L. 17 ottobre 2017, n. 161

Capo I 
Misure di prevenzione personali
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, del  codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011,  n.  159,  e  successive  modificazioni,  di  seguito
denominato «decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159»,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»; 
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo  51,
comma 3-quater, del codice  di  procedura  penale  e  a  coloro  che,
operanti  in  gruppi  o  isolatamente,   pongano   in   essere   atti
preparatori, obiettivamente rilevanti,  ovvero  esecutivi  diretti  a
sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei
reati previsti dal capo I del titolo  VI  del  libro  II  del  codice
penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello
stesso codice, nonche' alla commissione dei reati  con  finalita'  di
terrorismo  anche  internazionale  ovvero  a  prendere  parte  ad  un
conflitto in territorio estero a sostegno  di  un'organizzazione  che
persegue le finalita' terroristiche di  cui  all'articolo  270-sexies
del codice penale»; 
    c)  alla  lettera  f),  dopo  le   parole:   «atti   preparatori,
obiettivamente  rilevanti,»  sono  inserite  le   seguenti:   «ovvero
esecutivi»; 
    d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
      «i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di  cui  all'articolo
640-bis o del delitto di cui  all'articolo  416  del  codice  penale,
finalizzato alla commissione  di  taluno  dei  delitti  di  cui  agli
articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  316-ter,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; 
      i-ter) ai soggetti indiziati del delitto  di  cui  all'articolo
612-bis del codice penale». 
                               Art. 2 
 
 Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  le  parole:  «lettera  c)  e  lettera  i)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), i-bis) e i-ter)», dopo le
parole: «sono attribuite» e' inserita la seguente: «anche» e dopo  le
parole: «dimora  la  persona»  sono  inserite  le  seguenti:  «previo
coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso  la
cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale  del  capoluogo
del distretto, nel territorio del quale la persona  dimora,  previsti
dal comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento  giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12.  Limitatamente  ai
tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta  di  cui
al comma 1 e' depositata presso la cancelleria delle  sezioni  o  dei
collegi  specializzati  in  materia  di  misure  di  prevenzione  ivi
istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la  persona  dimori
nel corrispondente circondario». 
  2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)  e  b),
alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove  le  circostanze
del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni,
diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o  piu'
regioni». 
  3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il tribunale  provvede,  con  decreto  motivato,  entro  trenta
giorni dal deposito della proposta.  L'udienza  si  svolge  senza  la
presenza del pubblico. Il presidente dispone che il  procedimento  si
svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 
  2. Il presidente fissa la data dell'udienza e  ne  fa  dare  avviso
alle parti, alle altre persone interessate e ai  difensori.  L'avviso
e' comunicato o notificato  almeno  dieci  giorni  prima  della  data
predetta e  contiene  la  concisa  esposizione  dei  contenuti  della
proposta. Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato  a
quello di ufficio»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
  «4. L'udienza  si  svolge  con  la  partecipazione  necessaria  del
difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso
sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto  o  internato
in luogo posto  fuori  della  circoscrizione  del  giudice  e  ne  fa
tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza e'  assicurata  a
distanza mediante collegamento  audiovisivo  ai  sensi  dell'articolo
146-bis, commi 3, 4,  5,  6  e  7,  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  salvo  che  il  collegio
ritenga necessaria la presenza della  parte.  Il  presidente  dispone
altresi' la traduzione dell'interessato detenuto o internato in  caso
di indisponibilita' di mezzi tecnici idonei. 
  4-bis.   Il   tribunale,   dopo   l'accertamento   della   regolare
costituzione delle parti,  ammette  le  prove  rilevanti,  escludendo
quelle vietate dalla legge o superflue»; 
    c) al comma 5 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «.
L'udienza e' rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento  del
difensore»; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza  per
essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo  che
avra' la facolta' di non rispondere»; 
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su  fatti
rilevanti per  il  procedimento,  il  presidente  del  collegio  puo'
disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo
147-bis, comma 2, delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271»; 
    f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
  «10-bis. Le questioni  concernenti  la  competenza  per  territorio
devono essere rilevate o eccepite, a pena di  decadenza,  alla  prima
udienza  e  comunque  subito  dopo  l'accertamento   della   regolare
costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. 
  10-ter. Il  tribunale,  se  ritiene  la  propria  incompetenza,  la
dichiara  con  decreto  e  ordina  la  trasmissione  degli  atti   al
procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  competente;  la
declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi
gia' acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si  applicano  anche
qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai
sensi dell'articolo 5. 
  10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del  comma  10-ter,
il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito  del
provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il  tribunale  competente
non  provvede  ai  sensi  dell'articolo  20.  Il   termine   previsto
dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del  decreto
di sequestro emesso dal tribunale competente. 
  10-quinquies. Il decreto di  accoglimento,  anche  parziale,  della
proposta  pone  a  carico  del  proposto  il  pagamento  delle  spese
processuali. 
  10-sexies. Il decreto del tribunale e'  depositato  in  cancelleria
entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. 
  10-septies. Quando la stesura della motivazione e'  particolarmente
complessa, il tribunale,  se  ritiene  di  non  poter  depositare  il
decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni
delle parti, puo'  indicare  un  termine  piu'  lungo,  comunque  non
superiore a novanta giorni. 
  10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 154 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271». 
  4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Inoltre,  puo'  imporre  tutte  le  prescrizioni  che  ravvisi
necessarie, avuto riguardo alle esigenze di  difesa  sociale,  e,  in
particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una  o
piu' regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c),  il  divieto  di  avvicinarsi  a  determinati
luoghi, frequentati abitualmente da minori»; 
    b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le
seguenti: «e al suo difensore». 
                               Art. 3 
 
         Impugnazione delle misure di prevenzione personali 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono  inserite  le
seguenti: «e il suo difensore»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza  ritardo,  trasmette
il proprio fascicolo al  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello competente per il giudizio di secondo grado. Al  termine  del
procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un
fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi
e  probatori  eventualmente  sopravvenuti  dopo  la   decisione   del
tribunale. Gli atti inseriti  nel  predetto  fascicolo  sono  portati
immediatamente a conoscenza  delle  parti,  mediante  deposito  nella
segreteria del procuratore generale»; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. La corte di appello  annulla  il  decreto  di  primo  grado
qualora riconosca che il tribunale era incompetente  territorialmente
e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi  di  impugnazione  e
ordina la trasmissione degli atti  al  procuratore  della  Repubblica
competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia
degli  elementi  gia'  acquisiti.  Si  applica  l'articolo  7,  comma
10-quater, primo periodo. 
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano  anche  qualora
la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati  ai  sensi
dell'articolo 5 e l'eccezione sia  stata  riproposta  nei  motivi  di
impugnazione»; 
    d) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato»  sono  inserite
le seguenti: «e del suo difensore»; 
    e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  In  caso  di  ricorso  per  cassazione  si  applicano   le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano  le  ipotesi  ivi
previste». 
                               Art. 4 
 
                        Sorveglianza speciale 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. L'esecuzione  della  sorveglianza  speciale  resta  sospesa
durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto alla misura della
custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma  2,
il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere
dal giorno nel quale e' cessata la misura cautelare, con redazione di
verbale di sottoposizione agli obblighi. 
  2-ter.  L'esecuzione  della  sorveglianza  speciale  resta  sospesa
durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto a detenzione  per
espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione,  se
esso si e' protratto per almeno  due  anni,  il  tribunale  verifica,
anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha  esercitato  le
relative  funzioni  nel  corso   della   trattazione   camerale,   la
persistenza della pericolosita' sociale  dell'interessato,  assumendo
le necessarie informazioni presso l'amministrazione  penitenziaria  e
l'autorita' di pubblica  sicurezza,  nonche'  presso  gli  organi  di
polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica,  in  quanto
compatibile,  il   disposto   dell'articolo   7.   Se   persiste   la
pericolosita' sociale, il tribunale emette  decreto  con  cui  ordina
l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui  termine  di  durata
continua  a  decorrere  dal  giorno  in  cui  il  decreto  stesso  e'
comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal  comma  2  del
presente articolo. Se invece la pericolosita' sociale e' cessata,  il
tribunale  emette  decreto  con  cui  revoca  il   provvedimento   di
applicazione della misura di prevenzione». 
Capo II 
Misure di prevenzione patrimoniali
                               Art. 5 
 
Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nei confronti delle persone indicate  all'articolo  16  possono
essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il  tribunale
del capoluogo del distretto ove dimora la  persona,  dal  procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore  o  dal  direttore
della Direzione investigativa  antimafia  le  misure  di  prevenzione
patrimoniali di cui al presente titolo»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma  1,  lettere  c),  i),
i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono
attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il  tribunale
nel cui circondario dimora la persona, previo  coordinamento  con  il
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai  procedimenti
per l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione,  le  funzioni  di
pubblico ministero possono essere esercitate  anche  dal  procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente»; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  del
capoluogo del distretto, attraverso il raccordo  informativo  con  il
questore e con il direttore della Direzione  investigativa  antimafia
relativamente alle misure di prevenzione di cui al  presente  titolo,
cura che non  si  arrechi  pregiudizio  alle  attivita'  di  indagine
condotte anche  in  altri  procedimenti.  A  tal  fine,  il  questore
territorialmente  competente   e   il   direttore   della   Direzione
investigativa antimafia sono tenuti a: 
    a) dare immediata  comunicazione  dei  nominativi  delle  persone
fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti
personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19; 
    b) tenere costantemente aggiornato  e  informato  il  procuratore
della Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto
sullo svolgimento delle indagini; 
    c) dare comunicazione per iscritto della proposta al  procuratore
della Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto
almeno dieci giorni prima della sua presentazione  al  tribunale.  La
mancata comunicazione comporta l'inammissibilita' della proposta; 
    d)  trasmettere  al  procuratore  della  Repubblica   presso   il
tribunale  del  capoluogo  del  distretto,  ove  ritengano  che   non
sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di  prevenzione,
provvedimento  motivato  entro  dieci  giorni   dall'adozione   dello
stesso». 
  2. All'articolo 19, comma 4, del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Possono
altresi' accedere, senza nuovi  o  maggiori  oneri,  al  Sistema  per
l'interscambio di flussi dati  (SID)  dell'Agenzia  delle  entrate  e
richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini». 
  3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20. (Sequestro). - 1.  Il  tribunale,  anche  d'ufficio,  con
decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali  la  persona
nei cui confronti e'  stata  presentata  la  proposta  risulta  poter
disporre,  direttamente  o  indirettamente,  quando  il  loro  valore
risulta  sproporzionato  al  reddito   dichiarato   o   all'attivita'
economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi,  si
ha motivo di ritenere che gli stessi siano  il  frutto  di  attivita'
illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di
cui agli articoli  34  e  34-bis  ove  ricorrano  i  presupposti  ivi
previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni
sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti
in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,
anche al fine di consentire gli  adempimenti  previsti  dall'articolo
104 delle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989,  n.  271.  In  ogni  caso  il  sequestro  avente   ad   oggetto
partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto  a  tutti  i
beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli  2555  e  seguenti
del codice  civile.  Nel  decreto  di  sequestro  avente  ad  oggetto
partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i  conti
correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli  2555
e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro. 
  2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui  agli
articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce
gli atti all'organo proponente quando ritiene  che  le  indagini  non
siano complete  e  indica  gli  ulteriori  accertamenti  patrimoniali
indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui  al
comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di  cui  agli
articoli 34 e 34-bis. 
  3. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando risulta  che  esso
ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali  l'indiziato
non poteva disporre direttamente o indirettamente  o  in  ogni  altro
caso in cui e' respinta la proposta di applicazione della  misura  di
prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le  trascrizioni  e  le
annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e
nel registro delle imprese. 
  4.   L'eventuale   revoca   del    provvedimento    non    preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi  acquisiti  nel  corso
degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19. 
  5. Il decreto di sequestro e  il  provvedimento  di  revoca,  anche
parziale, del sequestro sono comunicati,  anche  in  via  telematica,
all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione». 
  5. All'articolo 21 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono  sostituite  dalle
seguenti: «La polizia giudiziaria»; 
      2) le parole: «obbligatoria  della  polizia  giudiziaria»  sono
sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno,  dell'ufficiale
giudiziario»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi  dell'articolo  35,
comma  1,   sentito   l'amministratore   giudiziario,   valutate   le
circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza  titolo
ovvero sulla scorta di  titolo  privo  di  data  certa  anteriore  al
sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica». 
  6. All'articolo 22 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «dieci giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «trenta giorni»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida  si  tiene
conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2». 
  7. All'articolo 23 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano
diritti reali o personali  di  godimento  nonche'  diritti  reali  di
garanzia sui beni in sequestro.  Se  non  ricorre  l'ipotesi  di  cui
all'articolo  26,  per  la  liquidazione  dei  relativi  diritti   si
applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro». 
  8. All'articolo 24 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la
persona nei cui confronti e' instaurato  il  procedimento  non  possa
giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per  interposta
persona fisica o  giuridica,  risulti  essere  titolare  o  avere  la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto  di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni  caso  il
proposto non puo' giustificare  la  legittima  provenienza  dei  beni
adducendo che il denaro utilizzato per  acquistarli  sia  provento  o
reimpiego dell'evasione fiscale.  Se  il  tribunale  non  dispone  la
confisca, puo' applicare  anche  d'ufficio  le  misure  di  cui  agli
articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. 
  1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca  di  partecipazioni
sociali totalitarie, ordina  la  confisca  anche  dei  relativi  beni
costituiti in azienda ai sensi degli articoli  2555  e  seguenti  del
codice  civile.  Nel  decreto   di   confisca   avente   ad   oggetto
partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i  conti
correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli  2555
e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se  il  tribunale
non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei
mesi  dalla  data  di  immissione  in  possesso  dei  beni  da  parte
dell'amministratore giudiziario. Nel caso  di  indagini  complesse  o
compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al  primo  periodo
puo' essere prorogato con decreto  motivato  del  tribunale  per  sei
mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto  delle
cause di sospensione dei termini di durata della custodia  cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in  quanto  compatibili;  il
termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove
sia necessario procedere all'espletamento  di  accertamenti  peritali
sui beni dei quali la  persona  nei  cui  confronti  e'  iniziato  il
procedimento risulta poter disporre, direttamente  o  indirettamente.
Il termine resta altresi' sospeso per  il  tempo  necessario  per  la
decisione  definitiva  sull'istanza  di  ricusazione  presentata  dal
difensore e  per  il  tempo  decorrente  dalla  morte  del  proposto,
intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e  alla
citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18,  comma  2,  nonche'
durante  la  pendenza  dei  termini  previsti  dai  commi  10-sexies,
10-septies e 10-octies dell'articolo 7. 
  2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento  definitivi
del decreto di confisca e' ordinata  la  cancellazione  di  tutte  le
trascrizioni e le annotazioni». 
  9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 25. (Sequestro e confisca per  equivalente).  -  1.  Dopo  la
presentazione della  proposta,  se  non  e'  possibile  procedere  al
sequestro dei beni di  cui  all'articolo  20,  comma  1,  perche'  il
proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche  ove
trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in  buona  fede,
il sequestro e la confisca hanno ad  oggetto  altri  beni  di  valore
equivalente e di legittima provenienza dei quali il  proposto  ha  la
disponibilita', anche per interposta persona. 
  2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con  le
modalita' di cui al comma 1 del presente articolo  nei  riguardi  dei
soggetti nei cui confronti prosegue  o  inizia  il  procedimento  con
riferimento a  beni  di  legittima  provenienza  loro  pervenuti  dal
proposto». 
                               Art. 6 
 
        Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I provvedimenti con i quali il tribunale  dispone  la  confisca
dei beni sequestrati, l'applicazione, il  diniego  o  la  revoca  del
sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche  qualora  non
sia  stato  precedentemente   disposto   il   sequestro   ovvero   la
restituzione della cauzione o la  liberazione  delle  garanzie  o  la
confisca  della  cauzione  o  l'esecuzione  sui  beni  costituiti  in
garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso
la  corte  di  appello,  al  procuratore  della  Repubblica  e   agli
interessati»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma  del
decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono  la  revoca  del
sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle
parti, salvo che il procuratore  generale,  entro  tale  termine,  ne
chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se
la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non  accoglie  la
richiesta,   il   provvedimento   diventa    esecutivo;    altrimenti
l'esecutivita' resta  sospesa  fino  a  quando  nel  procedimento  di
prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»; 
    c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio
al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei  commi  2-bis  e  3-bis
dell'articolo 10, il termine previsto dal comma  2  dell'articolo  24
decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso  la  cancelleria
del tribunale stesso». 
                               Art. 7 
 
                     Revocazione della confisca 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:   «La
revocazione della decisione definitiva sulla confisca di  prevenzione
puo' essere richiesta, nelle forme  previste  dagli  articoli  630  e
seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili,  alla
corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11
dello stesso codice:»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Quando accoglie  la  richiesta  di  revocazione,  la  corte  di
appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46». 
                               Art. 8 
 
                  Rapporti con sequestro e confisca 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di
confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo
che ritenga di confermare quello gia' nominato  nel  procedimento  di
prevenzione»; 
    b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino  alla  fine  del
comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  tribunale,  ove  abbia
disposto il sequestro e  sia  ancora  in  corso  il  procedimento  di
prevenzione, dichiara, con decreto,  che  la  stessa  e'  stata  gia'
eseguita in sede penale». 
                               Art. 9 
 
                              Cauzione 
 
  1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura  civile  approvate
con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite  dalle  seguenti:
«secondo le modalita' stabilite  dal  tribunale.  Il  tribunale  puo'
disporre, in  relazione  alle  condizioni  economiche  della  persona
sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata  in
rate mensili». 
                               Art. 10 
 
Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche 
 
  1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 34.  (L'amministrazione  giudiziaria  dei  beni  connessi  ad
attivita' economiche e delle aziende). - 1. Quando, a  seguito  degli
accertamenti  di  cui  all'articolo  19  o  di  quelli  compiuti  per
verificare   i   pericoli   di   infiltrazione   mafiosa,    previsti
dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti  ai  sensi  dell'articolo
213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo
18 aprile  2016,  n.  50,  dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di
determinate  attivita'  economiche,  comprese  quelle  di   carattere
imprenditoriale, sia direttamente o  indirettamente  sottoposto  alle
condizioni   di   intimidazione   o   di   assoggettamento   previste
dall'articolo 416-bis del codice penale o  possa  comunque  agevolare
l'attivita' di persone nei confronti delle quali e' stata proposta  o
applicata una delle misure di prevenzione  personale  o  patrimoniale
previste dagli articoli 6  e  24  del  presente  decreto,  ovvero  di
persone sottoposte a procedimento penale per taluno  dei  delitti  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e  i-bis),  del  presente
decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644,
648-bis e 648-ter del codice penale, e non  ricorrono  i  presupposti
per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al
capo  I  del   presente   titolo,   il   tribunale   competente   per
l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  nei  confronti  delle
persone sopraindicate  dispone  l'amministrazione  giudiziaria  delle
aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o  indirettamente,  per
lo svolgimento delle predette attivita' economiche, su  proposta  dei
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto. 
  2. L'amministrazione  giudiziaria  dei  beni  e'  adottata  per  un
periodo non superiore a un anno e puo' essere prorogata di  ulteriori
sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due
anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio,  a  seguito  di
relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la  necessita'
di completare il programma  di  sostegno  e  di  aiuto  alle  imprese
amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto  e  di  diritto
che avevano determinato la misura. 
  3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale  nomina  il
giudice delegato e l'amministratore giudiziario,  il  quale  esercita
tutte le facolta' spettanti ai titolari dei diritti sui beni e  sulle
aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma
societaria, l'amministratore giudiziario  puo'  esercitare  i  poteri
spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi  sociali
secondo le modalita' stabilite  dal  tribunale,  tenuto  conto  delle
esigenze di prosecuzione dell'attivita'  d'impresa,  senza  percepire
ulteriori emolumenti. 
  4. Il provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'  eseguito  sui  beni
aziendali con l'immissione dell'amministratore  nel  possesso  e  con
l'iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla   camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel quale e' iscritta l'impresa.
Qualora oggetto  della  misura  siano  beni  immobili  o  altri  beni
soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento  di  cui
al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri. 
  5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di  relazione
e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche  nei  confronti
del pubblico ministero.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro. 
  6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione  giudiziaria  dei
beni o del sequestro di cui al comma 7,  il  tribunale,  qualora  non
disponga  il  rinnovo  del  provvedimento,  delibera  in  camera   di
consiglio  la  revoca  della  misura  disposta  ed  eventualmente  la
contestuale   applicazione   del   controllo   giudiziario   di   cui
all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo  di
ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano
il  reimpiego.  Alla  camera  di  consiglio  partecipano  il  giudice
delegato e il pubblico ministero. Al procedimento  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I,  capo  II,
sezione  I,  del  presente  libro.  Per  le  impugnazioni  contro   i
provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e  di  confisca  si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 27. 
  7. Quando vi  sia  concreto  pericolo  che  i  beni  sottoposti  al
provvedimento di  cui  al  comma  1  vengano  dispersi,  sottratti  o
alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i  beni  siano
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti
di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il
sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dal presente titolo. Il sequestro e' disposto sino alla scadenza  del
termine stabilito a norma del comma 2». 
                               Art. 11 
 
                 Controllo giudiziario delle aziende 
 
  1. Al capo V del titolo II del libro I del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 34-bis. (Controllo giudiziario delle aziende).  -  1.  Quando
l'agevolazione  prevista  dal  comma  1  dell'articolo   34   risulta
occasionale, il tribunale  dispone,  anche  d'ufficio,  il  controllo
giudiziario delle attivita' economiche e  delle  aziende  di  cui  al
medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si  possa
desumere il pericolo  concreto  di  infiltrazioni  mafiose  idonee  a
condizionarne l'attivita'. 
  2. Il controllo  giudiziario  e'  adottato  dal  tribunale  per  un
periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre  anni.  Con  il
provvedimento che lo dispone, il tribunale puo': 
    a) imporre nei  confronti  di  chi  ha  la  proprieta',  l'uso  o
l'amministrazione dei  beni  e  delle  aziende  di  cui  al  comma  1
l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria
del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui  si  trovano  i
beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della  sede  legale
se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di  acquisto  o
di  pagamento  effettuati,  gli  atti  di  pagamento  ricevuti,   gli
incarichi professionali, di amministrazione o di gestione  fiduciaria
ricevuti e gli altri atti o  contratti  indicati  dal  tribunale,  di
valore non inferiore a euro 7.000 o del  valore  superiore  stabilito
dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e
al volume d'affari dell'impresa. Tale  obbligo  deve  essere  assolto
entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque  entro  il  31
gennaio  di  ogni  anno  per  gli  atti  posti  in  essere  nell'anno
precedente; 
    b) nominare un giudice delegato e un amministratore  giudiziario,
il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente,  gli  esiti
dell'attivita'  di  controllo  al  giudice  delegato  e  al  pubblico
ministero. 
  3. Con il provvedimento di cui alla lettera  b)  del  comma  2,  il
tribunale  stabilisce  i  compiti   dell'amministratore   giudiziario
finalizzati alle attivita' di controllo e puo' imporre l'obbligo: 
    a) di non  cambiare  la  sede,  la  denominazione  e  la  ragione
sociale,  l'oggetto  sociale  e  la  composizione  degli  organi   di
amministrazione, direzione e vigilanza e di non  compiere  fusioni  o
altre trasformazioni, senza l'autorizzazione  da  parte  del  giudice
delegato; 
    b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a)  del
comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario; 
    c)  di  informare  preventivamente  l'amministratore  giudiziario
circa eventuali forme di finanziamento della societa'  da  parte  dei
soci o di terzi; 
    d) di adottare ed  efficacemente  attuare  misure  organizzative,
anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni; 
    e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire
specificamente  il  rischio   di   tentativi   di   infiltrazione   o
condizionamento mafiosi. 
  4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui  al
comma 3, il tribunale puo' autorizzare gli ufficiali e gli agenti  di
polizia  giudiziaria  ad  accedere  presso  gli  uffici  dell'impresa
nonche' presso uffici pubblici, studi professionali, societa', banche
e intermediari mobiliari al fine di acquisire  informazioni  e  copia
della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga  accertata
la  violazione  di  una  o  piu'  prescrizioni  ovvero  ricorrano   i
presupposti di cui al comma 1 dell'articolo  34,  il  tribunale  puo'
disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. 
  5. Il titolare dell'attivita'  economica  sottoposta  al  controllo
giudiziario puo' proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale
fissa l'udienza  entro  dieci  giorni  dal  deposito  dell'istanza  e
provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di  procedura
penale. All'udienza partecipano  il  giudice  delegato,  il  pubblico
ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario. 
  6. Le imprese destinatarie di informazione  antimafia  interdittiva
ai  sensi  dell'articolo  84,   comma   4,   che   abbiano   proposto
l'impugnazione  del  relativo  provvedimento  del  prefetto,  possono
richiedere al tribunale  competente  per  le  misure  di  prevenzione
l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera  b)  del
comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti  il  procuratore
distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme
di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale,  accoglie  la
richiesta, ove ne ricorrano  i  presupposti;  successivamente,  anche
sulla base  della  relazione  dell'amministratore  giudiziario,  puo'
revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i  presupposti,
disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. 
  7.  Il  provvedimento  che  dispone  l'amministrazione  giudiziaria
prevista dall'articolo 34 o il controllo  giudiziario  ai  sensi  del
comma  6  del  presente  articolo  sospende  gli   effetti   di   cui
all'articolo 94». 
                               Art. 12 
 
      Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale 
 
  1. Al titolo II del libro I del  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, dopo il capo V e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Capo V-bis. 
              Trattazione prioritaria del procedimento 
 
  Art.  34-ter.  (Trattazione   prioritaria   dei   procedimenti   di
prevenzione patrimoniale). - 1. E' assicurata la  priorita'  assoluta
nella trattazione dei  procedimenti  previsti  dagli  articoli  16  e
seguenti del presente decreto. 
  2. I dirigenti degli uffici  giudicanti  e  requirenti  adottano  i
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e
la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma  1  e  il
rispetto dei termini previsti. I provvedimenti  sono  tempestivamente
comunicati al consiglio giudiziario e al  Consiglio  superiore  della
magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica,  sulla  base  delle
indicazioni del Consiglio superiore della magistratura,  con  cadenza
annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia  i  dati  sulla
durata  dei  relativi  procedimenti.  Il  Consiglio  superiore  della
magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti  dei
provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici  sulla  trattazione
prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti
indicati al comma 1. In sede  di  comunicazioni  sull'amministrazione
della  giustizia,  ai   sensi   dell'articolo   86   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce  alle
Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma  1
del presente articolo». 
Capo III 
Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e
confiscati
                               Art. 13 
 
                Amministrazione dei beni sequestrati 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto
dal capo I del titolo II del presente libro il  tribunale  nomina  il
giudice delegato alla  procedura  e  un  amministratore  giudiziario.
Qualora  la  gestione  dei   beni   in   stato   di   sequestro   sia
particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei  comuni
ove sono situati i beni immobili  o  i  complessi  aziendali  o  alla
natura dell'attivita' aziendale da proseguire o al valore ingente del
patrimonio,  il   tribunale   puo'   nominare   piu'   amministratori
giudiziari. In tal caso  il  tribunale  stabilisce  se  essi  possano
operare disgiuntamente. 
  2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra   gli   iscritti
nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari  secondo  criteri
di trasparenza che assicurano la rotazione degli  incarichi  tra  gli
amministratori, tenuto conto della natura e dell'entita' dei beni  in
stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attivita' aziendale da
proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione.  Con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono
individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari  e  dei
coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali  in
corso, comunque non superiore  a  tre,  della  natura  monocratica  o
collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore  dei  compendi
da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della
natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione  dei  beni
sul territorio, delle pregresse esperienze professionali  specifiche.
Con  lo  stesso  decreto  sono  altresi'  stabiliti  i  criteri   per
l'individuazione  degli  incarichi  per  i   quali   la   particolare
complessita' dell'amministrazione o l'eccezionalita' del  valore  del
patrimonio  da  amministrare  determinano  il  divieto   di   cumulo.
L'amministratore  giudiziario  e'  nominato  con  decreto   motivato.
All'atto  della  nomina  l'amministratore  giudiziario  comunica   al
tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se
conferiti da altra autorita' giudiziaria o dall'Agenzia. 
  2-bis.  L'amministratore  giudiziario  di  aziende  sequestrate  e'
scelto  tra  gli  iscritti  nella  sezione  di  esperti  in  gestione
aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. 
  2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  41-bis,  comma
7, l'amministratore giudiziario di  cui  ai  commi  2  e  2-bis  puo'
altresi' essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di
cui all'articolo 113-bis. In tal  caso  l'amministratore  giudiziario
dipendente dell'Agenzia, per lo  svolgimento  dell'incarico,  non  ha
diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in
godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9. 
  3. Non possono essere nominate le  persone  nei  cui  confronti  il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini  e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate a una  pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici  uffici  o
le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
o coloro cui sia stata irrogata  una  misura  di  prevenzione  o  nei
confronti dei quali sia stato disposto il rinvio  a  giudizio  per  i
reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei  reati
previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo  I,  del
codice penale. Non possono altresi' essere nominate  le  persone  che
abbiano svolto attivita' lavorativa o  professionale  in  favore  del
proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse  persone  non
possono, altresi', svolgere le funzioni di coadiutore  o  di  diretto
collaboratore  dell'amministratore  giudiziario   nell'attivita'   di
gestione.  Non   possono   assumere   l'ufficio   di   amministratore
giudiziario,  ne'  quelli  di  coadiutore  o  diretto   collaboratore
dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto
grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi  o  commensali
abituali  del  magistrato  che  conferisce  l'incarico.  Non  possono
altresi' assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli
di   coadiutore   o   diretto    collaboratore    dell'amministratore
giudiziario, i creditori o debitori  del  magistrato  che  conferisce
l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, ne' le  persone  legate
da uno  stabile  rapporto  di  collaborazione  professionale  con  il
coniuge o i figli dello stesso magistrato, ne' i prossimi  congiunti,
i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che
assiste lo stesso magistrato. 
  4. L'amministratore  giudiziario  chiede  al  giudice  delegato  di
essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la  sua
responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati.  Ove  la
complessita' della gestione lo  richieda,  anche  successivamente  al
sequestro,  l'amministratore  giudiziario  organizza,  sotto  la  sua
responsabilita',  un  proprio  ufficio   di   coadiuzione,   la   cui
composizione e il cui assetto interno  devono  essere  comunicati  al
giudice delegato indicando altresi' se  e  quali  incarichi  analoghi
abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel  caso  in
cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, di uno dei soggetti  indicati  nell'articolo  9-bis  del
medesimo codice.  Il  giudice  delegato  ne  autorizza  l'istituzione
tenuto conto della natura dei  beni  e  delle  aziende  in  stato  di
sequestro e degli oneri che ne conseguono. 
  5. L'amministratore giudiziario riveste la  qualifica  di  pubblico
ufficiale e deve adempiere  con  diligenza  ai  compiti  del  proprio
ufficio. Egli  ha  il  compito  di  provvedere  alla  gestione,  alla
custodia e alla conservazione dei beni sequestrati  anche  nel  corso
degli eventuali giudizi  di  impugnazione,  sotto  la  direzione  del
giudice  delegato,  al  fine  di  incrementare,  se   possibile,   la
redditivita' dei beni medesimi»; 
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8.  L'amministratore  giudiziario  che,  anche  nel  corso   della
procedura, cessa dal  suo  incarico,  deve  rendere  il  conto  della
gestione ai sensi dell'articolo 43». 
  2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159, e' inserito il seguente: 
  «Art. 35-bis. (Responsabilita' nella  gestione  e  controlli  della
pubblica amministrazione). - 1. Fatti salvi i casi di  dolo  o  colpa
grave,  sono  esenti  da  responsabilita'   civile   l'amministratore
giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35,  comma
4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo  41,  comma  6,
per gli atti di  gestione  compiuti  nel  periodo  di  efficacia  del
provvedimento di sequestro. 
  2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione  del  programma
di cui all'articolo 41, comma  1,  lettera  c),  gli  accertamenti  a
qualsiasi titolo disposti sull'azienda  sequestrata  dalle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  sono
notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi
dalla notificazione dell'accertamento e' sospesa l'irrogazione  delle
sanzioni ed entro  lo  stesso  termine  l'amministratore  giudiziario
procede alla sanatoria delle  violazioni  eventualmente  riscontrate,
presentando   apposita   istanza   alla   pubblica    amministrazione
interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata  nel
periodo  precedente  rimangono  sospesi   i   relativi   termini   di
prescrizione. 
  3.  Al  fine   di   consentire   la   prosecuzione   dell'attivita'
dell'impresa sequestrata o confiscata, il  prefetto  della  provincia
rilascia  all'amministratore  giudiziario  la  nuova   documentazione
antimafia di cui all'articolo 84. Tale  documentazione  ha  validita'
per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti  di  sequestro  e
confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa  disposta
ai sensi dell'articolo 48». 
  3. All'articolo 36 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni
ovvero delle singole aziende, nonche' i provvedimenti da adottare per
la liberazione dei beni sequestrati»; 
      2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) l'indicazione delle  forme  di  gestione  piu'  idonee  e
redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni  che  saranno
assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La  cancelleria  da'  avviso  alle  parti  del  deposito  della
relazione dell'amministratore giudiziario ed esse  possono  prenderne
visione ed estrarne copia limitatamente  ai  contenuti  di  cui  alla
lettera b) del comma 1. Ove siano  formulate  contestazioni  motivate
sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione  dell'avviso,
il tribunale, se non le  ritiene  inammissibili,  sentite  le  parti,
procede all'accertamento del presumibile valore di mercato  dei  beni
medesimi nelle forme della perizia ai  sensi  degli  articoli  220  e
seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione  della
perizia, la gestione prosegue con le modalita' stabilite dal  giudice
delegato». 
  4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto
emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro della giustizia e  con  il  Ministro  dell'interno,  sono
stabilite  le  norme   per   la   gestione   dei   ricavi   derivanti
dall'amministrazione dei beni immobili.». 
  5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte
di  appello  nei  procedimenti  di  prevenzione,   l'Agenzia   svolge
attivita' di ausilio e di supporto all'autorita' giudiziaria, con  le
modalita' previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresi'
al tribunale l'adozione di tutti i  provvedimenti  necessari  per  la
migliore utilizzazione del bene in vista  della  sua  destinazione  o
assegnazione. 
  2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica  i  provvedimenti
di modifica o revoca del sequestro  e  quelli  di  autorizzazione  al
compimento  di  atti  di  amministrazione  straordinaria.   L'Agenzia
effettua le comunicazioni  telematiche  con  l'autorita'  giudiziaria
attraverso il proprio sistema informativo,  inserendo  tutti  i  dati
necessari per consentire quanto previsto  dagli  articoli  40,  comma
3-ter,  e  41,  comma  2-ter.  La  mancata   pubblicazione   comporta
responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo  46  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio  di  appello
l'amministrazione dei beni e' conferita all'Agenzia, che ne  cura  la
gestione  fino  all'emissione  del  provvedimento  di   destinazione.
L'Agenzia si avvale, per la gestione, di  un  coadiutore  individuato
nell'amministratore giudiziario nominato  dal  tribunale,  salvo  che
ricorrano  le  ipotesi  di  cui  all'articolo  35,  comma  7,  o  che
sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica  al  tribunale  il
provvedimento di conferimento  dell'incarico.  L'incarico  ha  durata
fino  alla  destinazione  del  bene,  salvo  che  intervenga   revoca
espressa. 
  4. L'amministratore giudiziario, dopo il  decreto  di  confisca  di
secondo  grado  emesso  dalla  corte  di   appello,   provvede   agli
adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del  rendiconto
della  gestione  giudiziale  dinanzi   al   giudice   delegato.   Per
l'attivita'  di   amministrazione   condotta   sotto   la   direzione
dell'Agenzia il coadiutore predispone  separato  conto  di  gestione.
L'Agenzia  provvede  all'approvazione  del  nuovo  rendiconto   della
gestione. 
  5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione  del  deposito  del
provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito
internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca  al  fine  di
facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto». 
  6. All'articolo 39 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha  autorizzato
a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario  inoltra  richiesta
per  via  telematica  all'Avvocatura  dello  Stato.  Ove   l'Avvocato
generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni,  il  giudice
delegato puo' autorizzare la nomina di un libero professionista». 
                               Art. 14 
 
               Gestione di beni e aziende sequestrati 
 
  1. All'articolo 40 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il giudice delegato  impartisce  le  direttive  generali  della
gestione dei beni sequestrati, anche  avvalendosi  dell'attivita'  di
ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli  110,  111  e
112. 
  2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti  della  persona
sottoposta alla procedura  e  della  sua  famiglia,  i  provvedimenti
indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio  decreto  16  marzo
1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  quando  ricorrano  le
condizioni ivi previste. 
  2-bis. Nel caso previsto dal secondo  comma  dell'articolo  47  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei  casi  previsti
dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il  tribunale,
con decreto revocabile  in  ogni  momento,  dispone  il  differimento
dell'esecuzione dello sgombero  non  oltre  il  decreto  di  confisca
definitivo. Il beneficiario, pena la  revoca  del  provvedimento,  e'
tenuto a corrispondere  l'indennita'  eventualmente  determinata  dal
tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri  inerenti
all'unita' immobiliare;  e'  esclusa  ogni  azione  di  regresso.  Il
tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone
l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. 
  3. L'amministratore giudiziario non  puo'  stare  in  giudizio  ne'
contrarre mutui, stipulare  transazioni,  compromessi,  fideiussioni,
concedere ipoteche,  alienare  immobili  e  compiere  altri  atti  di
straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei  terzi,
senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 
  3-bis. L'amministratore giudiziario, con  l'autorizzazione  scritta
del giudice delegato, puo' locare o  concedere  in  comodato  i  beni
immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma  3-ter
e comunque in data  non  successiva  alla  pronuncia  della  confisca
definitiva. 
  3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione  scritta
del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia,  puo',  in  via
prioritaria, concedere  in  comodato  i  beni  immobili  ai  soggetti
indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con  cessazione  alla
data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice
delegato, qualora non si sia gia'  provveduto,  dispone  l'esecuzione
immediata dello sgombero, revocando, se necessario,  i  provvedimenti
emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
  3-quater. In caso di beni  immobili  concessi  in  locazione  o  in
comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro,
l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del   giudice
delegato,  pone  in  essere  gli  atti  necessari  per  ottenere   la
cessazione del contratto alla scadenza naturale. 
  4. Avverso gli atti  dell'amministratore  giudiziario  compiuti  in
assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato,  il  pubblico
ministero, il proposto e  ogni  altro  interessato  possono  avanzare
reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in  cui
ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che,  entro
i dieci giorni successivi, provvede ai sensi  dell'articolo  127  del
codice di procedura penale»; 
    b) al comma 5-bis sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»; 
    c) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente: 
  «5-ter. Il tribunale,  se  non  deve  provvedere  alla  revoca  del
sequestro   e   alle   conseguenti   restituzioni,    su    richiesta
dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni
dal deposito della relazione di cui  all'articolo  36,  destina  alla
vendita i beni mobili  sottoposti  a  sequestro  se  gli  stessi  non
possono essere amministrati senza pericolo  di  deterioramento  o  di
rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a  sequestro  sono
privi di valore, improduttivi, oggettivamente  inutilizzabili  e  non
alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione». 
  2. All'articolo 41 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto  aziende  di  cui
agli articoli 2555 e seguenti del codice civile,  anche  per  effetto
del   sequestro   avente   a   oggetto   partecipazioni   societarie,
l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione  di  esperti  in
gestione   aziendale   dell'Albo   nazionale   degli   amministratori
giudiziari. Dopo la  relazione  di  cui  all'articolo  36,  comma  1,
l'amministratore  giudiziario,  entro  tre  mesi  dalla  sua  nomina,
prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice  delegato,
presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente: 
    a) gli ulteriori  dati  acquisiti,  integrativi  di  quelli  gia'
esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1; 
    b)  l'esposizione  della  situazione  patrimoniale,  economica  e
finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attivita'; 
    c)  una  dettagliata  analisi  sulla  sussistenza   di   concrete
possibilita' di prosecuzione  o  di  ripresa  dell'attivita',  tenuto
conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i
suoi  familiari,  della  natura  dell'attivita'   esercitata,   delle
modalita' e dell'ambiente  in  cui  e'  svolta,  della  forza  lavoro
occupata  e  di  quella  necessaria   per   il   regolare   esercizio
dell'impresa, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento
nonche'  degli  oneri  correlati  al   processo   di   legalizzazione
dell'azienda. Nel caso di  proposta  di  prosecuzione  o  di  ripresa
dell'attivita' e' allegato un  programma  contenente  la  descrizione
analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della  proposta,
che  deve  essere  corredato,  previa  autorizzazione   del   giudice
delegato, della  relazione  di  un  professionista  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del  regio
decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  che
attesti la veridicita' dei  dati  aziendali  e  la  fattibilita'  del
programma medesimo, considerata la possibilita'  di  avvalersi  delle
agevolazioni  e  delle  misure  previste  dall'articolo  41-bis   del
presente decreto; 
    d) la stima del valore  di  mercato  dell'azienda,  tenuto  conto
degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa; 
    e)  l'indicazione   delle   attivita'   esercitabili   solo   con
autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36  si  applicano
anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma  1
del presente articolo. 
  1-ter. Alla proposta di prosecuzione o  di  ripresa  dell'attivita'
l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori
e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o  di
garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i
crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che
sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la  prosecuzione
dell'attivita' e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati
o   non   funzionali   all'attivita'   d'impresa.    L'amministratore
giudiziario allega altresi' l'elenco  nominativo  delle  persone  che
risultano prestare o avere prestato attivita'  lavorativa  in  favore
dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti
nonche'  quelli  necessari  per   la   prosecuzione   dell'attivita';
riferisce  in  ordine  alla  presenza  di  organizzazioni   sindacali
all'interno dell'azienda  alla  data  del  sequestro  e  provvede  ad
acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o  di
ripresa dell'attivita', che trasmette,  con  il  proprio  parere,  al
giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni
societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo  2359
del   codice   civile,   il   tribunale   impartisce   le   direttive
sull'eventuale revoca dell'amministratore della  societa',  che  puo'
essere nominato, nelle forme previste  dal  comma  6,  nella  persona
dell'amministratore   giudiziario;   qualora   non    sia    prevista
l'assunzione della qualita'  di  amministratore  della  societa',  il
tribunale determina le modalita' di  controllo  e  di  esercizio  dei
poteri da parte dell'amministratore giudiziario. 
  1-quater. L'amministratore giudiziario, previa  autorizzazione  del
giudice delegato, nell'attivita' di gestione  degli  immobili  e  dei
beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o  straordinaria
di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi  gia'
sequestrate ovvero confiscate. 
  1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni  dall'immissione  in
possesso, l'amministratore giudiziario  e'  autorizzato  dal  giudice
delegato a proseguire l'attivita' dell'impresa o a  sospenderla,  con
riserva di rivalutare tali  determinazioni  dopo  il  deposito  della
relazione  semestrale.  Se  il  giudice  autorizza  la  prosecuzione,
conservano efficacia, fino all'approvazione del  programma  ai  sensi
del comma 1-sexies, le autorizzazioni,  le  concessioni  e  i  titoli
abilitativi   necessari   allo   svolgimento   dell'attivita',   gia'
rilasciati ai  titolari  delle  aziende  in  stato  di  sequestro  in
relazione ai compendi sequestrati. 
  1-sexies. Il tribunale esamina la relazione  di  cui  al  comma  1,
depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai
sensi dell'articolo  127  del  codice  di  procedura  penale  con  la
partecipazione del pubblico ministero,  dei  difensori  delle  parti,
dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che  vengono  sentiti
se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di  prosecuzione  o  di
ripresa  dell'attivita'  dell'impresa,  il   tribunale   approva   il
programma con decreto motivato  e  impartisce  le  direttive  per  la
gestione dell'impresa. 
  1-septies. Qualora il sequestro  abbia  ad  oggetto  partecipazioni
societarie che non assicurino le maggioranze  previste  dall'articolo
2359  del  codice  civile,  il  tribunale  impartisce  le   opportune
direttive all'amministratore giudiziario. 
  1-octies. Per le societa'  sottoposte  a  sequestro  ai  sensi  del
presente decreto, le cause di scioglimento per  riduzione  o  perdita
del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo  comma,  numero
4), e 2545-duodecies del codice civile  non  operano  dalla  data  di
immissione  in  possesso  sino  all'approvazione  del  programma   di
prosecuzione o ripresa dell'attivita' e, per lo stesso  periodo,  non
si  applicano  gli  articoli  2446,  commi  secondo  e  terzo,  2447,
2482-bis, commi  quarto,  quinto  e  sesto,  e  2482-ter  del  codice
civile»; 
  c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta
del giudice delegato, puo' affittare l'azienda o un ramo di  azienda,
con cessazione di diritto nei casi previsti dal  comma  2-ter,  primo
periodo, del presente articolo in data non successiva alla  pronuncia
della confisca definitiva. 
  2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione  scritta
del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, puo',  in  data
non successiva alla  pronuncia  della  confisca  definitiva,  in  via
prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in
comodato  agli  enti,  associazioni   e   altri   soggetti   indicati
all'articolo 48, comma  3,  lettera  c),  alle  cooperative  previste
dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel
medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater.  Nel
caso in cui sia prevedibile l'applicazione  dell'articolo  48,  comma
8-ter,  l'azienda  puo'  essere  anche  concessa  in   comodato   con
cessazione di diritto nei casi di cui al  periodo  precedente  e,  in
deroga  al  disposto  dell'articolo  1808  del  codice   civile,   il
comodatario non ha diritto al  rimborso  delle  spese  straordinarie,
necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa»; 
    d) al comma 5, dopo le  parole:  «del  pubblico  ministero»  sono
inserite le seguenti: «, dei difensori delle parti»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
  «6.  Nel  caso   di   sequestro   di   partecipazioni   societarie,
l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al  socio
nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa
autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea  per  la
sostituzione  degli  amministratori,   ad   impugnare   le   delibere
societarie di trasferimento della sede sociale e  di  trasformazione,
fusione, incorporazione  o  estinzione  della  societa',  nonche'  ad
approvare ogni altra modifica dello statuto  utile  al  perseguimento
degli scopi dell'impresa in stato di sequestro. 
  6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  stabilite  le  modalita'
semplificate  di  liquidazione  o  di  cessazione  dell'impresa,   in
particolare qualora sia priva di beni aziendali». 
                               Art. 15 
 
Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate 
 
  1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159, e' inserito il seguente: 
  «Art.  41-bis.  (Strumenti  finanziari  per  la   gestione   e   la
valorizzazione  delle  aziende  sequestrate  e  confiscate).   -   1.
L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b)  del
comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  e'
richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione  del
giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione  dei  provvedimenti
di prosecuzione o di  ripresa  dell'attivita'  dell'impresa  previsti
dall'articolo 41, comma 1-sexies. 
  2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla  sezione  di
cui alla lettera b) del comma 196  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  hanno  privilegio  sugli  immobili,  sugli
impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e  sugli  utensili
dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio. 
  3. Il privilegio puo' essere esercitato  anche  nei  confronti  dei
terzi che abbiano  acquistato  diritti  sugli  stessi  beni  in  data
successiva alle annotazioni di cui al comma 5.  Nell'ipotesi  in  cui
non sia possibile far valere il privilegio nei  confronti  del  terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 
  4. Il privilegio di cui al presente articolo e' preferito  ad  ogni
altro titolo di prelazione da qualsiasi  causa  derivante,  anche  se
preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione  per
i privilegi per spese di giustizia e per quelli di  cui  all'articolo
2751-bis del codice civile. 
  5. Il  privilegio  e'  annotato  presso  gli  uffici  dei  registri
immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in
cui si trovano i beni e nel registro di  cui  all'articolo  1524  del
codice civile presso il tribunale competente in  relazione  al  luogo
ove ha sede l'impresa finanziata. 
  6. Il tribunale, con il  procedimento  previsto  dall'articolo  41,
comma 1-sexies, anche su proposta dell'Agenzia, ove  rilevi  concrete
prospettive di prosecuzione dell'attivita' dell'azienda sequestrata o
confiscata, puo' impartire le direttive per la  sua  ammissione  alla
procedura  di  amministrazione  straordinaria  nelle  forme  e   alle
condizioni  previste  dall'articolo  2,  comma  1-bis,  del   decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di  confisca
emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia. 
  7. Qualora  il  sequestro  o  la  confisca  riguardino  aziende  di
straordinario   interesse   socio-economico,   tenuto   conto   della
consistenza patrimoniale e  del  numero  degli  occupati,  o  aziende
concessionarie  pubbliche  o   che   gestiscono   pubblici   servizi,
l'amministratore giudiziario puo' essere nominato  tra  gli  iscritti
nella sezione di esperti in gestione  aziendale  dell'Albo  nazionale
degli amministratori giudiziari, indicati  dalla  societa'  INVITALIA
Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore  giudiziario,
dipendente  della  societa'  INVITALIA  Spa,   per   lo   svolgimento
dell'incarico non ha diritto ad  emolumenti  aggiuntivi  rispetto  al
trattamento economico in godimento, ad eccezione del  rimborso  delle
spese di cui all'articolo 35, comma 9. I  dipendenti  della  societa'
INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla  data
di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  attivita'  di
gestione diretta  di  aziende  in  crisi  possono  iscriversi,  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma  2,
del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il  dipendente  della
societa' INVITALIA Spa, nominato amministratore  giudiziario,  svolge
le  proprie  funzioni  sotto  la  direzione  del  giudice   delegato,
avvalendosi dell'organizzazione della societa' INVITALIA Spa. 
  8. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  l'Agenzia,  con   delibera   del   Consiglio
direttivo, adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i
criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate  e  confiscate
di straordinario interesse socio-economico e per la  definizione  dei
piani di valorizzazione». 
  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione
delle   aziende   sequestrate   e   confiscate   alla    criminalita'
organizzata». 
                               Art. 16 
 
Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate  e
                             confiscate 
 
  1. Dopo l'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159,  introdotto  dall'articolo  15  della  presente  legge,  sono
inseriti i seguenti: 
  «Art. 41-ter. (Istituzione dei tavoli provinciali permanenti  sulle
aziende  sequestrate  e  confiscate,  presso   le   prefetture-uffici
territoriali del Governo). - 1. Al fine di favorire il  coordinamento
tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48,  comma
3, lettera c), le organizzazioni  sindacali  e  le  associazioni  dei
datori di lavoro  piu'  rappresentative  a  livello  nazionale,  sono
istituiti, presso  le  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo,
tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate,
aventi il compito di: 
    a)  favorire  la  continuazione   dell'attivita'   produttiva   e
salvaguardare i livelli occupazionali; 
    b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base  delle
direttive impartite dal giudice delegato, e  all'Agenzia  nella  fase
dell'amministrazione,  della  gestione  e  della  destinazione  delle
aziende; 
    c) favorire  la  collaborazione  degli  operatori  economici  del
territorio con le aziende sequestrate e confiscate  nel  percorso  di
emersione alla legalita'; 
    d) promuovere lo scambio di informazioni con  gli  amministratori
giudiziari coinvolti  nella  gestione  delle  aziende  sequestrate  e
confiscate, tenendo conto delle disposizioni  impartite  dal  giudice
delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del  procedimento
di confisca; 
    e) esprimere un parere non vincolante  sulle  proposte  formulate
dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. 
  2. Il tavolo provinciale permanente,  coordinato  e  convocato  dal
prefetto o da un suo delegato, e' composto da: 
    a)  un  rappresentante  dell'Agenzia  designato   dal   Consiglio
direttivo e individuato, di regola, nel  dirigente  della  prefettura
componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3; 
    b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
    c) un rappresentante  della  regione,  designato  dal  presidente
della Giunta regionale; 
    d)    un    rappresentante    delle    associazioni     sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,  designato
dalle medesime secondo criteri di rotazione; 
    e) un rappresentante delle organizzazioni dei  datori  di  lavoro
piu' rappresentative a  livello  nazionale  designato,  ogni  quattro
mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione; 
    f)  un  rappresentante  della  sede  territorialmente  competente
dell'Ispettorato nazionale del lavoro; 
    g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo
48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri  di
rotazione; 
    h)  un  rappresentante  della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura. 
  3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunita',  puo'  estendere  ai
rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo. 
  4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni  dei  datori
di lavoro  o  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  interessate,  puo'  convocare
apposite riunioni  tra  le  medesime  associazioni  e  organizzazioni
sindacali e l'amministratore. Le parti  sono  tenute  a  operare  nel
rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di  relazioni
sindacali. 
  5.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente. Ai  componenti  non  spetta  alcun  compenso,
indennita',  gettone  di  presenza  o  rimborso  di  spese   per   la
partecipazione ai lavori. 
  Art. 41-quater. (Supporto delle aziende sequestrate o  confiscate).
-  1.  Nella  gestione  dell'azienda  l'amministratore   giudiziario,
sentito  il  competente  tavolo   provinciale   permanente   di   cui
all'articolo 41-ter, previa autorizzazione del  giudice  delegato,  e
l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo  gratuito,
di imprenditori attivi nel medesimo settore o  in  settori  affini  a
quelli in cui  opera  l'azienda  sequestrata  o  non  definitivamente
confiscata, in possesso dei requisiti  previsti  dal  regolamento  di
attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
prescindendo dai limiti di fatturato, individuati  nel  rispetto  dei
criteri  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',   parita'   di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', attraverso  procedure  ad
evidenza pubblica indette  dall'amministratore  giudiziario,  tenendo
conto  dei  progetti  di  affiancamento  dagli  stessi  presentati  e
dell'idoneita' a fornire il necessario sostegno all'azienda. 
  2. L'effettivo  e  utile  svolgimento  dell'attivita'  di  supporto
tecnico   di   cui   al   comma   1,   risultante   dalla   relazione
dell'amministratore giudiziario,  per  un  periodo  non  inferiore  a
dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di
prelazione da esercitare, a parita' di condizioni, al  momento  della
vendita  o  dell'affitto  dell'azienda,  nonche'  l'applicazione   ai
medesimi, in quanto compatibili, dei  benefici  di  cui  all'articolo
41-bis. 
  3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del  giudice  delegato,  e  l'Agenzia  possono
altresi' avvalersi del supporto tecnico delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura  per  favorire  il  collegamento
dell'azienda sequestrata o confiscata in  raggruppamenti  e  in  reti
d'impresa». 
                               Art. 17 
 
              Rendiconto e gestione dei beni confiscati 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento  di
confisca  di  primo  grado,  entro  sessanta  giorni  dal   deposito,
l'amministratore giudiziario presenta al giudice  delegato  il  conto
della gestione, tenuto conto dei criteri  fissati  dall'articolo  37,
comma 5»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis.  L'Agenzia  provvede  al  rendiconto  ai  sensi  dei  commi
precedenti qualora il sequestro sia  revocato.  In  ogni  altro  caso
trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione  dei
beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute  e  il
saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53.
Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti,
prende atto della relazione». 
  2. Il primo periodo  del  comma  1  dell'articolo  44  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal
decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20
della legge 23 dicembre 1993,  n.  559,  e,  in  quanto  applicabile,
dell'articolo 40 del  presente  decreto,  nonche'  sulla  base  degli
indirizzi e  delle  linee  guida  adottati  dal  Consiglio  direttivo
dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112,  comma  4,  lettera
d)». 
                               Art. 18 
 
                  Destinazione dei beni confiscati 
 
  1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159, e' inserito il seguente: 
  «Art. 45-bis (Liberazione degli immobili e  delle  aziende).  -  1.
L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo  di
confisca,   qualora   l'immobile   risulti   ancora   occupato,   con
provvedimento revocabile in ogni momento, puo' differire l'esecuzione
dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto  dall'articolo
40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga  opportuno  in  vista  dei
provvedimenti di destinazione da adottare». 
  2. I commi 1  e  2  dell'articolo  46  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. La restituzione dei beni  confiscati,  ad  eccezione  dei  beni
culturali di cui all'articolo  10,  comma  3,  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, e  degli  immobili  e  delle
aree  dichiarati  di  notevole  interesse  pubblico  ai  sensi  degli
articoli  136  e  seguenti  del   medesimo   codice,   e   successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili  a  legislazione
vigente,  puo'  avvenire  anche  per  equivalente,  al  netto   delle
migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per  finalita'
istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o
di protezione civile di cui alle lettere a), b)  e  c)  dell'articolo
48,  comma  3,  del  presente  decreto  e   la   restituzione   possa
pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei  cui
confronti  venga  a  qualunque  titolo  dichiarato  il  diritto  alla
restituzione del bene ha  diritto  alla  restituzione  di  una  somma
equivalente  al  valore  del  bene  confiscato  come  risultante  dal
rendiconto di gestione, al netto delle  migliorie,  rivalutato  sulla
base del tasso di inflazione annua. In  caso  di  beni  immobili,  si
tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali. 
  2. Il comma  1  si  applica  altresi'  quando  il  bene  sia  stato
venduto». 
  3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: 
  «2.  L'Agenzia   provvede   all'adozione   del   provvedimento   di
destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui all'articolo 45, comma 2,  prorogabili  di  ulteriori  novanta
giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel  caso  di
applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento
di destinazione e' adottato entro trenta giorni  dalla  comunicazione
del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma
4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di  destinazione,  per
la  tutela  dei  beni  confiscati  si  applica   il   secondo   comma
dell'articolo 823 del codice civile». 
  4. All'articolo 48 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie  o
totalitarie e' consentita esclusivamente se la societa' e'  priva  di
beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli  2555  e  seguenti
del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo  aver  assunto
le determinazioni previste  dai  commi  seguenti.  In  ogni  caso  la
vendita  delle  partecipazioni  societarie   viene   effettuata   con
modalita' tali da  garantire  la  tutela  dei  livelli  occupazionali
preesistenti»; 
    b) al comma 3: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b)  mantenuti  nel  patrimonio   dello   Stato   e,   previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri,  utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche»; 
      2) alla lettera c): 
        2.1)  al  primo  periodo,  dopo  la  parola:  «sociali»  sono
inserite le seguenti: «ovvero economiche, con  vincolo  di  reimpiego
dei proventi per finalita' sociali»; 
        2.2) al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «periodicamente
aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»; 
        2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate  forme  e  in
modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nel  sito  internet
istituzionale dell'ente»; 
        2.4) dopo il terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «La
mancata pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai  sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»; 
        2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le  seguenti:
«, ad altre tipologie di cooperative purche' a mutualita' prevalente,
fermo restando il requisito della mancanza dello scopo  di  lucro»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' agli Enti  parco
nazionali e regionali»; 
        2.6) al sesto periodo,  le  parole:  «I  beni  non  assegnati
possono essere utilizzati dagli enti territoriali  per  finalita'  di
lucro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  beni  non  assegnati  a
seguito di procedure di evidenza pubblica possono  essere  utilizzati
dagli enti territoriali per finalita' di lucro»; 
        2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»; 
        2.8) dopo l'ultimo periodo  sono  aggiunti  i  seguenti:  «La
destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni,  nonche'  il
reimpiego   per   finalita'   sociali    dei    proventi    derivanti
dall'utilizzazione  per  finalita'  economiche,   sono   soggetti   a
pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o
assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.
L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario
ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i  dati  nel  termine
richiesto»; 
      3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis)   assegnati,   a   titolo   gratuito,    direttamente
dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera  c),
in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge  23  dicembre
2009, n. 191, sulla base di apposita  convenzione  nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
trattamento,  ove  risulti  evidente  la  loro  destinazione  sociale
secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a   legislazione
vigente, i beni mobili di terzi  rinvenuti  in  immobili  confiscati,
qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine  di  trenta
giorni  dalla  notificazione   dell'invito   al   ritiro   da   parte
dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo
dell'istituto vendite  giudiziarie,  previa  delibera  del  Consiglio
direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del
relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai  fini  della
destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si
applicano le disposizioni di cui al comma  9.  Non  si  procede  alla
vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla  diffusione  nel  sito
informatico, siano richiesti dalle amministrazioni  statali  o  dagli
enti territoriali come individuati dal  presente  articolo.  In  tale
caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito  ed
alla    consegna    all'amministrazione     richiedente,     mediante
sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo  esperimento  negativo
della procedura di vendita, l'Agenzia puo' procedere all'assegnazione
dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3,  lettera
c), o in via residuale alla loro distruzione»; 
    d) al comma 8, lettera a): 
      1) al primo  periodo,  le  parole:  «a  titolo  gratuito»  sono
sostituite dalle seguenti: «in comodato»; 
      2)  al  secondo  periodo,  dopo  le   parole:   «Nella   scelta
dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»; 
      3)  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «all'affitto»  sono
inserite le seguenti: «e al comodato»; 
    e) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente: 
  «8-ter. Le aziende sono  mantenute  al  patrimonio  dello  Stato  e
destinate, senza che ne  derivino  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le
modalita' operative, al  trasferimento  per  finalita'  istituzionali
agli enti o  alle  associazioni  individuati,  quali  assegnatari  in
concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalita' ivi  previste,
qualora si  ravvisi  un  prevalente  interesse  pubblico,  anche  con
riferimento all'opportunita'  della  prosecuzione  dell'attivita'  da
parte dei soggetti indicati»; 
    f) al comma 12, le parole: «ad associazioni di  volontariato  che
operano nel sociale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai  soggetti
previsti dal comma 3, lettera c)»; 
    g) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
  «15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e  sentito
il Comitato  consultivo  di  indirizzo,  puo'  altresi'  disporre  il
trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali
che ne facciano richiesta, qualora si tratti di  beni  che  gli  enti
territoriali  medesimi  gia'  utilizzano  a  qualsiasi   titolo   per
finalita' istituzionali.  La  delibera  del  Consiglio  direttivo  e'
adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. 
  15-ter. Per la  destinazione  dei  beni  immobili  confiscati  gia'
facenti  parte  del  patrimonio  aziendale   di   societa'   le   cui
partecipazioni sociali siano state confiscate in  via  totalitaria  o
siano comunque tali da assicurare il  controllo  della  societa',  si
applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con  delibera
del  Consiglio  direttivo,  puo'  dichiarare,  tuttavia,  la   natura
aziendale  dei  predetti  immobili,  ordinando  al  conservatore  dei
registri  immobiliari  la  cancellazione  di  tutte  le  trascrizioni
pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo
alla medesima societa'. In caso di  vendita  di  beni  aziendali,  si
applicano le disposizioni di cui al comma 5». 
                               Art. 19 
 
                  Regime fiscale e oneri economici 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha
avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla
residua frazione di tale  periodo  e  a  ciascun  successivo  periodo
intermedio  e'  determinato  ai  fini  fiscali  in  via   provvisoria
dall'amministratore giudiziario, che e' tenuto, nei termini ordinari,
al  versamento  delle  relative  imposte,  nonche'  agli  adempimenti
dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi  contabili  e  a  quelli
previsti a carico del sostituto  d'imposta  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 
Capo IV 
Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali
                               Art. 20 
 
            Disposizioni generali per la tutela dei terzi 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
      «a) che il proposto  non  disponga  di  altri  beni  sui  quali
esercitare la garanzia patrimoniale  idonea  al  soddisfacimento  del
credito, salvo che per i crediti  assistiti  da  cause  legittime  di
prelazione su beni sequestrati; 
    b) che il credito non sia strumentale all'attivita' illecita o  a
quella che ne costituisce il frutto o il  reimpiego,  sempre  che  il
creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo  le
disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e  59  e  concorrono  al
riparto sul valore dei beni o dei  compendi  aziendali  ai  quali  si
riferiscono in base alle risultanze della  contabilita'  separata  di
cui all'articolo 37, comma 5»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata  definitivamente  la
domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi  dell'articolo
58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della  buona  fede
nella concessione del credito, proposta da soggetto  sottoposto  alla
vigilanza della Banca d'Italia, e' comunicato a quest'ultima ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  e
successive modificazioni»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei
contratti aventi ad oggetto un diritto personale di  godimento  o  un
diritto reale di garanzia, nonche' l'estinzione dei diritti reali  di
godimento sui beni stessi». 
  2. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 53. (Limite della garanzia patrimoniale). - 1. I crediti  per
titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni
di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per
cento del valore dei beni sequestrati o  confiscati,  risultante  dal
valore di stima o dalla  minor  somma  eventualmente  ricavata  dalla
vendita degli stessi,  al  netto  delle  spese  del  procedimento  di
confisca nonche' di amministrazione dei beni sequestrati e di  quelle
sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61». 
  3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159, e' inserito il seguente: 
  «Art. 54-bis. (Pagamento di debiti anteriori al  sequestro).  -  1.
L'amministratore giudiziario puo' chiedere  al  giudice  delegato  di
essere autorizzato  al  pagamento,  anche  parziale  o  rateale,  dei
crediti per prestazioni di beni o  servizi,  sorti  anteriormente  al
provvedimento di sequestro, nei casi in cui  tali  prestazioni  siano
collegate a  rapporti  commerciali  essenziali  per  la  prosecuzione
dell'attivita'. 
  2. Nel programma di prosecuzione o ripresa  dell'attivita'  di  cui
all'articolo  41,  il  tribunale  puo'  autorizzare  l'amministratore
giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa  e  a
provvedere ai conseguenti pagamenti». 
  4. I commi 2  e  3  dell'articolo  55  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Le procedure esecutive gia' pendenti  sono  sospese  sino  alla
conclusione del procedimento di prevenzione. Le  procedure  esecutive
si estinguono  in  relazione  ai  beni  per  i  quali  interviene  un
provvedimento definitivo di confisca. In  caso  di  dissequestro,  la
procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine
di un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento che ha disposto  la
restituzione del bene. 
  3. Se il sequestro riguarda  beni  oggetto  di  domande  giudiziali
precedentemente  trascritte,  aventi  ad  oggetto   il   diritto   di
proprieta' ovvero  diritti  reali  o  personali  di  godimento  o  di
garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, e'  chiamato
ad  intervenire  nel  procedimento  di  prevenzione  ai  sensi  degli
articoli 23 e 57; il giudizio civile e' sospeso sino alla conclusione
del procedimento di prevenzione». 
  5. All'articolo 56 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Se  al  momento  dell'esecuzione  del  sequestro  un  contratto
relativo  all'azienda  sequestrata  o  stipulato  dal   proposto   in
relazione al bene in stato di sequestro deve essere  in  tutto  o  in
parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino
a quando  l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del
giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in  luogo  del
proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il
contratto, salvo che,  nei  contratti  ad  effetti  reali,  sia  gia'
avvenuto   il   trasferimento   del   diritto.    La    dichiarazione
dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e  nelle
forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in  ogni  caso,
entro sei mesi dall'immissione nel possesso»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La risoluzione del contratto  in  forza  di  provvedimento  del
giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento  del  danno  nei
soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far  valere
nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo  le
disposizioni previste al capo II del presente titolo». 
                               Art. 21 
 
                 Accertamento dei diritti dei terzi 
 
  1. I commi 1  e  2  dell'articolo  57  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: 
  «1.  L'amministratore  giudiziario   allega   alle   relazioni   da
presentare  al  giudice  delegato  l'elenco  nominativo  di  tutti  i
creditori  anteriori  al  sequestro,  ivi  compresi  quelli  di   cui
all'articolo 54-bis, l'indicazione dei  crediti  e  delle  rispettive
scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di
godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con  l'indicazione
delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. 
  2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di
primo  grado,  assegna  ai  creditori  un  termine  perentorio,   non
superiore a  sessanta  giorni,  per  il  deposito  delle  istanze  di
accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data  dell'udienza  di
verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi.  Il  decreto
e'   immediatamente   notificato    agli    interessati,    a    cura
dell'amministratore giudiziario». 
  2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, e' sostituito dai seguenti: 
  «5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il termine
di cui all'articolo 57, comma  2.  Successivamente,  e  comunque  non
oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di  esecutivita'
dello stato passivo, le domande relative ad  ulteriori  crediti  sono
ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilita' della
richiesta, di non aver potuto presentare la  domanda  tempestivamente
per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo
59. 
  5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige  un
progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni
sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda. 
  5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto  di  stato
passivo  almeno  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  per  la
verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti  sui  beni
oggetto  di  confisca  possono  presentare  osservazioni  scritte   e
depositare documentazioni aggiuntive, a pena  di  decadenza,  fino  a
cinque giorni prima dell'udienza». 
  3. All'articolo 59 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. All'udienza fissata per la  verifica  dei  crediti  il  giudice
delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e  con  la
partecipazione facoltativa  del  pubblico  ministero,  assunte  anche
d'ufficio le opportune informazioni, verifica le  domande,  indicando
distintamente i crediti che ritiene  di  ammettere,  con  indicazione
delle eventuali cause di prelazione, e  quelli  che  ritiene  di  non
ammettere, in tutto o in  parte,  esponendo  succintamente  i  motivi
dell'esclusione»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al  comma  3,  i
creditori esclusi possono proporre opposizione  mediante  ricorso  al
tribunale  che  ha  applicato  la  misura  di  prevenzione.   Ciascun
creditore puo'  impugnare  nello  stesso  termine  e  con  le  stesse
modalita' i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui  all'articolo
54-bis»; 
    c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
  «8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con l'assistenza  del
difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti  nuovi  solo  se
prova di non esserne venuta in  possesso  tempestivamente  per  causa
alla parte stessa non imputabile. 
  9. All'esito  il  tribunale  decide  con  decreto  ricorribile  per
cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»; 
    d) il comma 10 e' abrogato. 
  4. All'articolo 60 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca, l'Agenzia
procede al pagamento dei creditori  ammessi  al  passivo  in  ragione
delle distinte masse nonche' dell'ordine dei privilegi e delle  cause
legittime di prelazione  sui  beni  trasferiti  al  patrimonio  dello
Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque  ricevute
non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al
passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle  aziende  o
rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che  dalla  redditivita'
dei beni si possano conseguire risorse necessarie  al  pagamento  dei
crediti, l'Agenzia puo' ritardare la vendita degli stessi  non  oltre
un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento di confisca. 
  2.  Le  vendite  sono   effettuate   dall'Agenzia   con   procedure
competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni
di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate
da parte di esperti»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'Agenzia puo' sospendere la vendita non  ancora  conclusa  ove
pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un  importo
non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto»; 
    c) il comma 5 e' abrogato. 
  5. All'articolo 61 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca  l'Agenzia
redige il progetto di pagamento dei  crediti.  Il  progetto  contiene
l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le  relative
cause  di  prelazione,  nonche'  l'indicazione   degli   importi   da
corrispondere a ciascun creditore»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne  ordina  il
deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i
creditori»; 
    c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5,  tenuto  conto
delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento. 
  7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i
creditori possono proporre opposizione dinanzi  alla  sezione  civile
della corte di appello del distretto della  sezione  specializzata  o
del  giudice  penale  competente  ad  adottare  il  provvedimento  di
confisca. Si procede in  camera  di  consiglio  e  si  applicano  gli
articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le  somme
contestate  sono  accantonate.  Ove  non  sia   possibile   procedere
all'accantonamento, i pagamenti  sono  sospesi  fino  alla  decisione
sull'opposizione»; 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai
pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53». 
                               Art. 22 
 
                Rapporto con le procedure concorsuali 
 
  1. All'articolo 63 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Quando viene dichiarato il fallimento, i  beni  assoggettati  a
sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La
verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti  relativi  ai
suddetti beni viene svolta dal  giudice  delegato  del  tribunale  di
prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli  articoli  52  e
seguenti»; 
    b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6.  Se  nella  massa  attiva  del   fallimento   sono   ricompresi
esclusivamente  beni  gia'  sottoposti  a  sequestro,  il  tribunale,
sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara  chiuso  il
fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 
  7. In caso di revoca del sequestro o della  confisca,  il  curatore
procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del  titolo  II
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni.
Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e
dei diritti in relazione ai beni per i quali e' intervenuta la revoca
del sequestro o della confisca.  Se  la  revoca  interviene  dopo  la
chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo
121  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,   e   successive
modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero,  ancorche'
sia  trascorso  il  termine  di  cinque  anni  dalla   chiusura   del
fallimento. Il curatore subentra nei rapporti  processuali  in  luogo
dell'amministratore giudiziario»; 
    c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano  stati  sequestrati
complessi aziendali  e  produttivi  o  partecipazioni  societarie  di
maggioranza, prima  che  intervenga  la  confisca  definitiva,  puo',
previa  autorizzazione  del  tribunale  ai  sensi  dell'articolo  41,
presentare   al   tribunale   fallimentare   competente   ai    sensi
dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, in quanto compatibile,  domanda  per  l'ammissione  al
concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato
regio decreto n. 267 del 1942, nonche'  accordo  di  ristrutturazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto  n.  267
del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67,
terzo comma, lettera d), del regio  decreto  n.  267  del  1942.  Ove
finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unita' produttiva  e  il
mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di  ristrutturazione
puo' prevedere l'alienazione dei beni  sequestrati  anche  fuori  dei
casi di cui all'articolo 48». 
  2. All'articolo 64 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Salvo quanto previsto dal  comma  7,  i  crediti  e  i  diritti
inerenti  ai  rapporti  relativi  ai  beni  sottoposti  a  sequestro,
ancorche'  gia'  verificati  dal   giudice   del   fallimento,   sono
ulteriormente  verificati  dal  giudice  delegato  del  tribunale  di
prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Se sono pendenti, con  riferimento  ai  crediti  e  ai  diritti
inerenti ai rapporti relativi per  cui  interviene  il  sequestro,  i
giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio  decreto  16
marzo  1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  il   tribunale
fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento  di
prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca  del  sequestro,
dovranno riassumere il giudizio»; 
    d) il comma 5 e' abrogato; 
    e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli
53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono
soddisfatti  sui  beni  oggetto  di  confisca  secondo  il  piano  di
pagamento di cui all'articolo 61. 
  7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno  per  oggetto
l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso  di  societa'  di
persone,  l'intero  patrimonio  personale  dei  soci  illimitatamente
responsabili, il tribunale, sentiti il curatore  e  il  comitato  dei
creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto  ai  sensi
dell'articolo 119  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni». 
                               Art. 23 
 
Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
                                 159 
 
  1. All'articolo 71, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, dopo le  parole:  «270-quater.1,  270-quinquies,»  sono
inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis,  316-ter,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,» e dopo le parole: «416,
416-bis,» sono inserite le seguenti: «416-ter, 418,». 
                               Art. 24 
 
Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
                               n. 159 
 
  1. All'articolo 76 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Chi omette di adempiere  ai  doveri  informativi  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  2   dell'articolo   34-bis   nei   confronti
dell'amministratore giudiziario e' punito con la reclusione da uno  a
quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni  acquistati
e  dei  pagamenti  ricevuti  per  i  quali   e'   stata   omessa   la
comunicazione». 
  2. All'articolo 76, comma 8, del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, al primo periodo, le parole: «da  uno  a  cinque  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni». 
                               Art. 25 
 
Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
  n.   159.   Disposizioni   in   materia   di   acquisizione   della
  documentazione antimafia per i terreni agricoli  e  zootecnici  che
  usufruiscono di fondi europei 
 
  1. All'articolo 83 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «i concessionari  di  opere  pubbliche»
sono sostituite dalle seguenti:  «i  concessionari  di  lavori  o  di
servizi pubblici»; 
    b) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui  valore
complessivo non supera i 150.000 euro»; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La documentazione di cui al  comma  1  e'  sempre  prevista
nelle  ipotesi  di  concessione  di  terreni  agricoli  e  zootecnici
demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi  di  sostegno  previsti
dalla  politica  agricola  comune,  a  prescindere  dal  loro  valore
complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque  titolo
acquisiti, che usufruiscono di fondi europei». 
                               Art. 26 
 
Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
                                 159 
 
  1. Alla lettera  a)  del  comma  4  dell'articolo  84  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «353, 353-bis,»
e' inserita la seguente: «603-bis,». 
                               Art. 27 
 
Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
                                 159 
 
  1. All'articolo 85, comma 2, del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) per  le  societa'  di  capitali  anche  consortili  ai  sensi
dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa'
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro
V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale
rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti   l'organo   di
amministrazione e a ciascuno dei consorziati». 
                               Art. 28 
 
Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni  agricoli  che
                    usufruiscono di fondi europei 
 
  1. All'articolo 91 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle  ipotesi
di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola  comune,  a
prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti  i  terreni
agricoli, a qualunque titolo acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi
europei». 
Capo V 
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
                               Art. 29 
 
Disposizioni  sull'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e   la
  destinazione dei beni sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'
  organizzata 
 
  1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  110.  (L'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata). - 1. L'Agenzia nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata ha personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico  ed  e'
dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede  principale
in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed e' posta  sotto  la
vigilanza   del    Ministro    dell'interno.    L'Agenzia    dispone,
compatibilmente con le sue esigenze di funzionalita', che le  proprie
sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato  ai  sensi
del presente decreto. 
  2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a) acquisizione, attraverso il proprio sistema  informativo,  dei
flussi informativi  necessari  per  l'esercizio  dei  propri  compiti
istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto  di  flusso  di
scambio, in modalita' bidirezionale, con il sistema  informativo  del
Ministero della giustizia, dell'autorita' giudiziaria, con le  banche
dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del
Governo,  degli  enti  territoriali,  delle  societa'  Equitalia   ed
Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con  gli  amministratori
giudiziari, con le modalita' previste dagli articoli 1,  2  e  3  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
dicembre  2011,  n.  233;  acquisizione,  in  particolare,  dei  dati
relativi  ai  beni  sequestrati  e   confiscati   alla   criminalita'
organizzata nel corso  dei  procedimenti  penali  e  di  prevenzione;
acquisizione delle informazioni relative allo stato dei  procedimenti
di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni  nei  medesimi
procedimenti, accertamento della consistenza,  della  destinazione  e
dell'utilizzo dei  beni;  programmazione  dell'assegnazione  e  della
destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche'
delle criticita' relative alla fase di assegnazione  e  destinazione.
Per l'attuazione della presente lettera e' autorizzata  la  spesa  di
850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.  Al  relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio; 
    b)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria  nell'amministrazione  e
custodia  dei  beni  sequestrati  nel  corso  del   procedimento   di
prevenzione di cui al libro I,  titolo  III;  ausilio  finalizzato  a
rendere possibile,  sin  dalla  fase  del  sequestro,  l'assegnazione
provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini  istituzionali
o sociali agli enti, alle associazioni  e  alle  cooperative  di  cui
all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione  del  giudice
delegato sulla modalita' dell'assegnazione; 
    c)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria  nell'amministrazione  e
custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i
delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale  e  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.   306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e
successive  modificazioni;  ausilio  svolto  al   fine   di   rendere
possibile, sin dalla fase del sequestro,  l'assegnazione  provvisoria
dei beni immobili e delle aziende per fini  istituzionali  o  sociali
agli enti, alle associazioni e alle cooperative di  cui  all'articolo
48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione  del
giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione; 
    d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei
beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte  di
appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro  I,
titolo III; 
    e) amministrazione, dal provvedimento di  confisca  emesso  dalla
corte di appello nonche' di sequestro o confisca emesso  dal  giudice
dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di
cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura  penale  e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e  successive
modificazioni,  nonche'  dei  beni  definitivamente  confiscati   dal
giudice dell'esecuzione; 
    f) adozione di iniziative e di  provvedimenti  necessari  per  la
tempestiva assegnazione e destinazione  dei  beni  confiscati,  anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. 
  3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte  dei  conti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni». 
  2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 111. (Organi dell'Agenzia). - 1. Sono organi  dell'Agenzia  e
restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: 
    a) il Direttore; 
    b) il Consiglio direttivo; 
    c) il Collegio dei revisori; 
    d) il Comitato consultivo di indirizzo. 
  2. Il Direttore e' scelto  tra  figure  professionali  che  abbiano
maturato esperienza  professionale  specifica,  almeno  quinquennale,
nella  gestione  dei  beni  e  delle  aziende:  prefetti,   dirigenti
dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la
quinta  valutazione  di   professionalita'   o   delle   magistrature
superiori.  Il  soggetto  scelto  e'  collocato  fuori  ruolo  o   in
aspettativa    secondo    l'ordinamento    dell'amministrazione    di
appartenenza.  All'atto  del  collocamento  fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile un numero di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario. Il Direttore e'  nominato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. 
  3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore  dell'Agenzia
ed e' composto: 
    a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; 
    b)  da  un  magistrato  designato   dal   Procuratore   nazionale
antimafia; 
    c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato  dal
Ministro dell'interno; 
    d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali  e
patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e  dal
Ministro dell'economia e delle finanze; 
    e)  da  un  qualificato  esperto  in  materia  di   progetti   di
finanziamenti europei e  nazionali  designato  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato  per  la  politica  di
coesione. 
  4. I componenti del Consiglio direttivo,  designati  ai  sensi  del
comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. 
  5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi
e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno
fra gli iscritti nel Registro  dei  revisori  legali.  Un  componente
effettivo e un  componente  supplente  sono  designati  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  6. Il Comitato consultivo di indirizzo e' presieduto dal  Direttore
dell'Agenzia ed e' composto: 
    a) da un qualificato esperto in materia di politica  di  coesione
territoriale,  designato  dal  Dipartimento  per  le   politiche   di
coesione; 
    b) da un rappresentante del Ministero dello  sviluppo  economico,
designato dal medesimo Ministro; 
    c)  da  un  rappresentante  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, designato dal medesimo Ministro; 
    d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale
"sicurezza", designato dal Ministro dell'interno; 
    e)  da   un   rappresentante   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, designato dal medesimo Ministro; 
    f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome; 
    g) da un rappresentante dei comuni,  designato  dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI); 
    h) da un rappresentante delle  associazioni  che  possono  essere
destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera  c),  designato  dal  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  sulla  base   di   criteri   di
trasparenza, rappresentativita' e rotazione  semestrale,  specificati
nel decreto di nomina; 
    i)   da   un   rappresentante   delle   associazioni    sindacali
comparativamente piu' rappresentative  a  livello  nazionale,  da  un
rappresentante  delle  cooperative  e  da  un  rappresentante   delle
associazioni  dei  datori  di  lavoro,  designati  dalle   rispettive
associazioni. 
  7.  Alle  riunioni  possono  essere  chiamati   a   partecipare   i
rappresentanti degli enti  territoriali  ove  i  beni  o  le  aziende
sequestrati e  confiscati  si  trovano.  I  componenti  del  Comitato
consultivo di  indirizzo,  designati  ai  sensi  del  comma  6,  sono
nominati con decreto del Ministro  dell'interno.  Ai  componenti  non
spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,  rimborso  di
spese o emolumento comunque denominato. 
  8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e sono posti a carico  del  bilancio  dell'Agenzia.  Per  la
partecipazione alle sedute  degli  organi  non  spettano  gettoni  di
presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti». 
  3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 112.  (Attribuzioni  degli  organi  dell'Agenzia).  -  1.  Il
Direttore dell'Agenzia  ne  assume  la  rappresentanza  legale,  puo'
nominare uno o piu' delegati  anche  con  poteri  di  rappresentanza,
convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il  Comitato
consultivo di  indirizzo  e  stabilisce  l'ordine  del  giorno  delle
sedute. Provvede altresi'  all'attuazione  degli  indirizzi  e  delle
linee guida di cui al comma 4, lettera d), e  presenta  al  Consiglio
direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il  Direttore
riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e
presenta una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia,
fermo restando quanto previsto  dall'articolo  49,  comma  1,  ultimo
periodo. 
  2. L'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nella  gestione  fino
al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i
provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le  prioritarie
finalita' istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate  dal
libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme  in
materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero  quando  il  bene
sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile,  non  destinabile  o
non alienabile, l'Agenzia,  con  delibera  del  Consiglio  direttivo,
adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione. 
  3. L'Agenzia, per le attivita' connesse all'amministrazione e  alla
destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  anche  in  via  non
definitiva, nonche' per il monitoraggio  sul  corretto  utilizzo  dei
beni assegnati, si avvale delle  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo territorialmente competenti presso  le  quali  e'  istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un  apposito
nucleo di  supporto.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono
definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo
contingente  di  personale,  secondo  criteri  di   flessibilita'   e
modularita' che tengano conto anche della presenza significativa, nel
territorio di riferimento, di  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
criminalita'  organizzata.  I  prefetti,  con  il  provvedimento   di
costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee
guida  adottate  dal  Consiglio  direttivo  dell'Agenzia,  le   altre
amministrazioni, gli enti e  le  associazioni  che  partecipano  alle
attivita' del nucleo con propri rappresentanti. 
  4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo: 
    a) utilizza i flussi  acquisiti  attraverso  il  proprio  sistema
informativo  per  facilitare  le  collaborazioni  tra  amministratori
giudiziari e tra  coadiutori  e  favorire,  su  tutto  il  territorio
nazionale in modo particolare per le aziende,  l'instaurazione  e  la
prosecuzione di rapporti commerciali tra  le  imprese  sequestrate  o
confiscate; 
    b)  predispone  meccanismi  di  intervento  per  effettuare,  ove
l'amministratore  giudiziario  lo  richieda,  l'analisi  aziendale  e
verificare la possibilita' di prosecuzione o  ripresa  dell'attivita'
imprenditoriale  ovvero  avviare  procedure  di  liquidazione  o   di
ristrutturazione del debito; 
    c) stipula protocolli di intesa con le  strutture  interessate  e
con  le   associazioni   di   categoria   per   l'individuazione   di
professionalita'  necessarie  per  la  prosecuzione  o   la   ripresa
dell'attivita' d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di
supporto  istituiti  presso  le  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo; 
    d) previo parere motivato del Comitato consultivo  di  indirizzo,
emana le linee guida interne che  intende  seguire  sia  per  fornire
ausilio all'autorita' giudiziaria, sia per stabilire la  destinazione
dei beni confiscati; indica, in  relazione  ai  beni  aziendali,  gli
interventi necessari per salvaguardare  il  mantenimento  del  valore
patrimoniale e i  livelli  occupazionali  e,  in  relazione  ai  beni
immobili, gli interventi utili per incrementarne  la  redditivita'  e
per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi
e  oneri,  anche  prevedendo  un'assegnazione  provvisoria  ai  sensi
dell'articolo 110, comma 2, lettera b); 
    e) previo parere motivato del Comitato consultivo  di  indirizzo,
predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare  con
l'Associazione bancaria  italiana  (ABI)  e  con  la  Banca  d'Italia
modalita' di rinegoziazione dei rapporti bancari gia' in  essere  con
le aziende sequestrate o confiscate; 
    f) richiede all'autorita' di vigilanza di cui  all'articolo  110,
comma  1,  l'autorizzazione  a  utilizzare  gli   immobili   di   cui
all'articolo 48, comma 3, lettera b); 
    g)  richiede  la  modifica  della  destinazione  d'uso  del  bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o  del  suo
utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga  agli
strumenti urbanistici; 
    h) previo parere motivato del Comitato consultivo  di  indirizzo,
approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
    i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti
pubblici,  conformemente  ai  provvedimenti  di  assegnazione  e   di
destinazione; verifica in modo continuo  e  sistematico,  avvalendosi
delle prefetture-uffici territoriali del Governo e,  ove  necessario,
delle Forze di polizia, la conformita'  dell'utilizzo  dei  beni,  da
parte  dei  privati  e  degli  enti  pubblici,  ai  provvedimenti  di
assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce  semestralmente
all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati; 
    l) revoca il provvedimento di  assegnazione  e  destinazione  nel
caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle  finalita'
indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge; 
    m) previo parere motivato del Comitato consultivo  di  indirizzo,
sottoscrive convenzioni e protocolli con  pubbliche  amministrazioni,
regioni, enti locali, ordini professionali, enti e  associazioni  per
le finalita' del presente decreto; 
    n) adotta un regolamento di organizzazione interna. 
  5. Il Comitato consultivo di indirizzo: 
    a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere  d),  e),
h) ed m); 
    b)  puo'  presentare  proposte  e  fornire  elementi   per   fare
interagire gli amministratori giudiziari delle  aziende,  ovvero  per
accertare,  su  richiesta  dell'amministratore  giudiziario,   previa
autorizzazione del giudice delegato,  la  disponibilita'  degli  enti
territoriali,  delle  associazioni  e  delle   cooperative   di   cui
all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere  in  carico  i  beni
immobili, che non facciano parte di compendio  aziendale,  sin  dalla
fase del sequestro; 
    c)  esprime  pareri  su  specifiche  questioni   riguardanti   la
destinazione e l'utilizzazione  dei  beni  sequestrati  o  confiscati
nonche' su ogni altra questione che  venga  sottoposta  ad  esso  dal
Consiglio direttivo,  dal  Direttore  dell'Agenzia  o  dall'autorita'
giudiziaria. 
  6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123». 
  4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 113. (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia). - 1.  Con
uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro  il  limite  di
spesa di cui all'articolo 118: 
    a)  l'organizzazione  e  la  dotazione  delle  risorse  umane   e
strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale
con specifica competenza in materia di  gestione  delle  aziende,  di
accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei; 
    b) la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa
alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione  finanziaria
e contabile dalle attivita' di amministrazione e  custodia  dei  beni
sequestrati e confiscati; 
    c) i flussi informativi necessari  per  l'esercizio  dei  compiti
attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle  comunicazioni,  da
effettuarsi  per  via  telematica,  tra   l'Agenzia   e   l'autorita'
giudiziaria. 
  2.  Ai  fini  dell'amministrazione  e  della  custodia   dei   beni
confiscati di cui all'articolo 110, comma 2,  lettere  d)  ed  e),  i
rapporti tra l'Agenzia e  l'Agenzia  del  demanio  sono  disciplinati
mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad  oggetto,  in
particolare, la stima e la manutenzione dei  beni  custoditi  nonche'
l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. 
  3. Successivamente alla data di entrata in vigore del  regolamento,
ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei  regolamenti  di  cui  al
comma  1,  l'Agenzia,  per  l'assolvimento  dei  suoi  compiti,  puo'
avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese  le
Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose. 
  4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione  delle
aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia puo'
conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie  di  bilancio,
apposito incarico, anche a titolo oneroso,  a  societa'  a  totale  o
prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la  societa'
incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce
le modalita' di svolgimento dell'attivita' affidata  e  ogni  aspetto
relativo alla rendicontazione e al controllo. 
  5. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A  allegata  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni». 
  5. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159, e' sostituto dai seguenti: 
  «Art. 113-bis. (Disposizioni in materia di organico  dell'Agenzia).
- 1. La dotazione organica dell'Agenzia e'  determinata  in  duecento
unita' complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali
e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 113, comma 1. 
  2. Alla  copertura  dell'incremento  della  dotazione  organica  di
centosettanta unita', di cui al comma  1,  si  provvede  mediante  le
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il  passaggio  del
personale  all'Agenzia  a  seguito  della  procedura   di   mobilita'
determina la soppressione del posto in organico  nell'amministrazione
di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative  risorse
finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a
carico del bilancio medesimo. 
  3. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  2,  il
personale in servizio presso l'Agenzia continua a  prestare  servizio
in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza  necessita'  di
ulteriori   provvedimenti   da   parte   delle   amministrazioni   di
appartenenza. In presenza di professionalita' specifiche ed adeguate,
il personale  proveniente  dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dagli   enti   pubblici
economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, presso l'Agenzia in posizione di  comando,  distacco  o
fuori ruolo e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa  istanza  da
presentare  nei  sessanta  giorni  successivi  secondo  le  modalita'
stabilite con il regolamento di cui al comma 1.  Negli  inquadramenti
si  tiene  conto  prioritariamente  delle  istanze   presentate   dal
personale, in servizio alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,  che   ha   presentato   analoga   domanda   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 2, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo
1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio  del
personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico
nell'amministrazione di appartenenza, con  conseguente  trasferimento
delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima. 
  4. I nominativi del personale  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui  al  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  5.  Il  Direttore  dell'Agenzia,  previa  delibera  del   Consiglio
direttivo,  puo'   stipulare,   nei   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,
contratti a tempo determinato per il  conferimento  di  incarichi  di
particolare specializzazione  in  materia  di  gestioni  aziendali  e
patrimoniali. 
  Art. 113-ter. (Incarichi speciali). - 1. In aggiunta  al  personale
di  cui  all'articolo  113-bis,  presso  l'Agenzia  e  alle   dirette
dipendenze funzionali del Direttore  puo'  operare,  in  presenza  di
professionalita' specifiche ed adeguate,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente,  fino
al limite  massimo  di  dieci  unita',  di  personale  con  qualifica
dirigenziale  o   equiparata,   appartenente   alle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, alle Forze di  polizia
di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.121, nonche'  ad
enti pubblici economici. 
  2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della
carriera prefettizia che puo' essere  collocato  fuori  ruolo,  viene
posto in posizione di comando o di  distacco  anche  in  deroga  alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' e nel rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
1997, n.127. 
  3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e  il
trattamento  economico  fisso,  continuativo  e  accessorio,  secondo
quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con  oneri  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso  da  parte
dell'Agenzia  all'amministrazione  di  appartenenza  dei  soli  oneri
relativi al trattamento accessorio.  Per  il  personale  appartenente
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della  legge  1º  aprile
1981, n.121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2,  comma
91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». 
  6. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che,  alla  data
di entrata in vigore della presente legge, e'  inquadrato  nei  ruoli
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
Capo VI 
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
legislazione complementare. Deleghe al Governo per la disciplina del
regime di incompatibilita' relativo agli uffici di amministratore
giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro
nelle aziende sequestrate e confiscate
                               Art. 30 
 
Modifiche  al  codice  penale,   alle   norme   di   attuazione,   di
  coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura  penale  e
  all'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
  231 
 
  1. All'articolo 640-bis del codice penale, le parole: «da uno a sei
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni». 
  2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3,  della
legge 31  maggio  1965,  n.  575»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis.  Il  giudice   che   dispone   il   sequestro   nomina   un
amministratore giudiziario ai fini della gestione.  Si  applicano  le
norme di cui al libro I, titolo III, del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
  1-ter. I compiti del giudice delegato alla  procedura  sono  svolti
nel corso di tutto il procedimento  dal  giudice  che  ha  emesso  il
decreto di sequestro ovvero, nel  caso  di  provvedimento  emesso  da
organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e  per  gli
effetti dell'articolo 35, comma 1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni». 
  3. All'articolo 132-bis, comma 1, delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,  dopo  la
lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    «f-bis) ai  processi  nei  quali  vi  sono  beni  sequestrati  in
funzione  della  confisca   di   cui   all'articolo   12-sexies   del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni». 
  4. All'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis.  In  relazione  alla  commissione  dei   delitti   di   cui
all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico  di  cui  al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni,  si  applica  all'ente  la  sanzione   pecuniaria   da
quattrocento a mille quote. 
  1-ter.  In  relazione  alla  commissione   dei   delitti   di   cui
all'articolo  12,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  successive  modificazioni,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 
  1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi  1-bis
e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni  interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a  un
anno». 
                               Art. 31 
 
Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.
  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  1992,  n.
  356 
 
  1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  taluno
dei delitti previsti dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale, dagli articoli 314,  316,  316-bis,  316-ter,  317,
318,  319,  319-ter,  319-quater,  320,  322,  322-bis,   325,   416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli  articoli
517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli 452-quater,  452-octies,
primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo  e  secondo  comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione  o  commercio
di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis,
648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter
e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma,  del
testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.
43,  dall'articolo  12-quinquies,  comma  1,  del  presente  decreto,
dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, o  per  taluno  dei  delitti  commessi  per
finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, e'
sempre disposta la confisca  del  denaro,  dei  beni  o  delle  altre
utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza  e
di cui, anche per interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulta
essere titolare o avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi  titolo  in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato  ai  fini  delle
imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. In ogni caso
il condannato non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni
sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento
o reimpiego dell'evasione fiscale»; 
    b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati; 
    c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»; 
      2) le parole: «al comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«allo stesso comma»; 
      3) dopo le parole: «altre utilita'» sono inserite le  seguenti:
«di legittima provenienza»; 
    d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati; 
    e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis.  Le  disposizioni   in   materia   di   amministrazione   e
destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  nonche'  quelle  in
materia di tutela dei terzi e di esecuzione  del  sequestro  previste
dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si
applicano ai casi di sequestro e confisca  previsti  dai  commi  1  e
2-ter del presente articolo, nonche' agli altri casi di  sequestro  e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata  coadiuva
l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione  e  nella  custodia  dei
beni sequestrati, fino al  provvedimento  di  confisca  emesso  dalla
corte di appello nei procedimenti penali e,  successivamente  a  tale
provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita'
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n.  159  del
2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato
alle restituzioni e al risarcimento del danno»; 
    f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti: 
  «4-quinquies. Nel processo di cognizione  devono  essere  citati  i
terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni  in
stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilita'
a qualsiasi titolo. 
  4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai  commi
1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilita' della sentenza, e'  il  giudice  di
cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.
Il giudice, sulla  richiesta  di  sequestro  e  contestuale  confisca
proposta  dal  pubblico  ministero,  provvede  nelle  forme  previste
dall'articolo  667,  comma  4,  del  codice  di   procedura   penale.
L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni
dalla comunicazione o notificazione del decreto. 
  4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione
del  comma  2-ter,  si  applicano  quando,  pronunziata  sentenza  di
condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice  di  appello  o  la
Corte di cassazione dichiarano estinto il reato  per  prescrizione  o
per amnistia,  decidendo  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  della
confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato. 
  4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti e'  stata
disposta la confisca con sentenza di condanna passata  in  giudicato,
il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666
del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o  comunque
degli aventi causa. 
  4-novies. L'autorita' giudiziaria competente ad amministrare i beni
sequestrati e' il giudice che ha disposto  il  sequestro  ovvero,  se
organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio  stesso.
L'opposizione  ai  provvedimenti   adottati,   ove   consentita,   e'
presentata, nelle forme dell'articolo 666  del  codice  di  procedura
penale, allo stesso giudice ovvero, nel  caso  di  provvedimento  del
giudice delegato, al collegio». 
                               Art. 32 
 
    Modifica all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 
 
  1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999,  n.  512,  dopo  il
comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione  delle
associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai  fini  del  rimborso
delle  spese  processuali  accedono  al  Fondo   a   condizione   che
l'affidabilita' e la capacita' operativa in favore delle vittime  dei
reati di tipo mafioso siano dimostrate: 
    a) dall'atto  costitutivo  dell'ente,  in  cui  la  finalita'  di
assistenza e solidarieta' alle vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso
risulti chiaramente enunciata; 
    b) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno  uno  dei
giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e 2-bis; 
    c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a  iniziative
di  diffusione  della  cultura  della  legalita'  e  dei  valori   di
solidarieta' promossi dalla presente legge; 
    d)  dall'insussistenza  nei  confronti  del  presidente   o   del
rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di  cui  ai
commi 3 e 4». 
                               Art. 33 
 
Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
  12.  Delega  al  Governo  per   la   disciplina   del   regime   di
  incompatibilita' relativo agli uffici di amministratore giudiziario
  e di curatore fallimentare 
 
  1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,  dopo  il
comma 2-quinquies e' inserito il seguente: 
  «2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso
la corte  di  appello,  sono  istituite  sezioni  ovvero  individuati
collegi che trattano in via esclusiva  i  procedimenti  previsti  dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso
il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di
Santa  Maria  Capua  Vetere  sono   istituiti   sezioni   o   collegi
specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali  collegi  o
sezioni, ai  quali  e'  garantita  una  copertura  prioritaria  delle
eventuali carenze di organico, e' assegnato un numero  di  magistrati
rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla  percentuale
che sara'  stabilita  con  delibera  del  Consiglio  superiore  della
magistratura e comunque non inferiore a tre  componenti.  Se  per  le
dimensioni dell'ufficio  i  magistrati  componenti  delle  sezioni  o
collegi specializzati in materia di misure  di  prevenzione  dovranno
svolgere anche altre  funzioni,  il  carico  di  lavoro  nelle  altre
materie dovra' essere  proporzionalmente  ridotto  nella  misura  che
sara'  stabilita  con  delibera   del   Consiglio   superiore   della
magistratura. Il presidente del tribunale o della  corte  di  appello
assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da
magistrati  forniti  di  specifica  esperienza  nella  materia  della
prevenzione o dei reati di criminalita' organizzata,  o  che  abbiano
svolto funzioni civili,  fallimentari  e  societarie,  garantendo  la
necessaria integrazione delle competenze». 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
legislativo recante disposizioni per  disciplinare  il  regime  delle
incompatibilita' relative agli uffici di amministratore giudiziario e
di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonche'  di  curatore
nelle procedure fallimentari e figure affini  delle  altre  procedure
concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  prevedere  l'incompatibilita'  per  rapporti  di   parentela,
affinita',  convivenza  e,  comunque,  assidua   frequentazione   con
magistrati addetti all'ufficio giudiziario  al  quale  appartiene  il
magistrato che conferisce l'incarico; 
    b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la
vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che
abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in  cui  ha  sede
l'ufficio  titolare  del  procedimento,  gli  indicati  rapporti   di
parentela, affinita', coniugio o frequentazione assidua, in modo tale
da evitare indebite commistioni e compromissione  della  credibilita'
della funzione giudiziaria. 
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso
alle Camere, corredato di  relazione  tecnica  che  dia  conto  della
neutralita' finanziaria del medesimo, per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri  sono  resi  nel  termine  di  sessanta  giorni,
decorsi i quali il decreto puo'  essere  comunque  adottato.  Qualora
tale termine venga a  scadere  nei  trenta  giorni  antecedenti  alla
scadenza  del  termine  di   delega   previsto   dal   comma   2,   o
successivamente,  quest'ultimo  termine  e'  prorogato  di   sessanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di  informazione  e  di  motivazione.  I  pareri
definitivi delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla  data
della nuova trasmissione.  Decorso  tale  termine,  il  decreto  puo'
essere comunque adottato. 
                               Art. 34 
 
Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle  imprese
                      sequestrate e confiscate 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
legislativo  recante  disposizioni  per  le  imprese  sequestrate   e
confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino  alla  loro
assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonche'  il
contrasto dell'intermediazione  illecita  e  dello  sfruttamento  del
lavoro e  consentendo,  ove  necessario,  l'accesso  all'integrazione
salariale e agli ammortizzatori sociali. 
  2.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1   e'   adottato
realizzando: 
    a) una completa ricognizione della normativa vigente  in  materia
di ammortizzatori sociali, di incentivi per  l'emersione  del  lavoro
irregolare nonche' per il contrasto dell'intermediazione  illecita  e
dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese; 
    b) l'armonizzazione e il coordinamento  della  normativa  di  cui
alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    c) l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni
adottate dall'Unione europea. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) tutte  le  misure  di  sostegno  alle  imprese  sequestrate  e
confiscate e ai lavoratori nonche' quelle volte a favorire, per  tali
imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro  e  l'adeguamento
della loro organizzazione e delle loro attivita' alle  norme  vigenti
in materia fiscale,  contributiva  e  di  sicurezza  siano  richieste
previe elaborazione e  approvazione  del  programma  di  prosecuzione
dell'attivita' delle imprese, di  cui  all'articolo  41  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle  imprese  di  cui
alla lettera a) siano  esclusi:  i  dipendenti  oggetto  di  indagini
connesse o pertinenti al reato di  associazione  mafiosa  o  a  reati
aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge o  la  parte
dell'unione civile, i parenti, gli  affini  e  le  persone  con  essi
conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio  o  che
gli  stessi  si   siano   concretamente   ingeriti   nella   gestione
dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla
gestione dell'azienda prima del sequestro e  fino  all'esecuzione  di
esso; 
    c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro  o  a
confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
si  applichi,   ove   necessario,   la   disciplina   dell'intervento
straordinario  di  integrazione  salariale  e  degli   accessi   agli
ammortizzatori sociali; 
    d) il Governo fissi i tempi, le modalita' e  la  copertura  della
richiesta di integrazione salariale; 
    e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta  eccezione
per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori  dipendenti
gia' presenti nel giornale di cantiere e quelli che  intrattengono  o
hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di  lavoro  riconosciuto
con il decreto di approvazione del programma  di  prosecuzione  o  di
ripresa dell'attivita' dell'impresa ovvero  con  altri  provvedimenti
anche precedenti del tribunale o del giudice delegato; 
    f) sia data  comunicazione  al  prefetto  per  l'attivazione  del
confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza  sociale
(INPS) e alla relativa commissione presso  l'INPS  per  l'attivazione
delle procedure della  cassa  integrazione  guadagni  per  quanto  di
competenza  nonche',  in   caso   di   intermediazione   illecita   e
sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del  lavoro
agricolo di qualita', istituita presso  l'INPS  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
    g) a seguito  del  provvedimento  adottato  per  la  prosecuzione
dell'impresa ai sensi dell'articolo  41  del  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  159,  e  successive  modificazioni,   l'azienda
interessata  abbia  titolo  al  rilascio  del  documento   unico   di
regolarita'  contributiva  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del
decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   210,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e,  a  decorrere
dalla   medesima   data,   non   siano   opponibili   nei   confronti
dell'amministrazione   giudiziaria   dell'azienda    sequestrata    i
provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per  condotte
anteriori al provvedimento di sequestro. 
  4. All'attuazione della delega  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018
e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo
onere si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  1,  corredato
di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso
derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, e' trasmesso  alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari.  I
pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i  quali  il
decreto puo' essere comunque adottato. Qualora tale termine  venga  a
scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza  del  termine  di
delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo  termine
e' prorogato di sessanta giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi  di  informazione  e  di
motivazione. I pareri definitivi  delle  Commissioni  competenti  per
materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine  di
quindici giorni dalla data della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, il decreto puo' essere comunque adottato. 
Capo VII 
Disposizioni di attuazione e transitorie
                               Art. 35 
 
Disposizioni  di  attuazione  relative  alle  modifiche  al   decreto
                legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
 
  1. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Consiglio superiore  della  magistratura  adotta  i
provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies,
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, introdotto dall'articolo 33 della  presente  legge.  Nei
successivi sessanta  giorni  i  dirigenti  degli  uffici  adottano  i
provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo  12  della  presente
legge. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge: 
    a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, ivi compresi  quelli  relativi  al  Fondo
unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159; 
    b) sono istituiti o nominati  gli  organi  previsti  dal  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle
Camere una relazione sull'attuazione della presente legge. 
  4. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata,  con  delibera  del  Consiglio   direttivo,   ai   sensi
dell'articolo 112, comma 4, lettera d),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, adotta i  criteri  per  l'individuazione  del
personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter  dell'articolo
35 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. 
                               Art. 36 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le modifiche alle  disposizioni  sulla  competenza  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  non   si
applicano ai casi nei quali l'amministrazione  e'  stata  assunta  ai
sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, vigenti fino alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  2. Le modifiche all'articolo  7,  commi  10-bis  e  10-quater,  del
decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  si  applicano  ai
procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della misura
di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in  vigore
della presente legge,  si  trovino  in  fase  successiva  alla  prima
udienza,  l'eccezione  di  incompetenza   per   territorio   di   cui
all'articolo 7, comma 10-bis, del  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, puo' essere proposta alla prima udienza successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma  2,
per la parte in cui prevede un termine piu' breve  per  la  pronuncia
della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro,  e
25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano
ai procedimenti nei quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sia gia' stata  formulata  proposta  di  applicazione
della misura di prevenzione. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 45-bis del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti  in  corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge, sempre che  sia  gia'
intervenuto  il  provvedimento  di  confisca  non  piu'  soggetto  ad
impugnazione. 
                               Art. 37 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206,  della
                   legge 24 dicembre 2012, n. 228 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, si  interpretano  nel  senso  che  si
applicano  anche  con  riferimento  ai  beni  confiscati,  ai   sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e
successive modificazioni,  all'esito  di  procedimenti  iscritti  nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima
del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale  del  luogo  che  ha
disposto  la  confisca,  contenuto  nei   medesimi   articoli,   deve
intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la  confisca
nel processo penale di cui all'articolo 666, commi  1,  2  e  3,  del
codice di procedura penale. 
                               Art. 38 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  29,  comma  1,  e  34,
dall'attuazione della presente legge  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente. 
  2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello  Stato
della quota prevista  dall'articolo  2,  comma  7,  lettera  c),  del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 17 ottobre 2017