parola:  «tribunale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
  2) all'articolo  1514,  primo  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale»  sono
sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 
  4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace». 
  3. Alle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 51-bis, le parole: «620,  secondo  e  sesto  comma,
621, primo comma,», nonche' le parole: «e 736, secondo  comma,»  sono
soppresse; 
  b) all'articolo 57, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «Le
azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di  competenza  del
tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice  di  pace  a
norma  dell'articolo  7,  quarto  comma,  del  codice  di   procedura
civile.»; 
  c) all'articolo  57-bis,  le  parole:  «tribunale  in  composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 60-bis. - Le  domande  previste  dall'articolo  1105,  quarto
comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace. 
  Art.  60-ter.  -  Sull'impugnazione   del   regolamento   e   delle
deliberazioni, di cui agli  articoli  1107  e  1109  del  codice,  e'
competente il giudice di pace.»; 
    e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite  dalle
seguenti: «il giudice di pace»; 
  2)  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Contro  il
provvedimento del giudice di pace puo'  essere  proposto  reclamo  in
tribunale  entro   dieci   giorni   dalla   notificazione   o   dalla
comunicazione.»; 
  f) l'articolo 73-bis e' abrogato; 
  g)  all'articolo  77,  secondo  comma,  la  parola:  «pretore»   e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, le parole: «dal presidente del  tribunale»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice di pace
provvede con decreto, sentito il creditore. Contro  tale  decreto  e'
ammesso reclamo a norma dell'articolo 739  del  codice  di  procedura
civile.». 
  4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.  108,  le
parole: «presidente del tribunale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«giudice di pace». 
  5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo  1°  settembre
2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite  dalle
seguenti: «il tribunale». 
                               Art. 28 
 
          Ampliamento della competenza del giudice di pace 
                         in materia tavolare 
 
  1. All'allegato, denominato «Nuovo testo della legge  generale  sui
libri fondiari», al  regio  decreto  28  marzo  1929,  n.  499,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 95-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 95-ter. - Sono emessi dal giudice di pace, a  condizione  che
il conservatore abbia espresso, senza osservazioni,  una  valutazione
di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande  tavolari  e
sui documenti allegati, i decreti tavolari relativi a: 
  a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per  effetto
esclusivamente il trasferimento della proprieta' di un immobile o  di
altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali e' concesso un
finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a
concedere finanziamenti nei  confronti  del  pubblico,  garantito  da
ipoteca sull'immobile trasferito; 
  b)  ipoteche  volontarie  costituite,  mediante  atto  ricevuto  da
notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da  una  banca  o  altro
soggetto autorizzato a  concedere  finanziamenti  nei  confronti  del
pubblico.»; 
  b) all'articolo 130-ter, dopo le parole: «giudice  tavolare,»  sono
inserite le seguenti: «nonche' avverso il decreto tavolare emesso dal
giudice di pace». 
Capo XI
Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio
                               Art. 29 
 
       Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio 
 
  1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in  vigore
del presente decreto possono essere  confermati,  alla  scadenza  del
primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31  maggio  2016,  n.
92, o  di  cui  all'articolo  32,  comma  8,  a  domanda  e  a  norma
dell'articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno  dei  tre  successivi
quadrienni. 
  2. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo
anno di eta'. 
                               Art. 30 
 
        Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio 
 
  1. Sino alla scadenza del  quarto  anno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale: 
  a) puo' assegnare, con le modalita' e in applicazione  dei  criteri
di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del  tribunale  i
giudici onorari di pace gia' in servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto come giudici onorari di  tribunale  e,  a
domanda, quelli gia' in servizio alla medesima data come  giudici  di
pace; 
  b) puo' assegnare, anche se non  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal  comma
6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle  deliberazioni  del
Consiglio superiore della  magistratura,  la  trattazione  dei  nuovi
procedimenti  civili   e   penali   di   competenza   del   tribunale
esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  come  giudici  onorari  di
tribunale; 
  c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova
iscrizione  e  di  competenza  dell'ufficio  del  giudice   di   pace
esclusivamente ai giudici onorari di pace gia' in servizio alla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto  come  giudici  di  pace,
compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a
norma della lettera a) del presente comma. 
  2. Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e  penali  ai
giudici onorari di pace in servizio alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in
conformita'  alle  deliberazioni  del   Consiglio   superiore   della
magistratura, prima della predetta data nonche' la destinazione degli
stessi giudici a comporre i collegi  gia'  disposta  antecedentemente
alla  medesima  data.  Per  i  procedimenti  nelle  materie  di   cui
all'articolo  11,  comma  6,  lettera  a),  numero  3),  resta  ferma
l'assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  come  giudici  onorari  di
tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017. 
  3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il  processo
a norma del comma 1, lettera a), possono  svolgere  i  compiti  e  le
attivita' di cui all'articolo 10. 
  4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce  il  numero
minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta  dal  giudice
onorario di pace, inclusi quelli delegati. 
  5. Sino alla scadenza del termine di cui  al  comma  1,  i  giudici
onorari di pace in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto come giudici onorari  di  tribunale  possono  essere
destinati a comporre i collegi civili e penali del  tribunale,  anche
quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma  1,
fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto  previsto
dai commi 6 e 7. La destinazione e' mantenuta sino  alla  definizione
dei relativi procedimenti. 
  6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura  penale,  iscritti  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  divieti  di
destinazione dei giudici onorari di  pace  di  cui  al  comma  5  nei
collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata
l'azione penale. 
  7. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice
di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di
pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se  la  notizia  di
reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura  prima  dell'entrata
in vigore del presente decreto. 
  8.  Nei  procedimenti  relativi  a  notizie  di   reato   acquisite
dall'ufficio di procura prima dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto non si applicano, relativamente ai vice  procuratori  onorari
in servizio alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  i
divieti relativi alle attivita' delegabili di  cui  all'articolo  17,
comma 3. 
  9. Nel corso del quarto mandato: 
  a) i giudici onorari di pace in servizio alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  sono  inseriti  nell'ufficio  per  il
processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e  le  attivita'
allo stesso inerenti a norma dell'articolo 10; 
  b) i vice procuratori onorari in servizio alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto possono svolgere esclusivamente i compiti
e le attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a). 
  10. I limiti di cui al comma 9  non  operano  quando  il  Consiglio
superiore  della  magistratura,  con  la  deliberazione  di  conferma
nell'incarico, riconosca la sussistenza  di  specifiche  esigenze  di
funzionalita' relativamente: 
  a)  alla  procura  della  Repubblica  presso  la  quale   il   vice
procuratore onorario svolge i compiti di cui all'articolo 16; 
  b) all'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario  di
pace e' addetto, nonche' al tribunale ordinario nel  cui  circondario
il predetto ufficio ha sede. 
  11. Le esigenze di funzionalita' di  cui  al  comma  10  sussistono
esclusivamente quando ricorre almeno  una  delle  condizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 1. Il Consiglio superiore della  magistratura,
con  propria  delibera,  individua  le  modalita'  con  le  quali  le
condizioni di cui al primo periodo trovano applicazione in  relazione
agli uffici di cui al comma 10 diversi dai tribunali. 
                               Art. 31 
 
       Indennita' spettante ai magistrati onorari in servizio 
 
  1. Per la liquidazione delle indennita' dovute ai giudici di  pace,
ai giudici onorari di tribunale e  ai  vice  procuratori  onorari  in
servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
continuano  ad  applicarsi,  sino  alla  scadenza  del  quarto   anno
successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle  disposizioni
di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.  374,  per  i
giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 273, per i  giudici  onorari  di  tribunale  e  per  i  vice
procuratori onorari. 
  2. Nel corso del primo quadriennio  successivo  alla  scadenza  del
termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui  al  medesimo
comma che ne facciano richiesta con le modalita' di cui al  comma  3,
le indennita' spettano in conformita' alla complessiva disciplina  di
cui all'articolo  23,  sostituendo  l'importo  dell'indennita'  lorda
annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del  citato
articolo  23,  con  l'importo  annuo  di  euro  24.210;  resta  ferma
l'applicazione  delle  altre  disposizioni  contenute  nel   predetto
articolo. In tal caso  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,
secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che  a
due, giorni a settimana. 
  3. I magistrati onorari di cui al comma  1  optano  per  il  regime
previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro
il  termine  di  sei  mesi  prima  della  scadenza  del  quarto  anno
successivo alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il
termine  di  cui  al  presente  comma  e'  perentorio.  Relativamente
all'ufficio del giudice di pace l'istanza e' presentata al presidente
del  tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede  l'ufficio.  Il  capo
dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le
istanze ricevute. 
  4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la liquidazione delle
indennita' dovute  ai  magistrati  onorari  di  cui  al  comma  1  si
applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le  disposizioni  del
Capo IX. 
  5. In conseguenza di quanto disposto dal comma  1  e  fermo  quanto
previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
3, secondo e terzo periodo, si applicano  ai  magistrati  onorari  in
servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  a
decorrere dalla scadenza del quarto  anno  successivo  alla  predetta
data. 
Capo XII
Disposizioni transitorie e finali
                               Art. 32 
 
               Disposizioni transitorie e abrogazioni 
 
  1. Le disposizioni dei capi da I a IX si  applicano  ai  magistrati
onorari immessi nel servizio onorario successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto
anno successivo alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari
in  servizio  alla  medesima  data  per  quanto  non  previsto  dalle
disposizioni del capo XI.  Dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al
secondo periodo, ai magistrati  onorari  in  servizio  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si  applicano  tutte  le
disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3. 
  2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
onorari, determinato con il decreto di cui all'articolo 3,  comma  1,
primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari  in  servizio
alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia di cui al predetto articolo.  I  predetti  magistrati  sono
assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove
prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
secondo periodo, a condizione che  quest'ultimo  decreto  preveda  il
corrispondente  posto  in  pianta  organica,  anche  con  riferimento
all'individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando
con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,  secondo  periodo,  e'
disposta la riduzione  dell'organico  di  un  ufficio,  i  magistrati
onorari in servizio ai quali e' stato conferito l'incarico  da  minor
tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo
ufficio dello stesso distretto. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre
2021, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1,
lettera c), numero 2), e al comma  3,  lettera  d),  capoverso  «Art.
60-bis», e lettera e), che entrano in vigore il 31 ottobre 2025. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore il 31 ottobre
2021. 
  5.  A  decorrere  dal  31  ottobre  2021  ai  procedimenti   civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione  forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a  norma  dell'articolo  27  si
applicano  le  disposizioni,  anche  regolamentari,  in  materia   di
processo civile telematico  per  i  procedimenti  di  competenza  del
tribunale vigenti alla medesima  data.  Per  i  procedimenti  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1,  lettera  c),  numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e),  la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31  ottobre
2025. 
  6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera  e),
si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in
epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente  decreto.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del
computo di cui all'articolo 18, comma 2. 
  7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera  di
cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro
della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo. 
  8.  L'incarico  dei  magistrati  onorari  nominati  successivamente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n.  92,
e prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ha  durata
quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina  e  il  tirocinio
dei magistrati onorari di cui al presente comma sono  regolati  dalle
disposizioni vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  9. Fermo quanto disposto dall'articolo  6  della  legge  28  aprile
2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  i
giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio  a  tale
data possono essere destinati in supplenza o in  applicazione,  anche
parziale, in un ufficio del giudice  di  pace  del  circondario  dove
prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e
con le modalita' indicate nella stessa disposizione.  Nel  corso  del
periodo  di  supplenza  o  di  applicazione  la  liquidazione   delle
indennita' ha  luogo  in  conformita'  ai  criteri  previsti  per  le
funzioni e i compiti effettivamente svolti. 
  10.  In  attesa  dell'adozione  del  decreto  del  Ministro   della
giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro  tre
mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il
Consiglio superiore della magistratura  adotta  per  l'anno  2017  la
delibera di cui all'articolo 6, comma  1,  individuando,  nei  limiti
delle risorse disponibili, i posti da pubblicare,  sulla  base  delle
piante  organiche  degli  uffici  del  giudice  di   pace   e   delle
ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e
dei vice procuratori onorari. 
  11.  I  procedimenti  disciplinari  pendenti   nei   confronti   di
magistrati onorari in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad  essere  regolati  dalle  disposizioni
vigenti prima della predetta data. 
  12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse
nuove azioni disciplinari a carico  di  magistrati  onorari  gia'  in
servizio alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  per
fatti commessi prima della medesima data; in  relazione  ai  predetti
fatti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3
a 10. 
                               Art. 33 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
  a)  gli  articoli  42-ter,  42-quater,   42-quinquies,   42-sexies,
42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72  del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12; 
  b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter e 15
della legge 21 novembre 1991, n. 374; 
  c) l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. 
  2. Gli articoli 11 della legge 21 novembre  1991,  n.  374,  4  del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273,  e  64  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono  abrogati  a
decorrere dalla scadenza del quarto  anno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 34 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il Ministro della giustizia provvede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione delle disposizioni  del  presente  decreto,
con particolare riferimento agli  effetti  prodotti  e  ai  risultati
conseguiti. I  criteri  di  monitoraggio  e  i  dati  rilevanti  sono
stabiliti dal Ministro  della  giustizia,  acquisito  il  parere  del
Consiglio superiore della magistratura. 
  2. Ai fini del comma 1, il Ministro della giustizia  sottopone,  in
particolare, a monitoraggio i seguenti dati: 
  a) il numero dei procedimenti  pendenti,  sopravvenuti  e  definiti
presso gli uffici del giudice di pace, distinti per settore civile  e
penale e, all'interno del medesimo settore, per materie; 
  b) la durata  media  dei  procedimenti  di  cui  alla  lettera  a),
distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie; 
  c) il numero dei procedimenti  pendenti,  sopravvenuti  e  definiti
presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale  e,
all'interno del medesimo settore, per materie; 
  d) la durata  media  dei  procedimenti  di  cui  alla  lettera  c),
distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie; 
  e) il numero dei tribunali ordinari nei  quali  e'  stata  disposta
l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai  giudici  onorari
di pace a norma dell'articolo 11,  con  specifica  rilevazione  della
condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento
del provvedimento di assegnazione; 
  f) lo stato delle spese di  giustizia  relative  alla  magistratura
onoraria,   distinguendo   tra   componente   fissa    e    variabile
dell'indennita'; 
  g) il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico  e  di
quelli revocati. 
  3. Per ciascun ufficio  del  giudice  di  pace  mantenuto  a  norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,  e'
sottoposto a verifica, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio  di
cui al presente articolo, il livello  di  efficienza  nell'erogazione
del servizio giustizia in relazione ai  dati  medi  nazionali.  Fermo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156, qualora  il  livello  di  efficienza  risulti
insufficiente il relativo ufficio viene soppresso  con  le  modalita'
previste dal comma 3 del predetto articolo 3. I  giudici  onorari  in
servizio  presso  l'ufficio  soppresso  sono  riassegnati,   con   le
modalita' di cui all'articolo 32, comma 2,  ad  altro  ufficio  dello
stesso circondario. 
  4. L'attivita' di monitoraggio di cui al presente articolo  e',  in
ogni  caso,   svolta   avendo   particolare   riguardo   alla   piena
compatibilita' tra lo stato  di  attuazione  delle  disposizioni  del
presente decreto e i livelli minimi  di  regolazione  previsti  dalla
normativa europea. 
  5. Entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  della  giustizia
trasmette alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura una
relazione concernente gli esiti dell'attivita' di monitoraggio svolta
a norma del presente articolo. 
                               Art. 35 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto
legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Al giudice  onorario  di  pace  assegnato  nell'ufficio  per  il
processo ai sensi dell'articolo 10 ovvero applicato ad altro  ufficio
del giudice di pace a norma dell'articolo 14  non  e'  dovuta  alcuna
indennita' di missione o di trasferimento,  dovendosi  intendere  per
sede di servizio il circondario del tribunale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Orlando