L. 17 ottobre 2017, n. 161
Capo I
Misure di prevenzione personali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Soggetti destinatari
1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito
denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51,
comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che,
operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti
preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a
sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei
reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice
penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello
stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di
terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un
conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che
persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies
del codice penale»;
c) alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori,
obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ovvero
esecutivi»;
d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo
640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale,
finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo
612-bis del codice penale».
Art. 2
Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «lettera c) e lettera i)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), i-bis) e i-ter)», dopo le
parole: «sono attribuite» e' inserita la seguente: «anche» e dopo le
parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «previo
coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la
cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo
del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti
dal comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai
tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui
al comma 1 e' depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei
collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi
istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori
nel corrispondente circondario».
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze
del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni,
diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu'
regioni».
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta
giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la
presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si
svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso
alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso
e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data
predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della
proposta. Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio»;
b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del
difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso
sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato
in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa
tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza e' assicurata a
distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo
146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio
ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone
altresi' la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso
di indisponibilita' di mezzi tecnici idonei.
4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare
costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo
quelle vietate dalla legge o superflue»;
c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
L'udienza e' rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del
difensore»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per
essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che
avra' la facolta' di non rispondere»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti
rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio puo'
disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo
147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;
f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio
devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima
udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare
costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente.
10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la
dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la
declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi
gia' acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche
qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai
sensi dell'articolo 5.
10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter,
il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del
provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente
non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto
dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto
di sequestro emesso dal tribunale competente.
10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della
proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese
processuali.
10-sexies. Il decreto del tribunale e' depositato in cancelleria
entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
10-septies. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente
complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il
decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni
delle parti, puo' indicare un termine piu' lungo, comunque non
superiore a novanta giorni.
10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Inoltre, puo' imporre tutte le prescrizioni che ravvisi
necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in
particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o
piu' regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati
luoghi, frequentati abitualmente da minori»;
b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le
seguenti: «e al suo difensore».
Art. 3
Impugnazione delle misure di prevenzione personali
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono inserite le
seguenti: «e il suo difensore»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette
il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di
appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del
procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un
fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi
e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del
tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati
immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella
segreteria del procuratore generale»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado
qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente
e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e
ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica
competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia
degli elementi gia' acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma
10-quater, primo periodo.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora
la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi
dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di
impugnazione»;
d) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite
le seguenti: «e del suo difensore»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi
previste».
Art. 4
Sorveglianza speciale
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa
durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto alla misura della
custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2,
il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere
dal giorno nel quale e' cessata la misura cautelare, con redazione di
verbale di sottoposizione agli obblighi.
2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa
durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto a detenzione per
espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se
esso si e' protratto per almeno due anni, il tribunale verifica,
anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le
relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la
persistenza della pericolosita' sociale dell'interessato, assumendo
le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e
l'autorita' di pubblica sicurezza, nonche' presso gli organi di
polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto
compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la
pericolosita' sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina
l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata
continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso e'
comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del
presente articolo. Se invece la pericolosita' sociale e' cessata, il
tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di
applicazione della misura di prevenzione».
Capo II
Misure di prevenzione patrimoniali
Art. 5
Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono
essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore
della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione
patrimoniali di cui al presente titolo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i),
i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono
attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale
nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti
per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di
pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il
questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia
relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo,
cura che non si arrechi pregiudizio alle attivita' di indagine
condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore
territorialmente competente e il direttore della Direzione
investigativa antimafia sono tenuti a:
a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone
fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti
personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;
b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
sullo svolgimento delle indagini;
c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La
mancata comunicazione comporta l'inammissibilita' della proposta;
d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non
sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione,
provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello
stesso».
2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Possono
altresi' accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per
l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e
richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 20. (Sequestro). - 1. Il tribunale, anche d'ufficio, con
decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona
nei cui confronti e' stata presentata la proposta risulta poter
disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore
risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita'
economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si
ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita'
illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di
cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi
previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni
sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti
in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,
anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo
104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto
partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i
beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti
del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto
partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti
correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555
e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.
2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli
articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce
gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non
siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali
indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al
comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli
articoli 34 e 34-bis.
3. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando risulta che esso
ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato
non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro
caso in cui e' respinta la proposta di applicazione della misura di
prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le
annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e
nel registro delle imprese.
4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso
degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.
5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche
parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica,
all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione».
5. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle
seguenti: «La polizia giudiziaria»;
2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono
sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale
giudiziario»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35,
comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le
circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo
ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al
sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica».
6. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «trenta giorni»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene
conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».
7. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano
diritti reali o personali di godimento nonche' diritti reali di
garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui
all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si
applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».
8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la
persona nei cui confronti e' instaurato il procedimento non possa
giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il
proposto non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni
adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o
reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la
confisca, puo' applicare anche d'ufficio le misure di cui agli
articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni
sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni
costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del
codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto
partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti
correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555
e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale
non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei
mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte
dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o
compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo
puo' essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei
mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle
cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il
termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove
sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali
sui beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.
Il termine resta altresi' sospeso per il tempo necessario per la
decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal
difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto,
intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla
citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonche'
durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies,
10-septies e 10-octies dell'articolo 7.
2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi
del decreto di confisca e' ordinata la cancellazione di tutte le
trascrizioni e le annotazioni».
9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 25. (Sequestro e confisca per equivalente). - 1. Dopo la
presentazione della proposta, se non e' possibile procedere al
sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perche' il
proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche ove
trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede,
il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore
equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la
disponibilita', anche per interposta persona.
2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le
modalita' di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei
soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con
riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal
proposto».
Art. 6
Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca
dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del
sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non
sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la
restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la
confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in
garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso
la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli
interessati»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del
decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del
sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle
parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne
chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se
la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la
richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti
l'esecutivita' resta sospesa fino a quando nel procedimento di
prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;
c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio
al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis
dell'articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24
decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria
del tribunale stesso».
Art. 7
Revocazione della confisca
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «La
revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione
puo' essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e
seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla
corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11
dello stesso codice:»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di
appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».
Art. 8
Rapporti con sequestro e confisca
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di
confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo
che ritenga di confermare quello gia' nominato nel procedimento di
prevenzione»;
b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia
disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di
prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa e' stata gia'
eseguita in sede penale».
Art. 9
Cauzione
1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate
con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti:
«secondo le modalita' stabilite dal tribunale. Il tribunale puo'
disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona
sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in
rate mensili».
Art. 10
Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 34. (L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad
attivita' economiche e delle aziende). - 1. Quando, a seguito degli
accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per
verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti
dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo
213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorita' nazionale anticorruzione,
sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di
determinate attivita' economiche, comprese quelle di carattere
imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle
condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste
dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare
l'attivita' di persone nei confronti delle quali e' stata proposta o
applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale
previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di
persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente
decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644,
648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti
per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al
capo I del presente titolo, il tribunale competente per
l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle
persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle
aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per
lo svolgimento delle predette attivita' economiche, su proposta dei
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.
2. L'amministrazione giudiziaria dei beni e' adottata per un
periodo non superiore a un anno e puo' essere prorogata di ulteriori
sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due
anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di
relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessita'
di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese
amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto
che avevano determinato la misura.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il
giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita
tutte le facolta' spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle
aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma
societaria, l'amministratore giudiziario puo' esercitare i poteri
spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali
secondo le modalita' stabilite dal tribunale, tenuto conto delle
esigenze di prosecuzione dell'attivita' d'impresa, senza percepire
ulteriori emolumenti.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 e' eseguito sui beni
aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con
l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel quale e' iscritta l'impresa.
Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni
soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui
al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.
5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione
e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti
del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.
6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei
beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non
disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di
consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la
contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui
all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di
ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano
il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice
delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II,
sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i
provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.
7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al
provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o
alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti
di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il
sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dal presente titolo. Il sequestro e' disposto sino alla scadenza del
termine stabilito a norma del comma 2».
Art. 11
Controllo giudiziario delle aziende
1. Al capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 e' aggiunto il seguente:
«Art. 34-bis. (Controllo giudiziario delle aziende). - 1. Quando
l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta
occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo
giudiziario delle attivita' economiche e delle aziende di cui al
medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa
desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a
condizionarne l'attivita'.
2. Il controllo giudiziario e' adottato dal tribunale per un
periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il
provvedimento che lo dispone, il tribunale puo':
a) imporre nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o
l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1
l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria
del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i
beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale
se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o
di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli
incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria
ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di
valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito
dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e
al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto
entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31
gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
precedente;
b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario,
il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti
dell'attivita' di controllo al giudice delegato e al pubblico
ministero.
3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il
tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario
finalizzati alle attivita' di controllo e puo' imporre l'obbligo:
a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione
sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di
amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o
altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice
delegato;
b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del
comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;
c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario
circa eventuali forme di finanziamento della societa' da parte dei
soci o di terzi;
d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative,
anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire
specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o
condizionamento mafiosi.
4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al
comma 3, il tribunale puo' autorizzare gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa
nonche' presso uffici pubblici, studi professionali, societa', banche
e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia
della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata
la violazione di una o piu' prescrizioni ovvero ricorrano i
presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale puo'
disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.
5. Il titolare dell'attivita' economica sottoposta al controllo
giudiziario puo' proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale
fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e
provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura
penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico
ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.
6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva
ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto
l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono
richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione
l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del
comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore
distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme
di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la
richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche
sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, puo'
revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti,
disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.
7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria
prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del
comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui
all'articolo 94».
Art. 12
Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale
1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo il capo V e' aggiunto il seguente:
«Capo V-bis.
Trattazione prioritaria del procedimento
Art. 34-ter. (Trattazione prioritaria dei procedimenti di
prevenzione patrimoniale). - 1. E' assicurata la priorita' assoluta
nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e
seguenti del presente decreto.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e
la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il
rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente
comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della
magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle
indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza
annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla
durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della
magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei
provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione
prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti
indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione
della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle
Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1
del presente articolo».
Capo III
Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e
confiscati
Art. 13
Amministrazione dei beni sequestrati
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto
dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il
giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.
Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia
particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni
ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla
natura dell'attivita' aziendale da proseguire o al valore ingente del
patrimonio, il tribunale puo' nominare piu' amministratori
giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano
operare disgiuntamente.
2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli iscritti
nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri
di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli
amministratori, tenuto conto della natura e dell'entita' dei beni in
stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attivita' aziendale da
proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei
coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in
corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o
collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi
da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della
natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni
sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche.
Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i criteri per
l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare
complessita' dell'amministrazione o l'eccezionalita' del valore del
patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.
L'amministratore giudiziario e' nominato con decreto motivato.
All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al
tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se
conferiti da altra autorita' giudiziaria o dall'Agenzia.
2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate e'
scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione
aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma
7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis puo'
altresi' essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di
cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario
dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha
diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in
godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate a una pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei
confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i
reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati
previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del
codice penale. Non possono altresi' essere nominate le persone che
abbiano svolto attivita' lavorativa o professionale in favore del
proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non
possono, altresi', svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto
collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attivita' di
gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore
giudiziario, ne' quelli di coadiutore o diretto collaboratore
dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto
grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali
abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono
altresi' assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli
di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore
giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce
l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, ne' le persone legate
da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il
coniuge o i figli dello stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti,
i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che
assiste lo stesso magistrato.
4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di
essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua
responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la
complessita' della gestione lo richieda, anche successivamente al
sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua
responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la cui
composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al
giudice delegato indicando altresi' se e quali incarichi analoghi
abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in
cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del
medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione
tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di
sequestro e degli oneri che ne conseguono.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico
ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio
ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla
custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso
degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del
giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la
redditivita' dei beni medesimi»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della
procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della
gestione ai sensi dell'articolo 43».
2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis. (Responsabilita' nella gestione e controlli della
pubblica amministrazione). - 1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa
grave, sono esenti da responsabilita' civile l'amministratore
giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma
4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6,
per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del
provvedimento di sequestro.
2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma
di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a
qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi
dalla notificazione dell'accertamento e' sospesa l'irrogazione delle
sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario
procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate,
presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione
interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel
periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di
prescrizione.
3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita'
dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia
rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione
antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validita'
per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e
confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta
ai sensi dell'articolo 48».
3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni
ovvero delle singole aziende, nonche' i provvedimenti da adottare per
la liberazione dei beni sequestrati»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee e
redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno
assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La cancelleria da' avviso alle parti del deposito della
relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne
visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla
lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate
sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso,
il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti,
procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni
medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e
seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della
perizia, la gestione prosegue con le modalita' stabilite dal giudice
delegato».
4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto
emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono
stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti
dall'amministrazione dei beni immobili.».
5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte
di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge
attivita' di ausilio e di supporto all'autorita' giudiziaria, con le
modalita' previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresi'
al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la
migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o
assegnazione.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti
di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al
compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia
effettua le comunicazioni telematiche con l'autorita' giudiziaria
attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati
necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma
3-ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta
responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello
l'amministrazione dei beni e' conferita all'Agenzia, che ne cura la
gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione.
L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato
nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che
ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che
sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il
provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata
fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca
espressa.
4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di
secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli
adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto
della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per
l'attivita' di amministrazione condotta sotto la direzione
dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione.
L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della
gestione.
5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del
provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito
internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di
facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».
6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato
a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta
per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato
generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice
delegato puo' autorizzare la nomina di un libero professionista».
Art. 14
Gestione di beni e aziende sequestrati
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della
gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attivita' di
ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e
112.
2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della persona
sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti
indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le
condizioni ivi previste.
2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti
dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale,
con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento
dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca
definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, e'
tenuto a corrispondere l'indennita' eventualmente determinata dal
tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti
all'unita' immobiliare; e' esclusa ogni azione di regresso. Il
tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone
l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.
3. L'amministratore giudiziario non puo' stare in giudizio ne'
contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni,
concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di
straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi,
senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta
del giudice delegato, puo' locare o concedere in comodato i beni
immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter
e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca
definitiva.
3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta
del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, puo', in via
prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti
indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla
data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice
delegato, qualora non si sia gia' provveduto, dispone l'esecuzione
immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti
emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in
comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro,
l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice
delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la
cessazione del contratto alla scadenza naturale.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in
assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico
ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare
reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui
ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro
i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del
codice di procedura penale»;
b) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche' ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»;
c) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
«5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del
sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta
dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni
dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla
vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non
possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di
rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono
privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non
alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione».
2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui
agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto
del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie,
l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione di esperti in
gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1,
l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina,
prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato,
presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:
a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli gia'
esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attivita';
c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete
possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita', tenuto
conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i
suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata, delle
modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro
occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio
dell'impresa, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento
nonche' degli oneri correlati al processo di legalizzazione
dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita' e' allegato un programma contenente la descrizione
analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta,
che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice
delegato, della relazione di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che
attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del
programma medesimo, considerata la possibilita' di avvalersi delle
agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del
presente decreto;
d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto
degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
e) l'indicazione delle attivita' esercitabili solo con
autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano
anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1
del presente articolo.
1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attivita'
l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori
e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di
garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i
crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che
sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione
dell'attivita' e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati
o non funzionali all'attivita' d'impresa. L'amministratore
giudiziario allega altresi' l'elenco nominativo delle persone che
risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in favore
dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti
nonche' quelli necessari per la prosecuzione dell'attivita';
riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali
all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad
acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di
ripresa dell'attivita', che trasmette, con il proprio parere, al
giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni
societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359
del codice civile, il tribunale impartisce le direttive
sull'eventuale revoca dell'amministratore della societa', che puo'
essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona
dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista
l'assunzione della qualita' di amministratore della societa', il
tribunale determina le modalita' di controllo e di esercizio dei
poteri da parte dell'amministratore giudiziario.
1-quater. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice delegato, nell'attivita' di gestione degli immobili e dei
beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria
di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi gia'
sequestrate ovvero confiscate.
1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in
possesso, l'amministratore giudiziario e' autorizzato dal giudice
delegato a proseguire l'attivita' dell'impresa o a sospenderla, con
riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della
relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione,
conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi
del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli
abilitativi necessari allo svolgimento dell'attivita', gia'
rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in
relazione ai compendi sequestrati.
1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1,
depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai
sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la
partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti,
dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti
se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di
ripresa dell'attivita' dell'impresa, il tribunale approva il
programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la
gestione dell'impresa.
1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni
societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo
2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune
direttive all'amministratore giudiziario.
1-octies. Per le societa' sottoposte a sequestro ai sensi del
presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita
del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero
4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di
immissione in possesso sino all'approvazione del programma di
prosecuzione o ripresa dell'attivita' e, per lo stesso periodo, non
si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447,
2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice
civile»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta
del giudice delegato, puo' affittare l'azienda o un ramo di azienda,
con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo
periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia
della confisca definitiva.
2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta
del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, puo', in data
non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via
prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in
comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati
all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste
dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel
medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel
caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma
8-ter, l'azienda puo' essere anche concessa in comodato con
cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in
deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il
comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie,
necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa»;
d) al comma 5, dopo le parole: «del pubblico ministero» sono
inserite le seguenti: «, dei difensori delle parti»;
e) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie,
l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio
nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa
autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la
sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere
societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione,
fusione, incorporazione o estinzione della societa', nonche' ad
approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento
degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.
6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita'
semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in
particolare qualora sia priva di beni aziendali».
Art. 15
Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate
1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis. (Strumenti finanziari per la gestione e la
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate). - 1.
L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti
di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' dell'impresa previsti
dall'articolo 41, comma 1-sexies.
2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di
cui alla lettera b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, hanno privilegio sugli immobili, sugli
impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili
dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.
3. Il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data
successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui
non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
4. Il privilegio di cui al presente articolo e' preferito ad ogni
altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se
preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per
i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo
2751-bis del codice civile.
5. Il privilegio e' annotato presso gli uffici dei registri
immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in
cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del
codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo
ove ha sede l'impresa finanziata.
6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41,
comma 1-sexies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete
prospettive di prosecuzione dell'attivita' dell'azienda sequestrata o
confiscata, puo' impartire le direttive per la sua ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle
condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca
emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.
7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di
straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della
consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende
concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi,
l'amministratore giudiziario puo' essere nominato tra gli iscritti
nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale
degli amministratori giudiziari, indicati dalla societa' INVITALIA
Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario,
dipendente della societa' INVITALIA Spa, per lo svolgimento
dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al
trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle
spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della societa'
INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, attivita' di
gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della
societa' INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge
le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato,
avvalendosi dell'organizzazione della societa' INVITALIA Spa.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio
direttivo, adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i
criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate
di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei
piani di valorizzazione».
2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione
delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita'
organizzata».
Art. 16
Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e
confiscate
1. Dopo l'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 41-ter. (Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle
aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo). - 1. Al fine di favorire il coordinamento
tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma
3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei
datori di lavoro piu' rappresentative a livello nazionale, sono
istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo,
tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate,
aventi il compito di:
a) favorire la continuazione dell'attivita' produttiva e
salvaguardare i livelli occupazionali;
b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle
direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase
dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle
aziende;
c) favorire la collaborazione degli operatori economici del
territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di
emersione alla legalita';
d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori
giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e
confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice
delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento
di confisca;
e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate
dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.
2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal
prefetto o da un suo delegato, e' composto da:
a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio
direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura
componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante della regione, designato dal presidente
della Giunta regionale;
d) un rappresentante delle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, designato
dalle medesime secondo criteri di rotazione;
e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro
piu' rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro
mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
f) un rappresentante della sede territorialmente competente
dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo
48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di
rotazione;
h) un rappresentante della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' estendere ai
rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.
4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori
di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu'
rappresentative sul piano nazionale interessate, puo' convocare
apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni
sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel
rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni
sindacali.
5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza o rimborso di spese per la
partecipazione ai lavori.
Art. 41-quater. (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate).
- 1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario,
sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui
all'articolo 41-ter, previa autorizzazione del giudice delegato, e
l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito,
di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a
quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente
confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di
attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei
criteri di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', attraverso procedure ad
evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo
conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e
dell'idoneita' a fornire il necessario sostegno all'azienda.
2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attivita' di supporto
tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione
dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a
dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di
prelazione da esercitare, a parita' di condizioni, al momento della
vendita o dell'affitto dell'azienda, nonche' l'applicazione ai
medesimi, in quanto compatibili, dei benefici di cui all'articolo
41-bis.
3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono
altresi' avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento
dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti
d'impresa».
Art. 17
Rendiconto e gestione dei beni confiscati
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di
confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito,
l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto
della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37,
comma 5»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi
precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso
trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei
beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il
saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53.
Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti,
prende atto della relazione».
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal
decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20
della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile,
dell'articolo 40 del presente decreto, nonche' sulla base degli
indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo
dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera
d)».
Art. 18
Destinazione dei beni confiscati
1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' inserito il seguente:
«Art. 45-bis (Liberazione degli immobili e delle aziende). - 1.
L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di
confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con
provvedimento revocabile in ogni momento, puo' differire l'esecuzione
dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo
40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei
provvedimenti di destinazione da adottare».
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni
culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle
aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli
articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, puo' avvenire anche per equivalente, al netto delle
migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita'
istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o
di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo
48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa
pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui
confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla
restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma
equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal
rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla
base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si
tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato
venduto».
3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di
destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta
giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di
applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento
di destinazione e' adottato entro trenta giorni dalla comunicazione
del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma
4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per
la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma
dell'articolo 823 del codice civile».
4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o
totalitarie e' consentita esclusivamente se la societa' e' priva di
beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti
del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto
le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la
vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con
modalita' tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali
preesistenti»;
b) al comma 3:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche»;
2) alla lettera c):
2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono
inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego
dei proventi per finalita' sociali»;
2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «periodicamente
aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»;
2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in
modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet
istituzionale dell'ente»;
2.4) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «La
mancata pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;
2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti:
«, ad altre tipologie di cooperative purche' a mutualita' prevalente,
fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro» e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' agli Enti parco
nazionali e regionali»;
2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati
possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di
lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a
seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati
dagli enti territoriali per finalita' di lucro»;
2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono
sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»;
2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La
destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonche' il
reimpiego per finalita' sociali dei proventi derivanti
dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono soggetti a
pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o
assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario
ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine
richiesto»;
3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente
dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c),
in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale
secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati,
qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta
giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte
dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo
dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio
direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del
relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della
destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla
vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito
informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli
enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale
caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed
alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante
sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo
della procedura di vendita, l'Agenzia puo' procedere all'assegnazione
dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera
c), o in via residuale alla loro distruzione»;
d) al comma 8, lettera a):
1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono
sostituite dalle seguenti: «in comodato»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta
dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono
inserite le seguenti: «e al comodato»;
e) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
«8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e
destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le
modalita' operative, al trasferimento per finalita' istituzionali
agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in
concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalita' ivi previste,
qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con
riferimento all'opportunita' della prosecuzione dell'attivita' da
parte dei soggetti indicati»;
f) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che
operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti
previsti dal comma 3, lettera c)»;
g) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito
il Comitato consultivo di indirizzo, puo' altresi' disporre il
trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali
che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti
territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo per
finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e'
adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.
15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati gia'
facenti parte del patrimonio aziendale di societa' le cui
partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o
siano comunque tali da assicurare il controllo della societa', si
applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera
del Consiglio direttivo, puo' dichiarare, tuttavia, la natura
aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei
registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni
pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo
alla medesima societa'. In caso di vendita di beni aziendali, si
applicano le disposizioni di cui al comma 5».
Art. 19
Regime fiscale e oneri economici
1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha
avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla
residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo
intermedio e' determinato ai fini fiscali in via provvisoria
dall'amministratore giudiziario, che e' tenuto, nei termini ordinari,
al versamento delle relative imposte, nonche' agli adempimenti
dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli
previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
Capo IV
Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali
Art. 20
Disposizioni generali per la tutela dei terzi
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali
esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del
credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di
prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attivita' illecita o a
quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il
creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le
disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al
riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si
riferiscono in base alle risultanze della contabilita' separata di
cui all'articolo 37, comma 5»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la
domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo
58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede
nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla
vigilanza della Banca d'Italia, e' comunicato a quest'ultima ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei
contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un
diritto reale di garanzia, nonche' l'estinzione dei diritti reali di
godimento sui beni stessi».
2. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 53. (Limite della garanzia patrimoniale). - 1. I crediti per
titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni
di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per
cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal
valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla
vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di
confisca nonche' di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle
sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».
3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis. (Pagamento di debiti anteriori al sequestro). - 1.
L'amministratore giudiziario puo' chiedere al giudice delegato di
essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei
crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al
provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano
collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione
dell'attivita'.
2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' di cui
all'articolo 41, il tribunale puo' autorizzare l'amministratore
giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a
provvedere ai conseguenti pagamenti».
4. I commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le procedure esecutive gia' pendenti sono sospese sino alla
conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive
si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un
provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la
procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine
di un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento che ha disposto la
restituzione del bene.
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali
precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di
proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento o di
garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, e' chiamato
ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli
articoli 23 e 57; il giudizio civile e' sospeso sino alla conclusione
del procedimento di prevenzione».
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto
relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in
relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in
parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino
a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del
proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il
contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia'
avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione
dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle
forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso,
entro sei mesi dall'immissione nel possesso»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del
giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei
soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere
nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le
disposizioni previste al capo II del presente titolo».
Art. 21
Accertamento dei diritti dei terzi
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da
presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i
creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive
scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di
godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione
delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di
primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di
accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di
verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto
e' immediatamente notificato agli interessati, a cura
dell'amministratore giudiziario».
2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e' sostituito dai seguenti:
«5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il termine
di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non
oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutivita'
dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono
ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilita' della
richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente
per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo
59.
5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un
progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni
sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.
5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato
passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la
verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni
oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e
depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a
cinque giorni prima dell'udienza».
3. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice
delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la
partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche
d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando
distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione
delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non
ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi
dell'esclusione»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i
creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al
tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun
creditore puo' impugnare nello stesso termine e con le stesse
modalita' i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo
54-bis»;
c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con l'assistenza del
difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se
prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa
alla parte stessa non imputabile.
9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per
cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;
d) il comma 10 e' abrogato.
4. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca, l'Agenzia
procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione
delle distinte masse nonche' dell'ordine dei privilegi e delle cause
legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello
Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute
non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al
passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o
rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditivita'
dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei
crediti, l'Agenzia puo' ritardare la vendita degli stessi non oltre
un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento di confisca.
2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure
competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni
di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate
da parte di esperti»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Agenzia puo' sospendere la vendita non ancora conclusa ove
pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo
non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto»;
c) il comma 5 e' abrogato.
5. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca l'Agenzia
redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene
l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative
cause di prelazione, nonche' l'indicazione degli importi da
corrispondere a ciascun creditore»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il
deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i
creditori»;
c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto
delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i
creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile
della corte di appello del distretto della sezione specializzata o
del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di
confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli
articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme
contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere
all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione
sull'opposizione»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai
pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53».
Art. 22
Rapporto con le procedure concorsuali
1. All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a
sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La
verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai
suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di
prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e
seguenti»;
b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi
esclusivamente beni gia' sottoposti a sequestro, il tribunale,
sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il
fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore
procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e
dei diritti in relazione ai beni per i quali e' intervenuta la revoca
del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la
chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo
121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorche'
sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del
fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo
dell'amministratore giudiziario»;
c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati
complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di
maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, puo',
previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41,
presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi
dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al
concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato
regio decreto n. 267 del 1942, nonche' accordo di ristrutturazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267
del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67,
terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove
finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unita' produttiva e il
mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione
puo' prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei
casi di cui all'articolo 48».
2. All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti
inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro,
ancorche' gia' verificati dal giudice del fallimento, sono
ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di
prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti
inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i
giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale
fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di
prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro,
dovranno riassumere il giudizio»;
d) il comma 5 e' abrogato;
e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli
53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono
soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di
pagamento di cui all'articolo 61.
7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto
l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di societa' di
persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente
responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei
creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi
dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni».
Art. 23
Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159
1. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo le parole: «270-quater.1, 270-quinquies,» sono
inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,» e dopo le parole: «416,
416-bis,» sono inserite le seguenti: «416-ter, 418,».
Art. 24
Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159
1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti
dell'amministratore giudiziario e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati
e dei pagamenti ricevuti per i quali e' stata omessa la
comunicazione».
2. All'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, al primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».
Art. 25
Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. Disposizioni in materia di acquisizione della
documentazione antimafia per i terreni agricoli e zootecnici che
usufruiscono di fondi europei
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche»
sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di
servizi pubblici»;
b) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore
complessivo non supera i 150.000 euro»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre prevista
nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici
demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore
complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo
acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».
Art. 26
Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159
1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 84 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «353, 353-bis,»
e' inserita la seguente: «603-bis,».
Art. 27
Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159
1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa'
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro
V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale
rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione e a ciascuno dei consorziati».
Art. 28
Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che
usufruiscono di fondi europei
1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle ipotesi
di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a
prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni
agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei».
Capo V
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Art. 29
Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata
1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 110. (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata). - 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale
in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed e' posta sotto la
vigilanza del Ministro dell'interno. L'Agenzia dispone,
compatibilmente con le sue esigenze di funzionalita', che le proprie
sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi
del presente decreto.
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei
flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti
istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di
scambio, in modalita' bidirezionale, con il sistema informativo del
Ministero della giustizia, dell'autorita' giudiziaria, con le banche
dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del
Governo, degli enti territoriali, delle societa' Equitalia ed
Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori
giudiziari, con le modalita' previste dagli articoli 1, 2 e 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati
relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione;
acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti
di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi
procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e
dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della
destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche'
delle criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione.
Per l'attuazione della presente lettera e' autorizzata la spesa di
850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio;
b) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e
custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di
prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a
rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione
provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali
o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui
all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice
delegato sulla modalita' dell'assegnazione;
c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e
custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i
delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere
possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria
dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali
agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo
48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del
giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione;
d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei
beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di
appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
titolo III;
e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla
corte di appello nonche' di sequestro o confisca emesso dal giudice
dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di
cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, nonche' dei beni definitivamente confiscati dal
giudice dell'esecuzione;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la
tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni».
2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 111. (Organi dell'Agenzia). - 1. Sono organi dell'Agenzia e
restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori;
d) il Comitato consultivo di indirizzo.
2. Il Direttore e' scelto tra figure professionali che abbiano
maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale,
nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti
dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la
quinta valutazione di professionalita' o delle magistrature
superiori. Il soggetto scelto e' collocato fuori ruolo o in
aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario. Il Direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia
ed e' composto:
a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale
antimafia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal
Ministro dell'interno;
d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e
patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal
Ministro dell'economia e delle finanze;
e) da un qualificato esperto in materia di progetti di
finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di
coesione.
4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del
comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.
5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi
e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno
fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente
effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Il Comitato consultivo di indirizzo e' presieduto dal Direttore
dell'Agenzia ed e' composto:
a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione
territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di
coesione;
b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico,
designato dal medesimo Ministro;
c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale
"sicurezza", designato dal Ministro dell'interno;
e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;
f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome;
g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI);
h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere
destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di
trasparenza, rappresentativita' e rotazione semestrale, specificati
nel decreto di nomina;
i) da un rappresentante delle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, da un
rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle
associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive
associazioni.
7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i
rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende
sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato
consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono
nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non
spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di
spese o emolumento comunque denominato.
8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la
partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di
presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».
3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 112. (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia). - 1. Il
Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, puo'
nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza,
convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato
consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle
sedute. Provvede altresi' all'attuazione degli indirizzi e delle
linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio
direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore
riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e
presenta una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo
periodo.
2. L'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nella gestione fino
al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i
provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie
finalita' istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate dal
libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in
materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene
sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o
non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo,
adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
3. L'Agenzia, per le attivita' connesse all'amministrazione e alla
destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non
definitiva, nonche' per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei
beni assegnati, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del
Governo territorialmente competenti presso le quali e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito
nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo
contingente di personale, secondo criteri di flessibilita' e
modularita' che tengano conto anche della presenza significativa, nel
territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata. I prefetti, con il provvedimento di
costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee
guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre
amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle
attivita' del nucleo con propri rappresentanti.
4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:
a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema
informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori
giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio
nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la
prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o
confiscate;
b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove
l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e
verificare la possibilita' di prosecuzione o ripresa dell'attivita'
imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di
ristrutturazione del debito;
c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e
con le associazioni di categoria per l'individuazione di
professionalita' necessarie per la prosecuzione o la ripresa
dell'attivita' d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di
supporto istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del
Governo;
d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,
emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire
ausilio all'autorita' giudiziaria, sia per stabilire la destinazione
dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli
interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore
patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione ai beni
immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditivita' e
per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi
e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi
dell'articolo 110, comma 2, lettera b);
e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,
predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con
l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia
modalita' di rinegoziazione dei rapporti bancari gia' in essere con
le aziende sequestrate o confiscate;
f) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 110,
comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera b);
g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo
utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga agli
strumenti urbanistici;
h) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,
approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti
pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di
destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi
delle prefetture-uffici territoriali del Governo e, ove necessario,
delle Forze di polizia, la conformita' dell'utilizzo dei beni, da
parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di
assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente
all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;
l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel
caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita'
indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge;
m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,
sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni,
regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per
le finalita' del presente decreto;
n) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Il Comitato consultivo di indirizzo:
a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e),
h) ed m);
b) puo' presentare proposte e fornire elementi per fare
interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per
accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione del giudice delegato, la disponibilita' degli enti
territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni
immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla
fase del sequestro;
c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la
destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati
nonche' su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal
Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorita'
giudiziaria.
6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123».
4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 113. (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia). - 1. Con
uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di
spesa di cui all'articolo 118:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale
con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di
accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
b) la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa
alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria
e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni
sequestrati e confiscati;
c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti
attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, da
effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorita'
giudiziaria.
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni
confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i
rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati
mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in
particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonche'
l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento,
ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al
comma 1, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, puo'
avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese le
Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose.
4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle
aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia puo'
conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di bilancio,
apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa' a totale o
prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la societa'
incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce
le modalita' di svolgimento dell'attivita' affidata e ogni aspetto
relativo alla rendicontazione e al controllo.
5. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».
5. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' sostituto dai seguenti:
«Art. 113-bis. (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia).
- 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata in duecento
unita' complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali
e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 113, comma 1.
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di
centosettanta unita', di cui al comma 1, si provvede mediante le
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del
personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilita'
determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione
di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a
carico del bilancio medesimo.
3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il
personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio
in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessita' di
ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di
appartenenza. In presenza di professionalita' specifiche ed adeguate,
il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nonche' dagli enti pubblici
economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da
presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalita'
stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti
si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal
personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo
1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del
personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico
nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento
delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.
4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono
inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio
direttivo, puo' stipulare, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,
contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di
particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e
patrimoniali.
Art. 113-ter. (Incarichi speciali). - 1. In aggiunta al personale
di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette
dipendenze funzionali del Direttore puo' operare, in presenza di
professionalita' specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino
al limite massimo di dieci unita', di personale con qualifica
dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia
di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.121, nonche' ad
enti pubblici economici.
2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della
carriera prefettizia che puo' essere collocato fuori ruolo, viene
posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' e nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n.127.
3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il
trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte
dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri
relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile
1981, n.121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma
91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
6. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Capo VI
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
legislazione complementare. Deleghe al Governo per la disciplina del
regime di incompatibilita' relativo agli uffici di amministratore
giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro
nelle aziende sequestrate e confiscate
Art. 30
Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e
all'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231
1. All'articolo 640-bis del codice penale, le parole: «da uno a sei
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni».
2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3, della
legge 31 maggio 1965, n. 575» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un
amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le
norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti
nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il
decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da
organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».
3. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la
lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in
funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».
4. All'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui
all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui
all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis
e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un
anno».
Art. 31
Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli 452-quater, 452-octies,
primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio
di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis,
648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter
e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto,
dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per
finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, e'
sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre
utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e
di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. In ogni caso
il condannato non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni
sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento
o reimpiego dell'evasione fiscale»;
b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;
2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«allo stesso comma»;
3) dopo le parole: «altre utilita'» sono inserite le seguenti:
«di legittima provenienza»;
d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;
e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonche' quelle in
materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste
dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si
applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e
2-ter del presente articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata coadiuva
l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei
beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla
corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale
provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita'
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del
2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato
alle restituzioni e al risarcimento del danno»;
f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
«4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i
terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in
stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilita'
a qualsiasi titolo.
4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi
1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilita' della sentenza, e' il giudice di
cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.
Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca
proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste
dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla comunicazione o notificazione del decreto.
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione
del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di
condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la
Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o
per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della
confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.
4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti e' stata
disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato,
il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666
del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque
degli aventi causa.
4-novies. L'autorita' giudiziaria competente ad amministrare i beni
sequestrati e' il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se
organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso.
L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, e'
presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura
penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del
giudice delegato, al collegio».
Art. 32
Modifica all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512
1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il
comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle
associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso
delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che
l'affidabilita' e la capacita' operativa in favore delle vittime dei
reati di tipo mafioso siano dimostrate:
a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalita' di
assistenza e solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
risulti chiaramente enunciata;
b) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei
giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e 2-bis;
c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative
di diffusione della cultura della legalita' e dei valori di
solidarieta' promossi dalla presente legge;
d) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del
rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai
commi 3 e 4».
Art. 33
Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12. Delega al Governo per la disciplina del regime di
incompatibilita' relativo agli uffici di amministratore giudiziario
e di curatore fallimentare
1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il
comma 2-quinquies e' inserito il seguente:
«2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso
la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati
collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso
il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di
Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi
specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o
sezioni, ai quali e' garantita una copertura prioritaria delle
eventuali carenze di organico, e' assegnato un numero di magistrati
rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale
che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore della
magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le
dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o
collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno
svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre
materie dovra' essere proporzionalmente ridotto nella misura che
sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore della
magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello
assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da
magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della
prevenzione o dei reati di criminalita' organizzata, o che abbiano
svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la
necessaria integrazione delle competenze».
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle
incompatibilita' relative agli uffici di amministratore giudiziario e
di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonche' di curatore
nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure
concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'incompatibilita' per rapporti di parentela,
affinita', convivenza e, comunque, assidua frequentazione con
magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il
magistrato che conferisce l'incarico;
b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la
vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che
abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede
l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di
parentela, affinita', coniugio o frequentazione assidua, in modo tale
da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilita'
della funzione giudiziaria.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso
alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della
neutralita' finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni,
decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora
tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla
scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta
giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
essere comunque adottato.
Art. 34
Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese
sequestrate e confiscate
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e
confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro
assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonche' il
contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del
lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione
salariale e agli ammortizzatori sociali.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia
di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro
irregolare nonche' per il contrasto dell'intermediazione illecita e
dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;
b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui
alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
adottate dall'Unione europea.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e
confiscate e ai lavoratori nonche' quelle volte a favorire, per tali
imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento
della loro organizzazione e delle loro attivita' alle norme vigenti
in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste
previe elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione
dell'attivita' delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui
alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini
connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati
aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge o la parte
dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che
gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione
dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla
gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di
esso;
c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a
confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento
straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli
ammortizzatori sociali;
d) il Governo fissi i tempi, le modalita' e la copertura della
richiesta di integrazione salariale;
e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione
per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti
gia' presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o
hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto
con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di
ripresa dell'attivita' dell'impresa ovvero con altri provvedimenti
anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del
confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione
delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di
competenza nonche', in caso di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', istituita presso l'INPS dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione
dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, l'azienda
interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere
dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti
dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i
provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte
anteriori al provvedimento di sequestro.
4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si
provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018
e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo
onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato
di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso
derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, e' trasmesso alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I
pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di
delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine
e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per
materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di
quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale
termine, il decreto puo' essere comunque adottato.
Capo VII
Disposizioni di attuazione e transitorie
Art. 35
Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i
provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, introdotto dall'articolo 33 della presente legge. Nei
successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i
provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente
legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo
unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
b) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle
Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, con delibera del Consiglio direttivo, ai sensi
dell'articolo 112, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, adotta i criteri per l'individuazione del
personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo
35 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
Art. 36
Disposizioni transitorie
1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata non si
applicano ai casi nei quali l'amministrazione e' stata assunta ai
sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Le modifiche all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai
procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della misura
di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima
udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui
all'articolo 7, comma 10-bis, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, puo' essere proposta alla prima udienza successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2,
per la parte in cui prevede un termine piu' breve per la pronuncia
della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e
25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano
ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia gia' stata formulata proposta di applicazione
della misura di prevenzione.
4. Le disposizioni dell'articolo 45-bis del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia gia'
intervenuto il provvedimento di confisca non piu' soggetto ad
impugnazione.
Art. 37
Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si
applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima
del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha
disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve
intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca
nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del
codice di procedura penale.
Art. 38
Disposizioni finanziarie
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 29, comma 1, e 34,
dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato
della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera c), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 2017